Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29904 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 18/11/2019), n.29904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26516/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Croce

in Gerusalemme 1, presso lo studio dell’avvocato Giangualano

Gianfranco, rappresentato e difeso dall’avvocato Rochira Oronzo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Gaetano de Perna, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Bcc Banca Di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, in persona

del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Ricciardi, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1550/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 9 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Lucera – sezione distaccata di Rodi Garganico – ha rigettato la domanda proposta da C.M. contro F.G., nella sua qualità di direttore della Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo scarl, nonchè contro la predetta banca, diretta ad ottenere, in via principale, la condanna dei convenuti in solido alla restituzione della somma di Euro 13.107,21, derivante dalla differenza tra quanto dovuto alla data del 30.9.2003, ammontante ad Euro 80.000,00 (come asseritamente provato dalla ricevuta di investimento in titoli rilasciata in data 29.9.2003 dall’allora direttore F.) e quanto contabilizzato dalla banca, pari alla minor somma di Euro 66.892,79. In subordine, è stata richiesta la condanna dei convenuti in solido alla restituzione della somma di Euro 9.400,00, derivante dalla differenza tra quanto emergeva dalla ricevuta di investimento per l’acquisto di titoli BTP del valore di Euro 60.000,00 del 17.4.2003, oltre interessi quantificati in Euro 1.400,00, oltre al successivo versamento di Euro 14.000,00 effettuato sul c/c (OMISSIS), ed il saldo contabile del medesimo conto alla data del 31.12.2003, pari ad Euro 66.893,79.

La Corte d’Appello di Bari, oltre a condividere la valutazione negativa effettuata dal giudice di primo grado in ordine al valore probatorio delle asserite non contestazioni specifiche dei fatti da parte del F., dei prospetti informativi di potenziali investimenti prodotti in giudizio dal C. e delle prove testimoniali offerte sempre dall’appellante, ha evidenziato, alla luce dell’indagine peritale disposta in causa:

– che tutte le operazioni transitate sul conto corrente del C. erano state regolarmente contabilizzate;

– che il versamento dell’importo di Euro 14.000,00 effettuato dall’appellante aveva permesso di raggiungere un saldo del conto corrente di Euro 66.892,79, e non già di Euro 80.000,00, consentendo la successiva emissione di un certificato di deposito di 66.500,00 regolarmente sottoscritto dal C. (come da distinta del 23.01.2004);

– che del presunto versamento di Euro 8.000,00 invocato dal C. non vi era traccia sui conti dello stesso e che alla data del 29.12.2006, coincidente con la chiusura del c/c (OMISSIS), il saldo ammontava ad Euro 69,70 a debito.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.M. affidandolo a due motivi.

La BCC Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, subentrata alla Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo scarl, nonchè F.G. si sono costituiti in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato le memorie ex art. 180 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di illustrare i motivi del ricorso, va dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso della banca atteso che, mentre il termine per la sua notifica scadeva il giorno 16.12.2015, la notifica del controricorso dell’istituto di credito è stata effettuata solo in data 17 dicembre, di giovedì.

2. Con il primo motivo C.M. ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 167 c.p.c., comma 1, art. 214 c.p.c., art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2 e art. 2702 c.c..

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello era incorsa nella violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, che impone di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e prendere posizione sui fatti dedotti dall’attore a fondamento della domanda, e che non consente di rendere più controverso un fatto non contestato. In particolare, dall’esame della comparsa di costituzione e dalla memoria istruttoria depositata dal F. e dai verbali del giudizio di primo grado, cui questa Corte ha accesso, emergeva che non vi era stata alcuna contestazione specifica sui fatti dedotti dall’attore a fondamento della propria domanda.

Rileva, altresì, il ricorrente che avendo allegato in maniera chiara e completa il contenuto della ricevuta dell’operazione di investimento del (OMISSIS), in difetto della contestazione da parte del F. della provenienza e della sottoscrizione di tale documento, ne è conseguito il riconoscimento del fatto storico indicato nel medesimo documento.

Inoltre, deduce il ricorrente che il F. non ha provveduto al disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta del (OMISSIS), con la conseguenza che questa deve ritenersi per riconosciuta.

2. Il motivo è inammissibile, in primo luogo per difetto di specificità.

Le censure del ricorrente omettono di confrontarsi con le precise argomentazioni della Corte d’Appello, che ha evidenziato che i fatti dedotti dall’attore sono stati contestati dal F., tanto è vero che quest’ultimo ha formulato richiesta di prova contraria.

Inoltre, si tratta di doglianze di puro merito, atteso che la valutazione in ordine alla “non contestazione” o comunque in ordine alla natura di un documento è compito esclusivo del giudizio di merito ed è incensurabile in cassazione se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ne consegue che non è in alcun modo deducibile la violazione di legge.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione sulla dichiarazione testimoniale di Ci.Ma. e l’omessa valutazione della scrittura privata del (OMISSIS) decisive ai fini del giudizio circa la domanda subordinata.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare un fatto storico decisivo, già oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sottoscrizione della scrittura privata del (OMISSIS) da parte del F.G., oltre al versamento da parte del ricorrente della somma di Euro 8.000,00, come emerso dall’esame testimoniale di Ci.Ma., il quale aveva affermato di essere stato presente al momento della dazione di tale somma.

4. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito non ha affatto omesso l’esame del documento del (OMISSIS), avendone, viceversa, effettuato una approfondita analisi.

In particolare, con una valutazione in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità – non potendo certo la motivazione della Corte territoriale considerarsi omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili (secondo i principi di cui alla sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014) – il giudice di secondo grado ha ritenuto che il documento del (OMISSIS) (asserita ricevuta di acquisto di titoli) non necessitasse di formale disconoscimento, non essendo assimilabile ad una scrittura privata ex art. 2702 c.c.. Si trattava, infatti, di semplice prospetto informativo di potenziale investimento, che si discostava in modo evidente per forma e contenuto dalla modulistica adoperata dalla banca per le operazioni di investimento, ed in relazione al quale il ricorrente non poteva invocare la carenza di cognizioni tecniche specifiche per la riconoscibilità del predetto documento come prospetto informativo, essendo cliente dell’istituto di credito da molti anni.

Tale apprezzamento in fatto non può essere censurabile.

In proposito, questa Corte ha già affermato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 16056 del 02/08/2016).

Il principio di diritto sopra enunciato trova applicazione anche con riferimento alla dedotta omessa motivazione sulla deposizione testimoniale di Ci.Ma., in relazione alla quale il giudice di secondo grado ha ritenuto il teste scarsamente attendibile (oltre perchè legato da stretti vincoli di parentela con l’attore) in quanto teste de relato.

Anche su tale punto, il ricorrente ha inammissibilmente prospettato una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Nulla sulle spese, data la tardività del controricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ed il controricorso della banca.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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