Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29901 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36779/2018 R.G., proposto da:

“ALGA S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Marotta, con

studio in Torino, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:

salvatoremarotta.ordineavvocatitorino.it), giusta procura in calce

al ricorso introduttivo del presente procedimento, domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato

a resistere nel presente procedimento in virtù di Delib. adottata

dalla Giunta Municipale 8 gennaio 2019, n. 41, rappresentato e

difeso dall’Avv. Giambattista Rizza, con studio in Torino, nonchè

dall’Avv. Massimo Colarizi, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliato (indirizzo p.e.c.:

massimocolarizi.ordineavvocatitorino.it), giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Piemonte l’11 maggio 2018 n. 860/04/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale non

partecipata dell’8 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La “Alga S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dei Piemonte l’11 maggio 2018 n. 860/04/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’I.M.U. relativa agli anni 2012 e 2013 in relazione a fabbricati, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Torino avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 16 giugno 2016 n. 10030/06/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto, per un verso, della preclusione ad un’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla rettifica della rendita catastale, per altro verso, della afferenza alla rendita catastale della parziale inutilizzabilità del fabbricato. Il Comune di Torino si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 14, commi 1 e 2, e art. 59, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver accolto l’appello e rinviato al giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’impugnazione della rettifica della rendita catastale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver provveduto sulle censure relative alla eccessiva determinazione della base imponibile in conseguenza della erronea revisione delle rendite catastali.

3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. e del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, lett. b, convertito – con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver provveduto sulle censure relative alla parziale inutilizzabilità del fabbricato.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo ed il secondo motivo, la cui stretta ed intima connessione giustifica la trattazione congiunta, sono infondati.

1.1 Le doglianze proposte riguardano la determinazione della rendita catastale (che sarebbe stata causa pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’I.M.U.) e avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa e con diverso legittimato passivo.

Difatti, in tema di I.C.I. (ma con argomentazione estensibile anche in tema di I.M.U.), il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore tenuto per legge ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativamente all’I.C.I. (ma con argomentazione estensibile anche all’I.M.U.), non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’I.C.I.) (come dell’I.M.U.) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio) (in termini: Cass., Sez. 5, 9 luglio 2010, n. 16215; Cass., Sez. 6, 19 aprile 2017, n. 9894; Cass. Sez. 6, 21 marzo 2019, n. 8070).

Per cui, non si potrebbe configurare litisconsorzio necessario (art. 101 c.p.c.), rispetto all’Agenzia del Territorio in relazione al thema decidendum del presente procedimento, essendo autonoma e distinta l’impugnazione relativa alla determinazione della rendita catastale.

2. Viceversa, il terzo motivo è fondato.

2.1 A ben vedere, il giudice di appello non si è pronunciato in ordine alla specifica ed autonoma censura della parziale inagibilità del fabbricato nei considerati periodi d’imposta (come si evince anche dalla sommaria esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata) ai fini della riduzione d’imposta.

Nè si può profilare un rigetto implicito del motivo di appello, atteso che l’estraneità al thema decidendum delle argomentazioni su cui la sentenza impugnata è fondata lasciano ritenere che sia stata completamente omessa la decisione indispensabile per la soluzione del caso concreto.

2.3 Dunque, va ribadito l’orientamento di questa Corte per cui l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (in termini: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2004, n. 22759; Cass., Sez. 6, 22 ottobre 2017, n. 23930).

Invero, per quanto non sia stata dedotta dalla contribuente la proposizione di una apposita domanda per usufruire della riduzione d’imposta, la permanenza dello stato di inagibilità che esclude il pagamento dell’I.M.U. in misura integrale deve ritenersi esistente anche se non sia stata presentata richiesta di usufruire del beneficio, tanto più allorquando tale stato sia noto al Comune (come nella fattispecie in disanima); tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sulla contribuente (vedasi, con riguardo all’I.C.I.: Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18453).

Tanto più che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, convertito – con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha ulteriormente semplificato l’onere probatorio del contribuente, riconoscendo la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38.

4. Ritenendosi, nell’ordine, l’infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonchè la fondatezza del terzo motivo, il ricorso può essere accolto per quanto di ragione e l’impugnata decisione deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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