Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29903 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29903 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28049-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

CANNATA SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA LAIS ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Federico
LAIS, in Roma, alla via C. Monteverdi, n. 20;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 1688/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di
CATANIA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

1. Con la sentenza impugnata la CTR sicula rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego tacito
opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al
90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto
dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi
sismici del dicembre 1990, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9,
comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante sulla
scorta dello ius superveniens (costituito dalla legge n. 190 del 2014, art. 1,
comma 665) e dell’orientamento giurisprudenziale in materia.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico
motivo l’Agenzia delle entrate, cui il contribuente replica con
controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
4.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
CONSIDERATO che:
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 289 del 2002,
art. 9, comma 17, e della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in
2

RILEVATO che

relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR
errato nel ritenere spettante alla contribuente il rimborso delle ritenute
operate dal datore di lavoro del medesimo, in quanto dalla

ratio

dell’intervento legislativo di cui alle citate disposizioni, diretto ad
assicurare — siccome evidenziato dall’interpretazione fornita dal Governo

e poi ancora dalle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria n. 23/E del
2005 e n. 247/E del 2008 — un sostegno economico alle imprese delle
province colpite dagli eventi sismici e comunque riferito alle imposte
autoliquidate dagli stessi contribuenti.
2. Il motivo è palesemente infondato alla stregua di Cass. n. 17472 e
n. 17473 del 2017, secondo cui «tale interpretazione non trova invero
univoco riferimento nel dato positivo, specie alla luce della interpretazione
estensiva e costituzionalmente orientata di cui sopra si è detto. Il
riferimento testuale alle imposte «versate», in particolare, non può
assumere il significato scriminante che intende attribuirgli
l’amministrazione, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per
derogare al principio fissato dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono
legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della
somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice
tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto
d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d.
sostituito) (v. ex aliis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass. 29/07/2015, n.
16105), rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore
principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo
di che trattasi», al riguardo dovendosi escludere il diverso, ma non
vincolante, parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione.

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nell’ordine del giorno n. 9/5310-bis C-R/65 della seduta del 28/12/2004,

2.1. Va, quindi, ribadito il principio che il lavoratore, che si identifica
con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le
somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro,
restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la
circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata

2.2. Principio che ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore
che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di
conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1,
comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che
tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il
triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificnioni» e che
«hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, al rimborso
di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente in relazione alle ritenute subite». E nel senso dell’effettiva spettanza

del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle
entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del
26/09/2017, emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665
dell’art. 1 della legge 190/2014, che prevede che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre
2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il
rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».
2.3. Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di
spesa fissato nella misura «pari a 30 milioni di curo per ciascuno degli anni
2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16-octies,
comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente
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versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.

versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei limiti della spesa
autorizzata dal presente comma» (primo periodo del comma 665
modificato dalla lettera a) del citato art. 16-ocities, comma 1), ovvero nei
limiti dei suddetti 90 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017,
stabilendo che «in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora

presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione
percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito
dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede
all’effettuazione di ulteriori rimborsi» (quinto periodo del comma 665
come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-ocities, comma 1),
demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un
provvedimento (quello indicato al precedente punto 2.2) che stabilisca «le
modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di
spesa stabiliti dal presente comma», in precedenza riservando il citato
comma 665 al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un
«decreto» con cui stabilire «i criteri di assegnazione dei predetti fondi».
2.4. Orbene, ritiene il Collegio che il delineatojus superveniens, attuato
con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla
questione, della quale è investita la corte con il ricorso in esame, del diritto
al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il
controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori
emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di
ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptum l’affermazione che, in
mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso
l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento
amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib.,
24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente
5

l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal

tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già
consolidatamente enunciati in materia da questa Corte.
3. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va rigettato con
compensazione delle spese processuali per l’incidenza sulla decisione di
orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti al ricorso.

prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 22/11/2017
Il Ptesidente
Ettore GRI LLO

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla

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