Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29898 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 20/11/2018), n.29898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26994/2014 proposto da:

P.V., rappresentato e difeso dagli Avvocati STEFANO BACIGA e

MILENA LIUZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultima, in ROMA, VIA DARDANELLI 13;

– ricorrente –

contro

B.G., PI.UM.FI.GI. e PI.CA.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato NICOLA GRANI ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio, in VERONA, VIA DEL CARRISTA 3;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1791/13 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il

26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.V. conveniva in giudizio B.S., B.L. e B.G., esponendo che, a confine tra la sua proprietà (acquistata in data 6.11.2003) e quella delle convenute, esisteva una striscia di terreno della lunghezza di circa 9,50 m e della larghezza di circa 40 cm, formalmente ricompresa nella proprietà delle convenute, essendo stato il loro fabbricato costruito in posizione arretrata rispetto alla linea di confine. Sul presupposto che a partire dal 1960, anno di costruzione del fabbricato attoreo, la striscia di terreno era stata nel possesso esclusivo, prima della madre C.A. e poi dell’attore, il P. chiedeva che fosse accertato il proprio diritto di proprietà esclusiva, acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c..

B.S. e B.L. rimanevano contumaci, mentre si costituiva B.G., la quale deduceva che il fabbricato ereditato dalle tre convenute, era stato assegnato per il piano terra alla medesima e per il primo piano a B.S. e L., che avevano venduto a PI.UM.FI.GI. e a PI.CA., in data 27.12.2004. La convenuta deduceva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di questi ultimi. Nel merito, instava per il rigetto della domanda dell’attore, dal momento che la falda del tetto del proprio fabbricato correva esattamente sul confine tra i fondi e i pluviali di detto edificio scaricavano l’acqua piovana del tetto sulla striscia di terreno oggetto di giudizio.

Integrato il contraddittorio, Pi.Um.Fi.Gi. e Pi.Ca. chiedevano il rigetto della domanda per le stesse ragioni già enunciate da B.G..

Espletate le prove testimoniali e disposta CTU, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1791/2013, depositata il 26.7.2013, rigettava le domande proposte dall’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite e della C.T.U..

Avverso detta sentenza il P. proponeva appello insistendo nella domanda di dichiarazione della piena ed esclusiva proprietà per intervenuta usucapione. Si costituivano i convenuti chiedendo di dichiararsi inammissibile l’appello ex art. 348 c.p.c. e di rigettare in ogni caso l’appello.

Con ordinanza del 25.3.2014, comunicata in data 3.4.2014, la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c., in quanto riteneva che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta, poichè il Tribunale di Verona aveva rigettato la domanda di usucapione sul presupposto che i convenuti avessero continuato ad esercitare sulla striscia di terreno in contestazione plurime facoltà inerenti il diritto di proprietà.

Avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1791/2013, P.V. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resistono B.G., Pi.Um.Fi.Gi. e Pi.Ca. con controricorso; entrambe le parti depositano memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione/falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 1140 c.c. – Erronea affermazione del possesso da parte dei B. e Pi.: insussistenza dei requisiti che caratterizzano il possesso”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione/falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 1140 c.c. – Impossibilità giuridica del possesso del solo spazio aereo”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente ritiene, “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione/falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 1158 c.c. – Erronea dichiarazione di insussistenza del possesso pieno ed esclusivo in capo a P.V.”.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per nullità della sentenza o del procedimento – Violazione dell’art. 91 c.p.c.”.

2. – In via preliminare, i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., del ricorso per cassazione, per tardività, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, anche se eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. Infatti, l’ordinanza della Corte d’Appello di Venezia era stata comunicata il 3.4.2014 (come affermato nello stesso ricorso), mentre la spedizione del ricorso per la notifica via PEC si è avuta solo il 10.11.2014.

2.1. – L’eccezione è fondata.

2.2. – Questa Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l’appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello è, a propria volta, inammissibile (Cass. n. 10723 del 2014). Il termine è quello di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. n. 15235 del 2015). Il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del gravame, quand’anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata (Cass. n. 13622 del 2015).

Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicchè questa Corte, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass. sez. un. n. 25208 dl 2015).

2.3. – Non valgono, peraltro, le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla dedotta ambiguità della previsione normativa de qua, di asserita difficile interpretazione; laddove (come ammesso dal medesimo) la sopra citata pronuncia Cass. n. 10723 del 15.5.2014 è precedente rispetto alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nè sussistono i presupposti per una rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c..

Invero, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Cass. n. 2594 del 2016).

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite ai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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