Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2990 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona

del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

L.P. e V.P.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 155/2007/26 depositata il 26/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da L.P. e V.P. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Foggia n. 481/08/1999 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) Registro + Invim.

La CTR ha respinto l’appello sul rilievo che il PRG era stato solo adottato e non approvato dall’Organismo regionale. Il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dagli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la inammissibilita’ del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze che non e’ stato parte nel grado di appello.

Nel merito l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3.

Erroneamente la CTR avrebbe escluso la natura edificatoria dei suoli ceduti.

La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 25505 del 30/11/2006, Sentenza n. 23470 del 12/11/2007; Sentenza n. 1180 del 21/01/2008; n. 1951 del 29/01/2008), secondo cui, in tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilita’ di un’area, ai fini dell’inapplicabilita’ del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 cit., art. 52, comma 4 dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica e’ infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilita’, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.

L’impossibilita’ di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone gia’ urbanizzate e zone in cui l’edificabilita’ e’ condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualita’ delle sue potenzialita’ edificatorie, nonche’ della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Cosi’deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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