Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 299 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 299 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 10301-2011 proposto da:
RUSSO GIUSEPPE C.E. RSSGPP53E16F206Y, DE PASQUALE
SALVATORE C.F. DPSSVT43D16F206L, elettivamente
domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77,
presso lo studio dell’avvocato GUGLIOTTA CAROLA,
rappresentati e difesi dall’avvocato SORBELLO GAETANO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3289

contro

PASQUADIBISCEGLIE

MARIA

C.F.

PSQMRA56C48F158T,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 11,

Data pubblicazione: 09/01/2014

presso lo studio dell’avvocato MIRTI DELLA VALLE
GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente nonchè contro

del Notaio ALIOTO ANDREA, ALIOTO GAETANO, quale erede
del Notaio ALIOTO ANDREA, FERNANDEZ SEBASTIANO,
FARANDA IGNAZIO, PROTO ALESSANDRO, quale erede di
PROTO GIROLAMO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1290/2010 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 10/11/2010 R.G.N. 896/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MIRTI DELLA VALLE GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ASSOCIAZIONE PRO MILAZZO, ALIOTO SALVATORE quale erede

RG n 10301/2011

De Pasquale S. e Russo Giuseppe / Pasquadibisceglie Maria

Svolgimento del processo
Con sentenza del 10/11/2010 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato dal 26/8/83 al 30/6/96 tra l’Associazione Pro Milazzo e Maria Pasqualedibisceglie con
condanna di Russo Giuseppe, Femandez Sebastiano, Alioto Andrea, De Pasquale Salvatore,
Faranda Ignazio, e Proto Girolamo, al pagamento , ciascuno per i periodi in cui avevano ricoperto la

La Corte ha respinto l’eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo eccepita dal De
Pasquale che lamentava la mancata notifica del ricorso presso il comune di residenza. Ha
osservato, infatti, che il De Pasquale non aveva prodotto il certificato storico di residenza e,
comunque, la notifica era avvenuta presso l’ufficio dove regolarmente svolgeva la sua attività.
La Corte ha, altresì, respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Russo il quale
sosteneva che egli era stato presidente di un’associazione chiusa nel 1990 diversa
dall’Associazione Pro Milazzo contro la quale aveva agito la ricorrente . La Corte territoriale ha
rilevato , infatti, che al di là della denominazione l’associazione era stata sempre unica, ne vi era
stata alcuna interruzione del rapporto di lavoro come era confermato dalla prova per testi con la
quale era stata dimostrata l’attività svolta dalla Pasquadibisceglie in via continuativa fin dagli anni
80.
Infine, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione relativa ai crediti maturati fino al luglio 1993
ritenendo non provata l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro con la Pasqualedibisceglie e la
sua ripresa nel luglio 1993.
Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione De Pasquale Salvatore e Russo Giuseppe formulando
tre motivi.
Si costituisce la Pasquadibisceglie depositando controricorso .
Motivi della decisione
l )Con il primo motivo il De Pasquale denuncia violazione degli artt 138,139,159 e 160
cpc e 2697 cc nonché omessa motivazione.
Lamenta che la notifica dell’atto di chiamata in causa davanti al Tribunale non era avvenuta nel
comune di Milazzo dove era la sua residenza, bensì in San Filippo del Mela.
La censura è infondata. La Corte d’Appello ha rilevato, infatti, che l’eccezione di nullità della
notifica non era provata in quanto l’appellante non aveva prodotto il certificato storico di residenza
e , comunque, la notifica era avvenuta nel luogo dove il De Pasquale aveva il proprio ufficio.

carica di presidente, delle differenze :retributive pari ad € 86.671,08.

Priva di fondatezza è l’eccezione formulata dal ricorrente secondo cui era la stessa ricorrente a
dover depositare il certificato di residenza al fine di provare la regolarità della notifica.
Il De Pasquale, infatti, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale lamentando proprio la
nullità della notifica in quanto non avvenuta presso la sua residenza e, dunque era onerato dalla
prova della fondatezza del motivo d’appello considerato, inoltre, che la notifica del ricorso nei suoi
confronti risultava andata a buon fine presso il suo ufficio, pacificamente situato in San Filippo del

2)Con il secondo motivo il Russo denuncia violazione dell’art 115 e 116 cpc nonché
omessa o insufficiente motivazione circa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del decreto dell’Assessore al Turismo
Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia del 28/2/1990 con cui l’Associazione Pro Loco di
Milazzo era stata cancellata dall’albo regionale dal 1990. Secondo il Russo la ricorrente aveva
agito nei confronti dell’Associazione Pro Milazzo diversa da quella chiusa nel 1990.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha affermato che,a1 di là della denominazione, l’associazione aveva svolto
attività continuativa ,era ed appariva unica, quale centro unico di imputazione delle situazioni
giuridiche ad esso collegate . La controricorrente ha rilevato che dalla delibera assembleare della
Pro loco del 5/2/1991 ( di cui indica, ai fini dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione, la
collocazione nel fascicolo ed il contenuto ) si evinceva che lo statuto era stato approvato nel 1961 e
che era stata cambiata la denominazione da Pro loco in Pro Milazzo.
Sotto tali profili il ricorrente Russo non ha formulato alcuna specifica censura al fine di dimostrare
l’erroneità della pronuncia della Corte o la non corretta valutazione delle prove dalle quali,
secondo la Corte territoriale, era emerso invece che il rapporto di lavoro della Pasquadibisceglie
fosse stato unico e continuativo così come l’attività dell’associazione.
3) Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’ad 2948 n 4 e 5 cc, 115 e 116 cpc ,
nonché omessa o insufficiente motivazione. Il Russo lamenta che i crediti della lavoratrice nei suoi
confronti erano prescritti atteso che egli era stato presidente fino al 1990 ,che l’associazione Pro
Milazzo, contro cui aveva agito la ricorrente, era distinta dall’Associazione Pro loco Milazzo,
cancellata nel 1990, e che la notifica dell’atto di citazione risaliva al 7/4/1998.
. Anche tale censura è infondata dovendosi richiamare quanto in precedenza detto sia con riferimento
• alla circostanza che il rapporto di lavoro della Pasquadibisceglie era stato unico e continuativo
senza alcuna interruzione ,sia in relazione all’associazione per la quale aveva lavorato che era

7

Mela ove il De Pasquale aveva ricevuto diversi altri atti .

rimasta sempre la stessa. Ne consegue che nessuna prescrizione si era maturata all’epoca della
notifica del ricorso .
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto con condanna dei ricorrenti a pagare le
spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

L’este ore
Enric

ARtonio

Il Presidente
P

le

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella

Roma 19/11/2013

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