Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29902 del 30/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29902
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25089/2018 R.G. proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa
dall’avv. Filomena Giglio, con studio in Barano d’Ischia (NA) via
Starza 3, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Di Maggio, con
studio in Napoli, Rione Sirignano 6, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania
(Napoli), Sez. 23, n. 654/23/18 del 23 gennaio 2018, depositata il
25 gennaio 2818, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8
ottobre 2020 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato istanza congiunta di rinuncia al ricorso e al controricorso a spese compensate;
Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020