Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29903 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato

MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL

VECCHIO MASSIMALIANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCI MAURO, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 405/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 28.10.09, depositata il 20/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il resìstente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.A. nei confronti dell’Inps per ottenere differenze sulla pensione di vecchiaia in godimento. Assumeva il ricorrente che la pensione avrebbe dovuto essere calcolata con i soli contributi obbligatori, che erano sufficienti per il conseguimento del diritto, e non anche aggiungendovi i contributi figurativi accreditati per il periodo di messa in mobilità, che erano inferiori a quelli obbligatori, e che quindi, se computati, determinavano un abbassamento della prestazione.

La Corte territoriale osservava che la Corte Costituzionale aveva affermato la illegittimità del computo della pensione con i contributi figurativi per il periodo di cassa integrazione, che quindi dovevano esser “neutralizzati”, quando quelli obbligatori erano già sufficienti, ciò per evitare una illegittima decurtazione della pensione, ma che detto principio non si applicava alla contribuzione figurativa per il periodo di messa in mobilità, in cui era già intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre.

L’Inps ha depositato procura;

Il ricorrente si duole che non sia stata data applicazione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale in tema di neutralizzazione della contribuzione figurativa, nei casi in cui la pensione è già conseguibile con la sola contribuzione obbligatoria.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato già affermato, in un caso di pensione di anzianità (Cass. n. 11801 del 05/08/2003) che ” In tema di pensione di anzianità, allorquando l’assicurato sia già in possesso dei 35 anni di contributi obbligatori, la pensione, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 307 del 1989, 364 del 1994, 388 del 1995, 201 e 432 del 1999, deve essere liquidata esclusivamente sulla base di questi, senza che possa tenersi conto di quelli volontari nel caso in cui dal loro computo derivi una diminuzione del trattamento pensionistico”.

Con dette sentenza la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’incostituzionalità della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma 8, (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) – nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell’ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima.

La cui ratio decidendi – chiarisce la citata sentenza n. 201/99 è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l’ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque poter compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest’ultimo, che sarebbe contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost..

Se tale è il principio, esso dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione figurativa conseguente alla messa in mobilità, non rilevando che in tal caso il rapporto di lavoro sia cessato, perchè la neutralizzazione è ammissibile, secondo esplicita statuizione della Corte Costituzionale, nei casi di contribuzione volontaria, in cui parimenti non vi è rapporto di lavoro;

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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