Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2990 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29827-2014 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

09/01/2014, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato GIULIO DI GIOIA, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, rigettando il gravame svolto dall’attuale ricorrente, ha confermato la sentenza impugnata, di parziale accoglimento della domanda proposta da S.V., per differenze retributive per l’attività lavorativa prestata, ed accertata in giudizio, in favore di D.M.A..

3. Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di motivazione, il ricorrente assume che la Corte di merito, con contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, avrebbe delibato in ordine all’attendibilità dei testi, I.A. e R., rispettivamente cognato e suocero del lavoratore.

4. L’intimato non ha resistito.

5. La censura si appalesa inammissibile, in quanto introdotta nel giudizio di legittimità mediante disposizione del codice di rito (art. 360 c.p.c., n. 4) non appropriata.

6. Il ricorso a tale strumento di impugnazione presuppone la denuncia di un vizio di attività, che sia determinato da erronea applicazione della legge processuale e sia idoneo a determinare la nullità dell’atto e di tutti quelli successivi dipendenti, sino alla sentenza (v., in termini, fra le altre, Cass. 17776/2016).

7. Il ricorrente intende muovere una critica in ordine alla valutazione di attendibilità dei predetti testimoni, da parte del giudice dell’impugnazione, secondo modalità che, all’evidenza, esulano dal mezzo di impugnazione utilizzato, non risultando vulnerata alcuna disposizione di ordine processuale.

8. Detta critica ridonda, invece, in termini di vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (peraltro, nella prospettiva della novella del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile, nella specie, ratione temporis, si veda Cass., SU 8053/2014).

9. Ed invero, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testimoni – oggetto della presente doglianza – come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr., fra le altre, Cass. 11511/2014) e il giudizio di rilevanza delle deposizioni è insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato.

10. Il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

11. Nulla spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

12. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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