Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29898 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2329/2014 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

101, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SCELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINA BRAVI;

– controricorrente –

avverso ordinanza definitiva della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA

depositata il 11/10/2013 R.G.N. 79/2013.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di appello di L’Aquila con l’ordinanza indicata in epigrafe, letta all’udienza del 10 ottobre 2013, richiamate le numerose decisioni già pronunciate, secondo le quali il meccanismo perequativo di cui alla L.R. n. 118 del 1999, come modificato dalla L.R. n. 16 del 2008, art. 1, operava non già all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato all’equiparazione quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli regionali del dipendente proveniente dall’esterno che goda di una più elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi la perequazione, ha ritenuto inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento;

2. avverso la decisione di primo grado la Regione ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, affidato a due motivi;

3. C.M.I. ha resistito con controricorso eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso nel merito ne ha contestato la fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

4. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 117 Cost.. Assume che l’impianto della normativa regionale, su cui si fonda l’ordinanza impugnata, risulta adottato in violazione della riserva di competenza in favore della contrattazione collettiva del profilo retributivo del personale dipendente di essa Regione, oltre che in violazione dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale, nonchè del parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost.; chiede, pertanto, che sia disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 118 del 1998, art. 1, comma 2 bis, come modificato dalla successiva L.R. n. 16 del 2008, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 2, lett. l);

5. con il secondo motivo la ricorrente, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo ritenuto assorbente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione L.R. Abruzzo n. 118 del 1998, art. 1 e della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 43, come modificato dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2, criticando la sentenza impugnata per aver legittimato con la sua interpretazione un allineamento dinamico verso l’alto della voce retributiva;

6. il ricorso, procedibile in quanto la ricorrente ha allegato copia delle decisioni di primo e di secondo grado (Cass. SSU 11850/2018, 25513/2016), è inammissibile perchè è stato proposto (procedura notificatoria avviata il 13.1.2014) oltre il termine breve decorrente dalla lettura della ordinanza in udienza, avvenuta il 10 ottobre 2013;

7. ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, “quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c.”;

8. tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (Cass. SSUU 25043/2016, 25208/2015; Cass. 25115/15, 15239/15, 15235/15, 10723/14);

9. questa Corte ha anche affermato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (Cass. SSUU 25622/2016, 25513/2016, 25043/2016; Cass. 28438/2018, 28437/2018, 9134/2018, 25119/2015);

10. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che la parte ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato e atteso che non vengono in rilievo i principi in tema di “prospective overruling”, i quali presuppongono un mutamento imprevedibile della giurisprudenza su una regola del processo, che comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte;

11. il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 23526 del 2014 secondo cui è inammissibile per tardività il ricorso per cassazione, ai sensi del secondo periodo dell’art. 348-ter c.p.c., comma 2, avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ove sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, quand’anche eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dell’ordinanza stessa, non escludeva affatto che la lettura dell’ordinanza in udienza potesse tenere luogo della comunicazione di cancelleria; sicchè la soluzione interpretativa offerta da Cass. n. 25119 del 2015 non costituisce altro che esplicitazione di un principio già presente nell’ordinamento e non enunciazione di un principio contrastante con la giurisprudenza preesistente formatasi in argomento;

12. le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

13. la Regione Abruzzo è stata difesa in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato, non sussistono, quindi, le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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