Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29902 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., F.A., P.L., MINISTERO DEL

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2972/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.4.08, depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Triolo (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado, con cui era stato accertato che A. F. aveva svolto nell’anno 1995 lavoro subordinato alle dipendenze di P.L. e R.P.P. ed era stato condannato l’Inps al pagamento dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa relative al parto del (OMISSIS).

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre, mentre la F., nonchè i datori di lavoro, che non erano parti nel giudizio d’appello, ed ai quali tuttavia è stato notificato il presente ricorso, sono rimasti intimati.

L’Inps si duole non sia stato considerato che la F. era decaduta dal diritto D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

per avere proposto l’azione con ricorso depositato il 3 ottobre 1998 e quindi ben oltre l’anno dalla domanda amministrativa del primo agosto 1996.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè la sentenza impugnata ha erroneamente deciso la questione della decadenza sostanziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, giacchè l’azione è stata proposta il 3 ottobre 1998 e quindi dopo la scadenza di un anno e 300 giorni di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito in L. n. 438 del 1992. Non poteva infatti avere alcun effetto sospensivo del termine di decadenza il provvedimento dell’Inps con cui l’Istituto aveva comunicato la necessità di svolgere accertamenti per stabilire il diritto all’indennità in relazione alla legittimità dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo intesa ad ottenere l’indennità di maternità. Nulla per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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