Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29897 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29897 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6639-2017 proposto da:
PROIETTI ADELE, PAPALEO RENATO, PAPALE° LORELLA,
PAPALEO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA COLONNA ANTONINA 41, presso lo studio dell’avvocato
MARIA ANTONIETTA LAMAZZA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO
VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE
C :1RP AN O;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 13/12/2017

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA GIÀ’ AURORA
ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIÀ’
MILANO ASSICURAZIONI SPA, SATAP SPA,
IMNIAGINEAZIONE SAS DI BRANCALEONI ROBERTO E C,
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, TENNA VALERIO;

avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE SUPREAL- DI
CASSAZIONE di ROALk, depositata il 11/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. ALARCO
DELL’UTRI.

Ric. 2017 n. 06639 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

– intimati –

rilevato che, con sentenza resa in data 25/10/2016, la Terza
Sezione Civile della Corte di cassazione ha rigettato due ricorsi
proposti da Renato Papaleo, Adele Proietti, Paolo Papaleo, Lorella
Papaleo e Valerio Tenna avverso due diverse sentenze emesse dalla
Corte d’appello di Torino, in sede di merito e in sede di revocazione;
che, con la sentenza di merito, la corte d’appello torinese, in

condanna pronunciata dal primo giudice a carico della SATAP (società
autostrada Torino, Alessandra, Piacenza) s.p.a. e delle compagnie
assicuratrici ma Assitalia s.p.a., Unipol s.p.a., Milano Assicurazioni
s.p.a. e Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., per i danni verificatisi a
seguito dell’incidente stradale in occasione del quale perse la vita
Sabrina Papaleo, ha ridotto gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio
in favore degli eredi di Sabrina Papaleo (Adele Proietti, Renato
Papaleo, Paolo Papaleo e Lorella Papaleo), di Valerio Tenna e della
Immagineazione s.a.s. (rispettivamente conducente danneggiato e
proprietaria dell’autovettura sulla quale era trasportata Sabrina
Papaleo);
che, con la sentenza emessa in sede di revocazione, la Corte
d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile la corrispondente
impugnazione proposta dagli eredi di Sabrina Papaleo avverso la
precedente sentenza emessa in sede di merito dalla stessa corte
territoriale;
che con la sentenza che ha deciso sui due ricorsi proposti avverso
le due sentenze della Corte d’appello di Torino, la Corte di cassazione,
riunite le due impugnazioni, ha, da un lato, rilevato l’infondatezza del
motivo d’impugnazione proposto avverso la sentenza di revocazione,
non essendo la Corte d’appello incorsa nel vizio di omessa pronuncia
denunciato dagli eredi di Sabrina Papaleo e, dall’altro, ha disatteso
tutti i motivi di impugnazione proposti in sede di legittimità avverso la

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parziale riforma della sentenza di primo grado, pur confermando la

sentenza di merito pronunciata in grado d’appello, siccome
variamente infondati o inammissibili;
che avverso la sentenza della Corte di cassazione, Renato
Papale°, Adele Proietti, Paolo Papaleo e Lorella Papaleo propongono
ricorso per revocazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis i
ricorrenti hanno presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo di revocazione, i ricorrenti
censurano la sentenza di cassazione impugnata per errore di fatto
risultante dagli atti e dai documenti di causa (in relazione all’art. 395
n. 4 c.p.c.), per avere la Corte di cassazione erroneamente posto a
fondamento della propria decisione una circostanza di fatto (quale
quella della pretesa sussistenza di una relazione adulterina tra
Sabrina Papaleo e il cognato) incontestabilmente esclusa sulla base
degli atti di causa e dalla stessa corte di legittimità; circostanza
viceversa confusa con quella dell’intercorsa sussistenza di una solida
relazione affettiva della Papaleo con la propria famiglia di origine, in
tal modo omettendo di ristabilire la verità dei fatti in contrasto con
quanto già erroneamente accertato nella sentenza d’appello; e tanto,
al fine di procedere al controllo della corretta liquidazione del danno
già riconosciuto in favore dei ricorrenti;
che il motivo è inammissibile;
che, infatti, la sentenza impugnata non risulta in nessun modo
fondata sulla (erronea) affermazione della sussistenza della
circostanza di fatto contestata dagli odierni ricorrenti (e consistente
nel preteso riconoscimento di un’intercorsa relazione adulterina tra
Sabrina Papaleo e il cognato), né sulla pretesa confusione di tale
circostanza con quella dell’intercorsa sussistenza di una solida
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che la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;

relazione affettiva della Papaleo con la propria famiglia di origine,
avendo bensì il giudice di legittimità sottolineato come, sulla base di
quanto attestato nella sentenza d’appello, la (falsa) circostanza della
ridetta relazione adulterina non ebbe a spiegare alcuna incidenza
causale sul processo logico-giuridico conclusosi con la
rideterminazione degli importi risarcitori riconosciuti in favore degli

che, pertanto, non avendo la Corte di cassazione in nessun modo
affermato l’esistenza del fatto (indicato come) negato dagli atti di
causa, devono essere esclusi i presupposti di fondatezza del motivo di
revocazione sul punto;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di
causa (in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c.), per avere la corte di
cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la
sentenza emessa in sede di revocazione dalla Corte d’appello di
Torino, erroneamente affermato che la corte d’appello si fosse
pronunciata sulla domanda proposta in via subordinata dai ricorrenti,
per il riconoscimento dell’aumento degli importi liquidati a titolo
risarcitorio con la sentenza di secondo grado;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, la censura avanzata dai ricorrenti non risulta in
alcun modo destinata a denunciare un errore di fatto in cui sarebbe
(in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione, essendo bensì diretta a
rilevare il ricorso di uno specifico errore di diritto, consistente nella
(asserita) erronea affermazione dell’avvenuta pronuncia, da parte
della corte d’appello, di una decisione (di contenuto negativo) sulla
domanda proposta in via subordinata dai ricorrenti, in sede di
revocazione, per il riconoscimento dell’aumento degli importi liquidati
a titolo risarcitorio con la sentenza di merito di secondo grado;

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odierni ricorrenti;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,
in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la
configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto,
che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di
esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce

Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione
o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa
dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio
formatisi sulla base di una valutazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 – 01);
che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di
causa (in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte di
cassazione emesso la propria decisione sulla base dell’erronea
affermazione secondo cui i ricorrenti non avrebbero impugnato il capo
autonomo della decisione sulla revocazione proposta dinanzi alla
corte d’appello circa il carattere non decisivo, nella liquidazione del
danno da perdita del rapporto parentale, dell’erronea supposizione di
una stabile relazione sentimentale di Sabrina Papaleo con il cognato,
avendo gli eredi Papaleo viceversa impugnato l’omessa pronuncia
della corte d’appello sulla domanda avanzata in via subordinata in
sede di revocazione per la rideterminazione degli importi risarcitori;
che, peraltro, la stessa Corte di cassazione avrebbe altresì
falsamente affermato che nella sentenza della corte d’appello la
relazione sentimentale della Pantaleo con il cognato risultava
considerata esclusivamente nella valutazione operata al fine di
escludere la sussistenza dei presupposti per il superamento dei limiti
tabellari senza essere considerata tra gli elementi poi effettivamente
valutati per la liquidazione del danno non patrimoniale nell’ambito dei
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ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della

limiti tabellari, viceversa risultando dagli atti come la corte d’appello
avesse affermato che “la stabile relazione affettiva (fatto supposto e
non risultante dagli atti) rappresenta solo un elemento di un contesto
di vita e di relazioni che la Corte ha ricostruito per la rivalutazione del
materiale probatorio offerto”,

con la conseguente conferma (in

contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata in questa

ragione dell’acclarato errore;
che il motivo è inammissibile;
che, infatti, anche con riguardo a tale censura, gli odierni
ricorrenti, lungi dal rilevare la sussistenza di un errore di fatto in cui
sarebbe incorso il giudice di legittimità, tornano a contestare un
(asserita) erronea interpretazione degli atti di causa da parte della
Corte di cassazione; e ciò, tanto con riguardo al punto concernente
l’avvenuta effettiva impugnazione, da parte dei ricorrenti, del capo
autonomo della decisione della corte d’appello circa il carattere non
decisivo dell’erronea supposizione di una stabile relazione
sentimentale di Sabrina Pantaleo con il cognato; quanto con
riferimento all’affermazione secondo cui la relazione affettiva de qua
non sarebbe stata considerata tra gli elementi poi effettivamente
valutati per la liquidazione del danno non patrimoniale nell’ambito dei
limiti tabellari; trattandosi, in ogni caso, della denuncia (non già di un
errore di fatto consistente nell’affermazione di esistenza od
inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o
ad affermare, bensì) della lettura e/o dell’interpretazione degli atti di
causa da parte del giudice di legittimità (e dunque di una pretesa
errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali)
come tali insuscettibili di integrare gli estremi di un errore
revocatorio;
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei
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sede) che la riduzione degli importi era stata operata anche in

ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle
spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di
cui dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al

legittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,
e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente
Adelaide Amendola

rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di

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