Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29895 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26371/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M.F. e T.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1444/21/2016 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia – Palermo, depositata in data 11/4/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 ottobre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

 

Fatto

Con atto registrato in data 17/9/2010 al n. 2042 serie 1T, la società “Halley Cooperativa Edilizia di abitazione a proprietà divisa” assegnò al socio M. Martino in comunione dei beni con la Sig.ra T.M.C. un alloggio per civile abitazione, con relative pertinenze, richiedendo le agevolazioni di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6 bis, lett. a) e c), convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993, nonchè l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

L’Ufficio, considerato che l’assegnazione rientrava nel regime iva del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1, n. 8 bis, notificò l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte ipotecarie e catastali dovute in misura fissa.

Gli odierni intimati proposero ricorso, deducendo l’erroneo disconoscimento dei benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 agli atti di trasferimento della proprietà di immobili compresi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. n. 865 del 1971, in quanto le assegnazioni di alloggi da parte delle cooperative edilizie concretizzano gli atti finali di attuazione di tali programmi.

Nel contraddittorio con l’Ufficio, la CTP di Caltanissetta accolse il ricorso.

La CTR della Sicilia respinse l’appello principale dell’Ufficio, accogliendo quello incidentale dei contribuenti, sulla compensazione delle spese disposta dalla CTP.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo.

I contribuenti intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1.Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Amministrazione, premesso che è pacifico che la fattispecie riguarda l’assegnazione di un alloggio costruito ai sensi della L. n. 865 del 1971 da parte di una cooperativa edilizia, e che il trasferimento è avvenuto entro quattro anni dalla costruzione, ha dedotto che l’atto sarebbe imponibile ai fini iva, sicchè sarebbe evidente l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR, che ha ritenuto operante l’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 pur a fronte di una fattispecie imponibile ai fini iva.

In sostanza, l’Amministrazione ha dedotto che se un trasferimento immobiliare è assoggettato ad iva, esso non può essere oggetto dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

Inoltre, sotto un diverso profilo, l’Amministrazione ha dedotto che possono fruire del citato regime agevolato solo gli atti che sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al titolo IV della L. n. 865 del 1971, alla stregua di programmi costruttivi attuati direttamente da enti pubblici e non anche di edilizia agevolata e convenzionata di cui al titolo V di quest’ultima legge.

2. Il motivo è infondato quanto al primo profilo, ed inammissibile quanto al secondo.

2.1 Quanto alla censura relativa alla dedotta incompatibilità tra l’imponibilità ai fini iva di un atto di trasferimento e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale di quello stesso atto, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, essa è frutto, in realtà, di una petizione di principio.

Non si vede, infatti, per quale ragione l’assunta imponibilità ai fini iva di un atto dovrebbe escludere l’applicazione ad esso di una norma speciale, quale è il citato del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, in materia di agevolazioni, che lo sottragga al pagamento delle tasse ipotecaria e catastale.

D’altronde, il principio di alternatività tra iva ed imposta di registro, fissato in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, non è stato intaccato nel caso di specie, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, l’assegnazione dell’alloggio ai contribuenti ha scontato l’imposta di registro in misura fissa.

2.2 Con riferimento, poi, al tipo di programma di edilizia residenziale pubblica di cui l’assegnazione agli odierni contribuenti sia stata attuazione, deve rilevarsi che il ricorso manca di autosufficienza, in quanto non reca alcun riferimento all’atto in base al quale la cooperativa dante causa dei contribuenti ha realizzato gli alloggi, sicchè non può valutarsi la fondatezza della contestazione mossa dall’Amministrazione in questa sede secondo la quale l’intervento edilizio effettuato dalla cooperativa non fosse stato attuato nel quadro del titolo IV della L. n. 865 del 1971, ma in base ad altri strumenti che non avrebbero consentito la fruizione delle agevolazioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

3. Rilevato che i contribuenti intimati non hanno svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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