Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29904 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 20/11/2018), n.29904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10332/2014 proposto da:

GREEN HOUSE 1999 SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELO CABRAS, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CIGLIANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL, CITTA’ NOVA COOP ARL IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ANGELO CABRAS difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CIGLIANO ROBERTO con delega orale dell’Avvocato

FRANCESCO CIGLIANO difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione spiccata nel settembre 1992 C.M. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Roma la cooperativa edilizia Città Nova,di cui era socia, la srl (OMISSIS) e la soc. coop. a r.l. Green House 1999.

L’attrice ebbe a dedurre d’essere socia della Città Nova in procinto di ottenere la cessione dalla Cooperativa edilizia di due appartamenti, ma che subito prima della formalizzazione d’un tanto venne a sapere che il Commissario governativo – nominato a seguito dello scioglimento degli Organi sociali – aveva ceduto detti alloggi alla srl (OMISSIS) – società schermo del cessato amministratore della cooperativa Città Nova – nell’ambito di un complesso accordo, definito di natura transattiva, senza l’autorizzazione dell’assemblea sociale della cooperativa edilizia.

I medesimi appartamenti, pochi giorni dopo,erano ceduti dalla srl (OMISSIS) alla soc. coop. a r.l. Green House 1999, appena costituita, sempre avanti il medesimo notaio che aveva rogato tutti gi altri atti di cessione ricordati.

L’attrice ebbe a chiedere la declaratoria di nullità, annullabilità ovvero inefficacia nei suoi riguardi delle cessioni e pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c., in suo favore relativamente ai citati appartamenti.

Resistettero le società evocate in giudizio; la coop. Città Nova rilevò la carenza di legittimazione della C. poichè mera prenotataria e non già assegnataria dei due alloggi oggetto di causa,nonchè dedusse errore nell’individuazione dei beni da cedere alla srl (OMISSIS).

Tale ultima società pure contestò la pretesa attorea, ma non s’oppose alla correzione dell’errore nell’indicazione di beni oggetto di vendita in suo favore e, comunque chiese la restituzione della somma pagata in caso di vittoria della C..

La soc. coop. Green House 1999 s’oppose alla domanda e rilevò, in particolare,la carenza di legittimazione della socia d’agire nei suoi confronti, in surroga della cooperativa d’appartenenza, quanto alla domanda di annullamento.

All’esito della trattazione istruttoria il Tribunale di Roma dichiarava la nullità delle vendite e trasferiva il diritto di proprietà, ex art. 2932 c.c., dei due appartamenti in capo alla C..

La soc. coop. Green House 1999 interpose appello, cui resistettero le altre parti – nel frattempo era stato dichiarato il fallimento della srl (OMISSIS) -.

La Corte capitolina con sentenza del 2007 ebbe a rigettare ogni domanda proposta dalla C. poichè mera prenotataria e, non già, assegnataria dei due alloggi oggetto di causa.

Interpose ricorso per cassazione la C.; la s.c. a r.l. Green House 1999 spiegò impugnazione incidentale,mentre le altre parti non si costituirono.

La Suprema Corte con decisione n. 5436/11 cassò la decisione impugnata accogliendo il ricorso della C. posto che la statuizione, ex art. 2932 c.c., era passata in giudicato, sicchè non era modificabile in appello sulla scorta della domanda nuova svolta dalla soc. coop. a r.l. Green House, e rinviò per l’esame del merito della domande proposte dall’originaria attrice e non affrontate dalla Corte romana,che aveva deciso la lite sulla base della questione pregiudiziale di legittimazione.

La lite era riassunta sia dalla soc. coop. Green House 1999, che dalla C. e, nella contumacia delle altre parti – per altro ambedue sottoposte a procedure fallimentari – la Corte d’Appello di Roma in sede di rinvio ebbe a confermare le statuizioni adottate dal Tribunale,osservando:

come la C. era socia della coop. edilizia Città Nova, sicchè poteva agire ex art. 2900 c.c., in vece della società di appartenenza;

come concorreva l’inerzia della cooperativa nel recuperare i suoi beni,nonostante che le deliberazioni sociali,citate a supporto della legittimazione ad agire in nome della società negli atti di vendita, erano state annullate ad esito di apposito giudizio;

come anche il contratto tra la srl (OMISSIS) e la soc. coop. Green House era stato annullato in giudizio e le motivazioni illustrate all’uopo dal Giudice lumeggiavano la concorrenza del requisito del consilium fraudis sicchè bene era stata accolta la domanda pauliana spiegata dalla C..

La s.c. a r.l. Green House 1999 ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi ed in prossimità di questa udienza ha depositato memoria difensiva.

P.E. e P.P., quali eredi di C.M., si sono costituiti a resistere con controricorso.

All’odierna udienza pubblica,sentite le conclusioni delle parti e del P.G., questa Corte ha deciso la questione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla s.c.a r.l. Green House 1999 s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia violazione del disposto in art. 100 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa motivazione su fatto controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la qualità della C. quale assegnataria degli alloggi pretesi in causa era sempre stata contestata e la mancanza di tale veste comportava la sua carenza di interesse alla lite.

Deve la Corte anzitutto rilevare come l’attuale formulazione della norma in art. 360 c.p.c., n. 5, non consente più l’impugnazione per omessa motivazione; situazione che eventualmente può configurare vizio di nullità art. 360 c.p.c., ex n. 4, nella specie non configurabile poichè è la stessa parte impugnante a riportare la puntuale motivazione esposta dal Collegio romano sul punto.

Quanto alla violazione della norma ex art. 100 c.p.c., appare evidente l’interesse della C. ad agire, in via surrogatoria al posto dell’inerte cooperativa edilizia,per recuperare dal soggetto terzo i due alloggi a lei destinati in proprietà in forza della statuizione ex art. 2932 c.c., oramai cosa giudicata.

Un tanto ebbe a sottolineare la Corte capitolina sicchè la doglianza mossa dalla società ricorrente in effetto non si confronta con l’articolata e completa motivazione resa dai Giudici romani,limitandosi a ribadire la propria tesi difensiva disattesa, senza anche illustrare l’errore commesso dal Giudice di rinvio.

Con la seconda ragione di impugnazione la società ricorrente lamenta violazione delle norme in art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa motivazione con relazione alla circostanza che la Corte capitolina ha utilizzato gli elementi probatori tratti dal fascicolo di parte della resistente C. in effetto non depositato regolarmente in causa, posto che non era stato ridepositato in sede di appello.

La su riassunta censura mossa dalla società ricorrente appare siccome inammissibile ed infondata sotto più profili.

Anzitutto va richiamato quanto dianzi illustrato circa il denunziato vizio di omessa denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed un tanto vale anche per le successive doglianze così formulate.

Quindi va rilevato il difetto di specificità poichè si lamenta uso di dati probatori presenti nel fascicolo di parte resistente, ma non viene anche indicato quali di detti dati siano stati posti dal Collegio romano alla base della sua decisione in sede di rinvio.

Infine va rilevato come sia sempre possibile alla parte ridepositare il proprio fascicolo nel grado o fase successiva del procedimento, allorquando lo stesso risulta regolarmente depositato in prime cure nei termini di legge – Cass. sez. 2 n. 3466/82, Cass. sez. 3 n. 28462/13, Cass. sez. 2 n. 29309/17 -.

Nella specie parte impugnante non contesta che la C. ebbe regolarmente a depositare in causa i documenti presenti nel suo fascicolo sicchè l’omesso rideposito in sede d’appello aveva come unica conseguenza l’impossibilità di esaminare le prove documentali,contenute nello stesso,in tale grado,non anche l’impossibilità di utilizzarlo nel prosieguo del procedimento.

Con il terzo motivo di impugnazione la società cooperativa deduce violazione del disposto ex art. 2900 c.c., nonchè omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su fatto decisivo in quanto la Corte capitolina ha ritenuto sussistenti i requisiti di legge per l’esercizio dell’azione surrogatoria, benchè l’inerzia del creditore – la società cooperativa di cui era socia – risulti individuata proprio in un agire ossia nella conclusione del contratto lesivo dell’interesse della resistente e nonostante che detta società avesse offerto altri due alloggi, qualitativamente e quantitativamente, omologhi alla C. – che rifiutò l’offerta -.

Inoltre, sottolinea parte ricorrente, il Collegio romano appare aver applicato all’azione,ex art. 2900 c.c., i presupposti della azione pauliana, così palesando d’aver confuso tra loro le due distinte domande proposte dalla C. in prime cure.

In effetti l’argomentazione critica si confronta con solo la parte iniziale del più articolato ragionamento esposto dalla Corte capitolina per illustrare la sua statuizione circa l’accoglimento dell’azione pauliana proposta dalla C., in via surrogatoria stante l’inerzia della società cooperativa edilizia, di cui era socia. Difatti il Collegio romano ha effettivamente individuato nell’accordo, latamente transattivo, posto in esser dal Commissario governativo della cooperativa edilizia e l’ex amministratore D.R., la ragione originaria della questione; quindi, ha, con specifico richiamo alle sentenze rilevanti al riguardo,posto in evidenza come detto originario accordo sia stato posto nel nulla dalla declaratoria d’annullamento della deliberazioni sociali poste a fondamento del contratto del D.R. – i due alloggi destinati alla C., poichè l’accordo transattivo raggiunto, mediante il quale furono ceduti alla srl (OMISSIS) – mero schermo raggiunto in spregio ai diritti ed interessi della cooperativa.

Dunque il credito non azionato dalla Città Nova,in surroga della quale agiva per quanto di suo interesse la C., risultava essepastato individuato proprio nel recupero dei beni venduti con contratto dichiarato nullo,sicchè concorreva il requisito dell’inerzia.

Circa la legittimazione della C. ed il suo rifiuto di accettare altro bene in sostituzione di quelli promessi, va richiamata l’osservazione dianzi fatta, ossia come è cosa giudicata l’accoglimento della sua azione ex art. 2932 c.c., con riguardo ai due specifici alloggi, che la titolare intendeva recuperare.

In effetti il cenno al consilium fraudis con relazione all’azione surrogatoria appare inappropriato,ma il cenno fatto dal Collegio romano non incide sull’argomento corretto sviluppato con relazione all’azione pauliana esercitata dalla C. in via surrogatoria del titolare inerte.

Con la quarta doglianza la s.c. a r.l. Green House denunzia violazione della norma in art. 2901 c.c. ed omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, posto che la Corte capitolina ha ritenuto esistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione pauliana senza considerare che la coop. edilizia Città Nova era patrimonialmente capiente per soddisfare il credito della C. e ritenendo rilevante che nell’accordo transattivo non venne fissato il prezzo di vendita degli alloggi, destinati alla resistente.

Inoltre, osserva la società resistente, il consilium fraudis era stato ricavato, siccome in sentenza di prime cure, dall’illegittimità delle deliberazioni sociali, poste in essere dalla Cooperativa edilizia, dichiarata in altre controversie, delle quali essa impugnante non era stata parte, sicchè dette decisioni nemmeno potevano esserle opposte.

L’argomentazione critica svolta dalla società ricorrente appare incongrua rispetto al decisum del Collegio romano.

Difatti la C. agiva in surrogatoria dei diritti vantati dalla cooperativa edilizia sua debitrice verso il proprio contraente ossia la srl (OMISSIS) – schermo operativo del D.R. parte dell’accordo transattivo – nonchè in pauliana anche verso l’ulteriore acquirente dalla srl (OMISSIS) ossia la coop. Green House. Dunque non assume alcun rilievo la capacità patrimoniale della cooperativa edilizia,che per altro stante la specifica individuazione degli immobili non aveva alcun rilievo poichè la C. agiva in tutela di un’obbligazione avente oggetto particolare – i beni erano divenuti di sua titolarità ex art. 2932 c.c. -, poichè di rilievo era la capacità della srl (OMISSIS) a restituire gli alloggi ricevuti in forza di contratto annullato.

Società quest’ultima circa la cui capacità patrimoniale ad assolvere alla propria obbligazione restitutoria parte impugnante nulla deduce, anche perchè da tempo sottoposta a procedura fallimentare.

Quanto all’elemento del consilium fraudis, la Corte capitolina ha esposto apposita motivazione al riguardo,utilizzando anche,quali elementi indiziari,i dati desumibili dalle due sentenza, citate emesse in relazione all’operazione transattiva Coop. edilizia – d.R., elementi questi circa i quali nulla di specifico risulta dedotto in ricorso.

Con relazione alla denunzia di incongruità della motivazione posta a fondamento dell’accertamento del ricorrere dell’eventus damni, basta osservare come un tanto non configura alcuno dei vizi, oggi, previsti dall’art. 360 c.p.c. ed inoltre il cenno fatto dalla Corte territoriale alla mancata possibilità d’individuare il valore degli appartamenti, venduti ma promessi alla C., assume rilievo in relazione all’eventus damni cagionato dalla vendita dei medesimi immobili da parte della srl (OMISSIS) alla società ricorrente.

Dunque la censura mossa s’appalesa per parte inammissibile e per parte priva di fondamento, avendo correttamente il Collegio romano messo in rilievo la concorrenza dei requisiti prescritti per l’accoglimento dell’azione pauliana.

Con il quinto motivo di ricorso la s.c a r.l. Green House 1999 lamenta violazione della norma in art. 1414 c.c. ed omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte capitolina, pur non esaminando espressamente la domanda di simulazione proposta originariamente dalla C., aveva confermato la sentenza di primo grado che invece ne aveva trattato.

Inoltre la società ricorrente rileva come il primo Giudice ebbe a ritenere nullo l’atto di vendita per nullità derivata della delibera assembleare del 1989, citata nell’accordo transattivo, senza rilevare che non risultano anche travolte le deliberazioni adottate dal Commissario governativo e che la compera vendita avvenne con soggetto diverso dal D.R. interessato alla transazione.

La censura s’appalesa patentemente infondata.

Va rilevato anzitutto come in effetti la formulazione del dispositivo da parte del Giudice di rinvio non risulti appropriata in relazione alla natura – puro giudizio rescissorio a seguito della decisione rescindente della Cassazione – del giudizio di rinvio.

Difatti il Giudice del rinvio, non già, giudica in sede d’appello e così accoglie o rigetta l’originario gravame, bensì è Giudice che accoglie o respinge la domanda proposta dall’attore nei limiti del decisum adottato dalla Corte di cassazione – Cass. sez. 3 n. 10009/17 -.

A ciò consegue che inappropriatamente il Collegio romano in dispositivo ha rigettato l’appello e confermato la sentenza resa dal Tribunale.

Tuttavia il decisum in dispositivo va inteso siccome adozione di statuizione omologa a quella già assunta dal primo Giudice nella sentenza oramai non più esistente a seguito della modifica in sede d’appello e conseguente annullamento da parte della Suprema Corte della decisione assunta dal Giudice di secondo grado.

Tuttavia,come per altro riconosce la stessa società ricorrente,il Collegio romano non ha trattato della questione simulazione, bensì ha ritenuto esistente – l’inconciliabile – situazione fattuale e giuridica atta a giustificare la revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c..

Difatti l’azione pauliana è rivolta contro atto di disposizione effettivamente voluto dalle parti anche se al fine di sottrarre la garanzia ai creditori del cedente, ossia nella specie la srl (OMISSIS), come detto società schermo dietro al quale agiva l’ex amministratore della cooperativa edilizia D.R., soggetto controparte nell’ampio accordo di natura transattiva in effetto annullato dal primo Giudice perchè il Commissario non ritualmente abilitato dall’assemblea sociale.

La contestazione mossa a tale statuizione non si concilia con l’oggetto della censura – violazione del disposto ex art. 1414 c.c. – come visto non oggetto di statuizione nella sentenza impugnata.

Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la s.c. a r.l. Green House denuncia violazione delle norme in art. 112 c.p.c. e art. 1259 c.c. ed omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte capitolina ha omesso di pronunziare sulla sua domanda di avere pagato il corrispettivo sborsato per l’acquisto degli alloggi – a seguito della decisione – da restituire alla C. ovvero aver da questa restituite le rate del mutuo acceso per pagarne l’acquisto. Il mezzo d’impugnazione difetta di specificità posto che la società ricorrente non precisa quando detta domanda venne proposta e se la stessa fosse stata ritualmente riproposta nei vari gradi e fasi del giudizio.

Inoltre deve osservarsi come di certo non può essere la C. il soggetto tenuto a rimborsare alla società ricorrente il prezzo – in tesi – sborsato per l’acquisto dei due alloggi oggetto di causa, bensì la srl (OMISSIS) soggetto venditore.

Ma come precisato nella narrativa della sentenza impugnata già in sede d’appello la srl (OMISSIS) era stata dichiarata fallita con costituzione della curatela, che aveva chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda di condanna nei suoi riguardi poichè riservata alla sede concorsuale.

Al rigetto dell’impugnazione segue,ex art. 385 c.p.c.,la condanna della s.c. a r.l. Green House 1999 alla rifusione verso i consorti P. delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense,siccome precisato in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere agli eredi P. le spese di questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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