Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29898 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29898 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 14648-2017 proposto da:
CANCIGLIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROTAL-\,
PIAZZA DEI NAVIGATORI N 7, presso lo studio dell’avvocato
CARLO RECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO
POLIDORI;

– ricorrente contro
BONI FRANCESCO, ALLIANZ SPA;

– intimati avverso la- sentenza n. 9107/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11 / 2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI.

Data pubblicazione: 13/12/2017

rilevato che, con ordinanza resa in data 9/3/2016, la Sesta
Sezione Civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso
proposto da Salvatore Canciglia avverso la sentenza con la quale la
Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di
primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dal
Canciglia, ha condannato Francesco Boni, a titolo di responsabilità da

che, a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione ha
disatteso i motivi di impugnazione proposti dal Canciglia avverso la
decisione d’appello, ritenendo insussistenti i vizi denunciati sul punto
concernente la liquidazione del danno, dal Canciglia ritenuto
incongruamente determinato in ragione della relativa inadeguata
personalizzazione, rispetto agli importi stabiliti dalle comuni previsioni
tabellari richiamate in sentenza;
che, avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Salvatore
Canciglia propone ricorso per revocazione sulla base di un unico
motivo d’impugnazione;
che Francesco Boni e la Allianz Assicurazioni s.p.a. (già parte del
giudizio, in qualità di compagnia di assicurazione del Boni) non hanno
svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis il
ricorrente ha presentato memoria;
considerato

che con il motivo di revocazione proposto, il

ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere la corte di
legittimità fondato la propria decisione sull’affermazione di fatti
documentalmente esclusi dagli atti di causa, avendo erroneamente
affermato che il giudice di merito avrebbe incrementato, a titolo di
personalizzazione del danno, le somme-base previste dalle tabelle, ed
avendo altresì erroneamente affermato l’assenza di sufficienti

colpa medica, al risarcimento dei danni subiti dall’attore;

allegazioni idonee a consentire una più adeguata personalizzazione
del danno liquidato;
che il motivo è inammissibile;
che, infatti, l’ordinanza impugnata non risulta in nessun modo
fondata sulla (erronea) affermazione dell’avvenuto incremento, a
titolo di personalizzazione del danno, delle somme-base previste dalle

allegazioni idonee a consentire una più adeguata personalizzazione
del danno liquidato, avendo il giudice di legittimità bensì sottolineato
come fosse stata piuttosto la sentenza d’appello a dar conto della
regolare liquidazione del danno, comprensiva della personalizzazione
(cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata); ed avendo altresì rilevato
come fossero stati i giudici di merito a ritenere legittima, ai fini della
liquidazione del danno, l’applicazione del criterio base tabellare, in
difetto di allegazioni specifiche da parte del ricorrente;
che, pertanto, non avendo la Corte di cassazione in nessun modo
affermato l’esistenza di fatti (indicati come) negati dagli atti di causa,
devono essere esclusi i presupposti di fondatezza del motivo di
revocazione sul punto;
che, in ogni caso, osserva il Collegio come, secondo il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema
di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la
configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto,
che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di
esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce
ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della
Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione
o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa
dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio
formatisi sulla base di una valutazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 – 01);

tabelle, né sulla pretesa affermazione dell’assenza di sufficienti

che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non
avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente
Adelaide Amendola

P.Q.M.

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