Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29896 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29896 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 3942-2017 proposto da:
GUITCHEVA IVA, elettivamente domiciliata in ROMA., PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ILVO TOLU;

– ricorrente contro
DIRECT & QUIXA SEG UROS Y REASEGUROS, FALLITANO
POMPEO;

– intimati avverso la sentenza n. 1544/2016 del TRIBUNALE di COMO,
depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI.

Data pubblicazione: 13/12/2017

rilevato che, con sentenza resa in data 23/11/2016 il Tribunale
di Como ha confermato la decisione con la quale giudice di primo
grado ha rigettato la domanda proposta da Iva Guitcheva per la
condanna di Pompeo Fallitano e della Direct & Quixa Seguros u
RedSeg11105

al risarcimento
cimento dei danni subiti dalrattric seguito di un

sinistro stradale asseritamente verificatosi per colpa del Fallitano alla

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha
evidenziato come la domanda proposta dalla Guitcheva non avesse
trovato adeguati riscontri in sede istruttoria, essendo rimaste
contraddette, le risultanze della constatazione amichevole di incidente
pur sottoscritte dal Fallitano, dalle restanti emergenze processuali del
tutto incompatibili con quest’ultima;
che, avverso la sentenza d’appello, Iva Guitcheva propone ricorso
per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti non hanno presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la
sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione
circa la responsabilità del sinistro, avendo il giudice d’appello
erroneamente fondato la propria decisione sulla base di una
consulenza tecnica di parte inidonea, in quanto tale, a fornire prova
certa delle circostanze di fatto decisive ai fini del giudizio,
segnatamente in contrasto con le risultanze della constatazione
amichevole di incidente redatta dai protagonisti del sinistro;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure
critiche articolate con il presente motivo d’impugnazione, la ricorrente
si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in

guida del proprio veicolo assicurato dalla società convenuta;

questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda
oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di
cassazione;
che, con specifico riguardo ai limiti di rilevanza del vizio
motivazionale in sede di legittimità, è appena il caso di evidenziare
come l’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n.

un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo
(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso
della controversia);
che da tale premessa segue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il
ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso,
il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e
il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di
un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte,
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);
che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il
principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito
richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa,
l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile,
siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini
dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato
della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo

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83/2012, conv. con la legge n. 134/2012, introduce nell’ordinamento

all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta
aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un
discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità
argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logicogiuridica unicamente rilevanti in questa sede, e peraltro nel pieno
rispetto del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai

propria decisione una consulenza di parte (financo stragiudiziale),
anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata
motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente
ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Sez.
6 – 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011, Rv. 620855 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 12411 del 11/10/2001, Rv. 549591 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1416 del 10/02/1987, Rv. 450879 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1217 del 05/09/1970, Rv. 346855 – 01);
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 96 c.p.c., avendo il giudice
d’appello erroneamente rilevato l’abuso del processo da parte
dell’originaria appellante, in contrasto con la consistenza delle
argomentazioni sulla base delle quali era stata fondata
l’impugnazione della sentenza di primo grado e con il tenore del
comportamento processuale dell’appellante;
che il motivo manifestamente infondato;
che, al riguardo, il giudice a quo, nel pronunciare la condanna
dell’appellante al pagamento di una somma equitativamente
determinata ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., in considerazione
dell’inconsistenza giuridica delle tesi sostenute (contrarie a principi di
diritto consolidati), nonché del comportamento processuale tenuto nel
corso del giudizio di primo grado (con particolare riferimento al
mancato corretto adempimento degli oneri imposti dal principio
dispositivo), risulta essersi correttamente allineato all’insegnamento

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sensi del quale il giudice del merito può porre a fondamento della

della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di
spese giudiziali, va condannata ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.,
aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato
la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della
propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun

discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza
consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento della
domanda o dell’impugnazione proposta (cfr. Sez. 5, Sentenza n.
18057 del 14/09/2016, Rv. 641110 – 01);
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, rilevata la
complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione, dev’essere
pronunciato il rigetto del ricorso;
che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non
avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede;

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente

serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in

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