Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29900 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29900 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23701-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente contro

GENOVESE ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco
PANNUZZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale
dell’avvocato Stefano CASU, in Roma, alla via Flaminia, n. 405;

– contro-ricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 3702/34/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE STACCATA di
CATANIA, depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RILEVATO che
1. Con la sentenza impugnata la CTIZ sicula rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego tacito
opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso della quota pari al
90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto
dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi
sismici del dicembre 1990, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9,
comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante sulla
scorta dello jus superveniens (costituito dalla legge n. 190 del 2014, art. 1,
comma 665) e dell’orientamento giurisprudenziale in materia.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico
motivo l’Agenzia delle entrate cui replica il contribuente che deposita
memorie.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio. Il Collegio ha disposto la redazione
dell’ordinanza con motivazione semplificata.

CONSIDERATO che:
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 190 del 2014,
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partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Don. Lucio LUCIOTTI.

art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., per avere la CTR errato nel ritenere spettante alla contribuente il
rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro del medesimo, in
quanto dalla ratio dell’intervento legislativo, il predetto rimborso spettava
in via esclusiva al sostituto d’imposta che aveva assolto gli obblighi

2. Il motivo è palesemente infondato alla stregua dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (che muove da
Cass. Sez. U., n. 15031 e n. 15032 del 2009) secondo cui «in tema di
rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il
rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto
dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento
(cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (c.d. “sostituito”)» (Cass. 16105/2015; cfr. Cass. n. 14911/2007, n.
5653/2014, n. 23142/2017), «rimanendo quest’ultimo, comunque, il
contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del
provvedimento agevolativo di che trattasi» (Cass. n. 17472 e n. 17473 del
2017), al riguardo dovendosi escludere il diverso, ma non vincolante,
parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione.
2.1. Va, quindi, ribadito il principio che il lavoratore, che si identifica
con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le
somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro,
restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la
circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata
versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.
2.2. Principio che ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore
che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di
conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1,
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tributari.

comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che
tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il
triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifica.zioni» e che

di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente in relaione alle ritenute subite». E nel senso dell’effettiva spettanza
del rimborso ai lavoratori dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle
entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del
26/09/2017, emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665
dell’art. 1 della legge 190/2014, che prevede che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre
2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il
rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».
2.3. Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di
spesa fissato nella misura «pari a 30 milioni di curo per ciascuno degli anni
2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16-octies,
comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente
versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei limiti della spesa
autorizzata dal presente comma» (primo periodo del comma 665
modificato dalla lettera a) del citato art. 16-ocities, comma 1), ovvero nei
limiti dei suddetti 90 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017,
stabilendo che «in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora
l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal
presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione
percentuale del 50 per cento sulle somme dovute» e che «a seguito
dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede
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«hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, […] al rimborso

all’effettuazione di ulteriori rimborsi» (quinto periodo del comma 665
come introdotto dalla lettera b) del citato art. 16-ocities, comma 1),
demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un
provvedimento (quello indicato al precedente punto 2.2) che stabilisca «le
modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di

comma 665 al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un
«decreto» con cui stabilire «i criteri di assegnazione dei predetti fondi».
Orbene, ritiene il Collegio che il delineato jus superveniens, attuato con
il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione,
della quale è investita la corte con il ricorso in esame, del diritto al
rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il
controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori
emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di
ottemperanza. Inoltre, costituisce jus recepturn l’affermazione che, in
mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso
l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento
amministrativo di rimborso (Cs. tra le tante Cassazione civile, sez. trib.,
24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA). Il che rende complessivamente
tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già
consolidatamente enunciati in materia da questa Corte.
3. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va rigettato con
compensazione delle spese processuali per l’incidenza sulla decisione di
orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti al ricorso.
4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla
prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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spesa stabiliti dal presente comma», in precedenza riservando il citato

P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22/11/2017

Ti P idente

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