Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29901 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29901 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28046-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

DALL’O’ SILVANA e PITROSO Giulio, quali eredi di PITROSO
GASPARE, rappresentati e difesi dall’avvocato XAVIER SANTIAPICHI
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Santiapichi —

Data pubblicazione: 13/12/2017

Associazione tra professionisti, in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 4446;

controricorrend

avverso la sentenza n. 1618/17/2016 della COMMISSIONE

CATANIA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO che
1. Con la sentenza impugnata la CTR sicula rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso proposto da Gaspare Pitroso avverso il diniego
tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota
pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992,
richiesto dal predetto contribuente, residente in una delle province colpite
degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della legge n. 289 del 2002,
art. 9, comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante
sulla scorta dello jus superveniens (costituito dalla legge n. 190 del 2014, art.
1, comma 665) e dell’orientamento giurisprudenziale in materia.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con tre motivi
l’Agenzia delle entrate cui replicano, con controricorso, gli credi
dell’intimato, che depositano memorie, mentre la ricorrente ha depositato
istanza di rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta
Sezione civile di questa Corte.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
2

TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
CONSIDERATO che:

sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma
17, della legge n. 289 del 2002, 11 e 14 delle preleggi, 3, comma 1, della
legge n. 212 del 2000, 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e 2033 cod. civ.,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo di
non condividere l’orientamento di questa Corte in ordine all’applicabilità
dell’agevolazione prevista dalla legge n. 289 del 2000, art. 9, comma 17,
anche ai contribuenti che all’entrata in vigore di tale disposizione di favore
avevano integralmente versato le imposte relative agli anni 1990, 1991 e
1992. Osserva che la norma é chiara nel disporre la riduzione del carico
fiscale esclusivamente per le imposte non versate; che ciò è confermato
dalla sopravvenuta disposizione di cui all’art. 3 quater, comma 2, della legge
n. 17 del 2007, di conversione del d.l. n. 300 del 2006, che, nel differire i
termini per la definizione della posizione di quei contribuenti ai sensi
dell’art. 9, comma 17, della legge 289 del 2002, prevede che la definizione
si perfeziona con il versamento dell’intero ammontare dovuto per ciascun
tributo; che trattasi di norma agevolativa e, come tale, di stretta
interpretazione (art. 14 preleggi); che l’esigenza di evitare una disparità di
trattamento in danno del contribuente più diligente, ravvisata da questa
Corte nella sentenza n. 20641 del 2007, era stata esclusa anche dalla Corte
costituzionale che più volte si era pronunciata affermando la compatibilità
con il principio di uguaglianza di discipline di sanatoria differenziate in
ragione dell’intervenuto pagamento o meno di contributi (ord. 303/1997;
143/1999, sent. 178/2000) o di imposte (sent. 32/1976; n. 33/1981 e ord.
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1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la

539/1987; sent. 416/2000); che nella sentenza n. 416 del 2000 la Corte
costituzionale aveva poi affermato la coessenzialità dell’incentivazione dei
pagamenti non ancora effettuati alla tecnica del condono (previdenziale o
fiscale).
2. 11 motivo di ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità di cui

relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della
decisione (Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017), atteso che la condizione di
ammissibilità del ricorso, indicata nella citata disposizione processuale,
non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in
contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano
individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato
si fonda (cfr. Cass. n. 3142 del 2011 e n. 19190 del 2017).
2.1. Invero, nel caso di specie le tesi sostenute dalla difesa erariale nel
motivo in esame sono del tutto identiche a quelle esaminate e confutate da
questa Corte già nella sentenza n. 20641 del 2007 (con riferimento a
fattispecie del tutto analoga a quella qui vagliata) e poi ancora nella
sentenza n. 11247 del 2010 (con riferimento ai contributi previdenziali
dovuti dai soggetti colpiti dall’alluvione della città di Alessandria nel
novembre 1994) e n. 3832 del 2012 (con riferimento ai soggetti colpiti
dall’alluvione del Piemonte del 1994), nelle quali si è affermato che la
definizione automatica della posizione fiscale prevista dalle disposizioni di
favore emanate per i soggetti colpiti da particolari calamità naturali «può
avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora
pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi
entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il
rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto
dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius
superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già
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all’art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi

versato non dovuto “ex post”» (Cass. n. 20641 del 2007) «in coerenza con
l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge e, in particolare,
con i principi di ragionevolezza e uguaglianza da ritenere tanto più
accentuati in quanto riferiti a vittime di calamità naturali» (Cass. n. 3832
del 2012). Analoga confutazione hanno avuto le argomentazioni svolte

costituzionale nelle pronunce dalla medesima citate nel ricorso ed innanzi
richiamate, essendosi affermato (Cass. n. 18205 del 2016) che in quelle
pronunce vengono definite “sine causa” i pagamenti di tributi
precedentemente effettuati dal contribuente e, quindi, dovute al momento
della “solutio”, ma divenuti indebiti a seguito di successivo intervento
legislativo; che è situazione del tutto identica a quella in esame. Si è detto,
inoltre, che il Giudice delle leggi ha differenziato la disciplina del condono
– che essendo caratterizzata dalla «incentivazione dei pagamenti non
ancora effettuati» e non escludendo la “causa debendi” dei pagamenti
anteriormente effettuati, non interferisce con il principio di eguaglianza di
cui all’art. 3 Cost. — dalle altre disposizioni di favore — nel cui ambito si
ascrivono quella in esame – che sono estranee alla tecnica ed alle finalità
del condono e che non rispondono «ad esigenze della finanza pubblica»
(così in Corte cosi., sent. n. 416 del 2000), ma piuttosto mirano a
«realizzare un’uniformità di regolamentazione» di una disciplina
sostanziale (come la Corte costituzionale ha ritenuto con riferimento alle
agevolazioni per la prima casa, nel caso scrutinato nella sentenza sopra
citata), oppure a prevedere misure di sostegno in favore di soggetti
particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità naturali (in
tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è l’ipotesi che viene qui in rilievo.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la
violazione degli arti. 9, comma 17, legge 289 del 2002, 1, comma 665, della
legge n. 190 del 2014 e 112 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel
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dalla difesa erariale con riferimento ai principi espressi dalla Corte

ritenere spettante al contribuente il rimborso delle ritenute operate dal
datore di lavoro del medesimo, che aveva assolto gli obblighi tributari
quale sostituto d’imposta, a costui spettando in via esclusiva il rimborso
per come avrebbe dovuto desumersi sia dal riferimento testuale nella
norma alle imposte «versate», sia dalla ratio dell’intervento legislativo

Governo nell’ordine del giorno n. 9/5310-bis C-R/65 della seduta del
28/12/2004, e poi ancora dalle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria
n. 23/E del 2005 e n. 247/E del 2008 — un sostegno economico alle
imprese delle province colpite dagli eventi sismici e comunque riferito alle
imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti.
4. Il motivo è palesemente infondato alla stregua di Cass. n. 17472 e
n. 17473 del 2017, secondo cui «tale interpretazione non trova invero
univoco riferimento nel dato positivo, specie alla luce della interpretazione
estensiva e costituzionalmente orientata di cui sopra si e detto. Il

riferimento testuale alle imposte “versate”, in particolare, non può
assumere il significato scriminante che intende attribuirgli
l’amministrazione, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per
derogare al principio fissato dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono
legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della
somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice
tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto
d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d.
sostituito) (v. ex aliis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass. 29/07/2015, n.
16105), rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore
principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo
di che trattasi».

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diretto ad assicurare — siccome evidenziato dall’interpretazione fornita dal

4.1. Va, quindi, ribadito il principio che il lavoratore, che si identifica
con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le
somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro,
restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la
circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata

4.2. Principio che ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore
che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di
conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1,
comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che
tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le

province di Catania, Ragusa e Siracusa, […], che hanno versato imposte per il
triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che
«hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, [..] al rimborso
di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente in relazione alle ritenute subite». E nel senso dell’effettiva spettanza
del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle
entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del
26/09/2017, emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665
dell’art. 1 della legge 190/2014, che prevede che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre
2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il
rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».
4.3. Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di
spesa fissato nella misura «pari a 30 milioni di curo per ciascuno degli anni
2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16-octies,
comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente
7

versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.

versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei limiti della spesa
autorizzata dal presente comma» (primo periodo del comma 665
modificato dalla lettera a) del citato art. 16-ocities, comma 1), ovvero nei
limiti dei suddetti 90 milioni di curo complessivi per il triennio 2015-2017,
stabilendo che «in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora

presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione
percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito
dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede
all’effettuazione di ulteriori rimborsi» (quinto periodo del comma 665
come introdotto dalla lettera b) del citato art.

16-ocities, comma 1),

demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un
provvedimento (quello indicato al precedente punto 2.2) che stabilisca «le
modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di
spesa stabiliti dal presente comma», in precedenza riservando il citato
comma 665 al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un
«decreto» con cui stabilire «i criteri di assegnazione dei predetti fondi».
4.4. Orbene, ritiene il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato
con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla
questione della quale è investita la corte con il ricorso in esame, ovvero del
diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il
controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori
emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di
ottemperanza. Inoltre, costituisce jus receptuin l’affermazione che, in
mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso
l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento
amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib.,
24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente
8

l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal

tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già
consolidatamente enunciati in materia da questa Corte c, dunque,
“decidibile” l’odierno ricorso con rito camerale a mente degli artt. 375 e
380-bis cod. proc. civ., senza la necessità della celebrazione della pubblica
udienza, pur sollecitata dalla difesa erariale.

la ricorrente deduce la violazione degli artt. 9, comma 17, legge 289 del
2002, 21, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, 1, comma
665, della legge n. 190 del 2014, 12 e 14 delle preleggi nonché 112 cod.
proc. civ. per avere la CFR errato nel ritenere tempestiva l’istanza di
rimborso, avanzata in data 21/05/2008, cioè a distanza di oltre cinque
anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.
5.1. Quanto al termine per la presentazione dell’istanza, questa Corte
nella già citata sentenza n. 18205 del 2016 ha affermato che lo

ius

superveniens costituito dall’art. 1, comma 665, ultima parte, della legge n.
190 del 2014, ha espressamente previsto che «Il termine di due anni per la
presentazione della suddetta istanza é calcolato a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248» e cioè dal 10 marzo 2008,
cosicché l’istanza presentata dal contribuente in data 21/05/2008 è,
all’evidenza, tempestiva.
6. Conclusivamente, quindi, il primo motivo di ricorso va dichiarato
inammissibile e vanno rigettati gli altri, con compensazione delle spese
processuali per l’incidenza sulla decisione di orientamenti giurisprudenziali
sopravvenuti al ricorso. Rilevato che risulta soccombente una parte
ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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5. Palesemente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui

P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri e
compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, 1’8/11 /2017

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