Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29897 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 20/11/2018), n.29897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26982/2014 proposto da:

S.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURIZIO VILONA

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesca

Buccellato, in ROMA, VIA COSSERIA 2;

– ricorrente –

contro

I.R. e F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza parziale n. 1308/14 della CORTE D’APPELLO di

CATANIA, depositata il 7/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 22.4.1996, I.R. e F.G., premesso di essere comproprietari, in ragione della metà indivisa, di un fabbricato rurale sito in (OMISSIS), convenivano innanzi al Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Lentini, S.C., proprietaria dell’altra metà indivisa del detto immobile, per sentir disporre lo scioglimento della comunione.

Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e, in via riconvenzionale, rivendicando l’esclusiva sua proprietà, in virtù di usucapione ordinaria, del bene immobile in oggetto, che chiedeva venisse dichiarato di sua esclusiva proprietà.

Espletata la prova testimoniale, dedotta dalla S., e deferito alla medesima, d’ufficio, anche il giuramento suppletorio, il Tribunale adito, con sentenza n. 69/2008, depositata il 12.6.2008, accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione e rigettava la domanda di divisione, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i soccombenti, insistendo nel rigetto della domanda riconvenzionale e nell’accoglimento della domanda di divisione giudiziale. Si costituiva in giudizio l’appellata, la quale instava per il rigetto del gravame.

Con sentenza parziale n. 1308/2014, depositata il 7.10.2014, la Corte d’Appello di Catania, accoglieva l’appello, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla S., condannando la medesima al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divisione giudiziale.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione S.C. sulla base di due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1102,1158 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, non applicando la Corte d’Appello di Catania le suddette norme coerentemente all’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto non provato l’esercizio del possesso uti dominus da parte di S.C. (e prima della stessa del dante causa S.S.)”. Secondo la ricorrente il Giudice di secondo grado avrebbe violato la legge, in quanto nel giudizio di merito è stata fornita la prova piena del possesso esclusivo uti dominus per il periodo richiesto dalla legge ai fini dell’usucapione.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Laddove, nella specie, la ricorrente riconduce la dedotta violazione delle evocate norme di legge alla asserita erronea valutazione della Corte di merito circa il fatto che nel giudizio era stata fornita la prova piena del possesso esclusivo uti dominus per il periodo richiesto dalla legge ai fini dell’usucapione.

Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1140,1102,1158e 2697 c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il Giudice d’appello ha ritenuto non sufficiente ad integrare quel comportamento atto a escludere il godimento del bene da parte degli altri comproprietari, sia il possesso ultraventennale in via esclusiva delle chiavi, sia la concessione periodica dell’uso del deposito a terzi da parte della ricorrente e, prima di lei, del padre della stessa. Pertanto, secondo la ricorrente, il Giudice di secondo grado non ha fatto buon governo delle prove documentali e testimoniali presenti in atti, omettendo di esaminare quelle da cui risultava che sia la ricorrente che il padre Salvatore avevano posseduto il bene in via esclusiva per oltre 20 anni, impedendo agli altri comproprietari di farne uso.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – La denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti” non risulta formulata secondo il modello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di Cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 7/10/2014.

E’ noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

2.3. – Orbene, della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all’esame del denunciato parametro, non v’è traccia. Sicchè, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, le censure mosse in riferimento al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si risolvono, in buona sostanza, nella inammissibile richiesta al giudice di legittimità di una generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dalla ricorrente.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate non costituite. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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