Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29899 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 20/11/2018), n.29899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26282/2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 63, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANCA, rappresentato

difeso dall’avvocato VITANTONIO VINCI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 137,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA SOLDINI, rappresentato

difeso dall’avvocato FRANCESCO LEPORALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con atto di citazione ritualmente notificato S.F., proprietario di un appartamento al piano terra, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Gallipoli, P.G., proprietario dell’appartamento sito al piano superiore, lamentando la presenza di infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello; chiedeva, pertanto, l’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione delle infiltrazioni ed il risarcimento dei danni;

– espletata CTU, il Tribunale pronunciava ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., condannando il P. al risarcimento dei danni quantificati in Euro 4000,00, oltre accessori;

– la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata l’1.4.2014, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che le foto allegate all’atto di citazione riproducevano delle macchie di umidità, ma non provavano che esse fossero state causate dall’omessa manutenzione del terrazzo; il CTU, recatosi sui luoghi non aveva riscontrato tracce di umidità provenienti dalla terrazza del convenuto ed aveva accertato l’idoneità della guaina del terrazzo; non vi era, infine, alcuna prova delle spese sostenute per eliminare i presunti danni;

– per la cassazione propone ricorso S.F. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso P.G.;

– in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2967 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’attore non avesse provato i danni, mentre la consulenza tecnica avrebbe accertato sia la presenza dei danni che la provenienza delle macchie dal terrazzo del convenuto, che erano state successivamente eliminate dal ricorrente;

– il motivo è inammissibile;

– la corte territoriale ha accertato che il CTU, recatosi sui luoghi, non aveva riscontrato tracce di umidità provenienti dalla terrazza del convenuto ed aveva verificato l’idoneità della guaina del terrazzo; la presenza di tracce di umidità, risultanti dalla documentazione fotografica in atti non era sufficiente a provare che esse provenissero dal terrazzo dei convenuti e le conclusioni del CTU, in ordine alla possibile esistenza di fenomeni di infiltrazioni, peraltro appresi da terzi, non costituivano prova certa nè del danno, nè del nesso di causalità con la condotta del convenuto; ulteriore elemento di valutazione era costituito dall’assenza di prova sulle spese sostenute per eliminare le infiltrazioni:

– non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’art. 2967 c.c., poichè, all’esito degli accertamenti di fatto, il giudice di merito ha ritenuto che non fosse stato assolto l’onere probatorio, che incombeva sull’attore, in relazione alla condotta, all’evento ed al nesso di causalità;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale fatto errata applicazione del principio di non contestazione, in quanto il convenuto non solo non aveva contestato la documentazione fotografica e la consulenza tecnica di parte, ma, costituendosi, aveva fatto richiesta di CTU, per accertare quanto lamentato dall’attore, rendendosi disponibile ad effettuare le riparazioni nei limiti di quanto disposto dall’art. 1126 c.c.;

– il motivo è inammissibile;

– risulta dalla sentenza impugnata che il convenuto, costituendosi, aveva contestato le argomentazioni di parte attrice ed aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo di aver sempre provveduto alla manutenzione della terrazza e, solo in caso di accertamento della sua responsabilità, si era dichiarato disponibile ad effettuare le riparazioni nei limiti di quanto disposto dall’art. 1126 c.c.;

– l’omessa contestazione dei documenti fotografici è irrilevante, in quanto le foto riproducevano delle macchie di umidità ma non provavano la riconducibilità delle tracce di umidità all’omessa manutenzione del terrazzo, circostanza che è stata, invece, oggetto di contestazione da parte del P.;

– non può nemmeno costituire ammissione dei fatti contestati, la disponibilità a sostenere le spese ai sensi dell’art. 1126 c.p.c., perchè subordinata all’ipotesi di accoglimento della domanda dello S.;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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