Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29897 del 30/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28481-2016 proposto da:
LATTERIA DI SOLIGO SAC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;
– ricorrente –
contro
COMUNE FARRA SOLIGO TV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE, 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA,
rappresentato e difeso dall’avvocato RUGGERO MOLLO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 596/2016 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La società Latteria di Soligo s.a.c. impugnava l’avviso di accertamento per il recupero dell’ICI dell’annualità 2007, in seguito ad ampliamento del compendio immobiliare accatastato in cat D/1, sul presupposto che nell’anno 1997 in cui veniva accatastato il cespite, non esisteva ancora la categoria D/10 dedicato agli immobili rurali; deduceva altresì che nell’anno 2011 con procedura Docfa l’immobile era stato annotato in catasto in cat. D/10 e che era pacifica la ruralità del compendio immobiliare.
La CTP di Treviso accoglieva il ricorso riconoscendo il carattere rurale degli immobili.
La sentenza veniva impugnata dal Comune Ferra Soligo dinanzi alla CTR del Veneto la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente l’appello dell’amministrazione comunale ritenendo soggetto ad Ici gli immobili accatastati nell’anno 2007 in cat. D/1, escludendo la debenza delle sanzioni in considerazionèdella evoluzione giurisprudenziale.
Per la cassazione della sentenza n. 596/2016 ha proposto ricorso la società contribuente sulla base di sei motivi.
Il comune Ferra Soligo ha proposto ricorso incidentale articolato in un solo motivo.
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al.31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Successivamente, nel luglio 2020, ha depositato istanza con la quale chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo versato l’integrale importo dovuto.
Dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta l’avvenuto pagamento di tutte le rate risultanti dal prospetto della domanda di definizione.
Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata. preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96;
Dichiara estinto il giudizio ai sensi del medesimo art. 11, comma 10;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020