Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2990 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2990 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21707-2011 proposto da:
GASBARRI

LAURA (GSBLRA47H54H501P)

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SANTA MAURA 49, presso lo
studio dell’avvocato MANCINI GIOVANNI, rappresentata
e difesa dall’avvocato CASCIERE DOMENICO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
321

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, DOLLORENZO MARCELLO,
MINISTERO DELL’INTERNO;

avverso

la

sentenza n.

2747/2010

Intimati

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA del 23/6/2010, depositata il

Data pubblicazione: 07/02/2013

05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dptt. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

24) R.G. 21707/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 – La sentenza impugnata (App. Roma, 06/07/2010), conformemente a
quella di primo grado, ha respinto l’appello della Gasbarri e confermato il
rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla stessa, ritenendo, sulla base

della Gasbarri, rapporto di p.g., dichiarazioni dell’agente Dollorenzo):
non dubitabile che la Gasbarri, viaggiando a velocità eccessiva ed
avendo perso il controllo della vettura, avesse urtato in un primo tempo
l’autocarro e fosse stata solo in un secondo tempo urtata dall’Alfa Romeo
della Polizia di Stato;
dal rapporto risultava che l’autocarro trasportava effettivamente pannelli
di cartongesso, distrutti per effetto dell’urto, sicché ben poteva presumersi
che l’agente alla guida dell’auto della Polizia non avesse potuto evitare
l’impatto con l’auto della Gasbarri, essendone preclusa la visuale, per la
nube di polvere generata dalla rottura dei pannelli;
– doveva confermarsi il superamento della presunzione di
corresponsabilità, perché, nonostante fosse certo – diversamente da quanto
ritenuto dal Tribunale – che il Dollorenzo procedesse anch’egli a velocità
eccessiva, il secondo urto non aveva influito in qualche apprezzabile misura
sull’entità delle lesioni già subite dalla Gasbarri e non avendo questa
neppure dedotto quali lesioni ed in quale misura sarebbero state da
ascriversi al secondo urto e non al mancato uso delle cinture di sicurezza; lo
stesso poteva dirsi quanto ai danni all’auto, resa non riparabile dal primo
urto, così rivelandosi irrilevante il secondo.
2 – La Gasbarri ricorre per cassazione, deducendo:
2.1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.),
per avere la Corte territoriale erroneamente desunto la priorità dell’urto con
l’autocarro dalle dichiarazioni della stessa Gasbarri e non adeguatamente
approfondito la dinamica del sinistro.
2.2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso
e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere detta Corte escluso
1

di congruo e corretto apprezzamento delle risultanze di causa (dichiarazioni

la responsabilità del Dollomezzo solo sulla base di un ragionamento
presuntivo e sempre per non aver valutato adeguatamente gli elementi
emergenti dagli atti di causa.
2.4. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
3. Le censure – da trattarsi congiuntamente avendo tutte ad oggetto la
dinamica del sinistro – sono manifestamente prive di pregio.
3.1. Si deve, al riguardo ribadire che ,in tema di incidenti stradali la

dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti
coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della
esstenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei
singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito,
come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a
base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto
concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito
la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 25
gennaio 2012 n. 1028; 5 giugno 2007 n. 13085; 23 febbraio 2006 n. 4009;
10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio
2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n.
15809). Pacifico quanto precede, atteso che parte ricorrente, lungi dal
prospettare con i due motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in
essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, si limitano – contra legem e cercando di superare quelli che
sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a
quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di
terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di
causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese
la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.
3.2. Nella specie, ancora, la motivazione è congrua e corretta e le censure
non specificano le ragioni che la renderebbero inidonea a sorreggere la
decisione. La violazione di legge di cui al primo motivo, solo genericamente
prospettata, è inammissibilmente dedotta, essendo la censura rivolta solo ad
invocare una diversa lettura delle risultanze di causa.
2

ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte

4. — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il rigetto
dello stesso”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;
non v^è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013
Il Presidente

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso

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