Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29895 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29895 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 3814-2017 proposto da:
COSMO COSTRUZIONI MODERNE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO IVALDI;

– ricorrente contro
RIZZANI DE ECCHER SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
GHERSINA;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 735/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Ric. 2017 n. 03814 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

rilevato che, con sentenza resa in data 30/6/2016, la Corte
d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello proposto dalla
Rizzani De Eccher s.p.a. e in riforma della sentenza di primo grado,
ha rigettato la domanda proposta dalla Cosmo Costruzioni Moderne
s.r.l. per la condanna della Rizzani De Eccher s.p.a. al risarcimento
dei danni a titolo precontrattuale o, in via subordinata, al pagamento

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha
ritenuto insussistenti, tanto i presupposti di fatto per il
riconoscimento della responsabilità precontrattuale della società
convenuta (attese le specifiche responsabilità della società Cosmo
nell’articolazione dei percorsi delle trattative intrattenute dalle parti),
quanto di quelli indispensabili ai fini del riconoscimento del diritto
della società attrice all’indennità ex art. 2041 c.c.;
che, avverso la sentenza d’appello, la Cosmo Costruzioni Moderne
s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi
d’impugnazione;
che la Rizzani De Eccher s.p.a. resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis
la Cosmo Costruzioni Moderne s.r.l. ha presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente
censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1337, 1175
e 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte
territoriale erroneamente applicato le norme sulla responsabilità
precontrattuale, avendo affermato la responsabilità della Cosmo per
l’avvenuto fallimento delle trattative con la Rizzani e per violazione
del canone della buona fede nel relativo svolgimento, sulla base di un
percorso argomentativo illogico e di un evidente travisamento delle
risultanze dell’istruttoria condotta nel corso del giudizio
(analiticamente descritte in ricorso), trascurando di pervenire alla più
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di un’indennità a titolo di arricchimento senza causa;

esatta quantificazione del danno spettante alla stessa società
ricorrente;
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 2041 c.c. (in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di fare applicazione
dell’art. 2041 c.c., a fronte della corrispondente domanda avanzata

alcun diritto al conseguimento delle somme pretese in ragione
dell’imputabilità, alla stessa ricorrente, della rottura delle trattative,
con il conseguente svolgimento di argomentazioni del tutto estranee
alla fattispecie dell’arricchimento senza causa nella specie
prospettata;
che entrambi i motivi sono inammissibili;
che, infatti, attraverso le censure in esame, la società ricorrente !ungi dal denunciare l’erronea ricognizione, nel provvedimento
impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge
richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a
quo, delle fattispecie concrete a mezzo delle risultanze di causa:
operazione che non attiene all’esatta interpretazione delle norme
di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito,
la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto
l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza
n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del
30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione
critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme
richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di fatti in
sé incontroversi, insistendo propriamente, la Cosmo, nella
prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto
a quanto operato dal giudice a quo;
che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto
nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione
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dalla società ricorrente, essendosi limitata a ribadire l’inesistenza di

e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate
dall’odierna società ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata
congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del
contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente
acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti,
con particolare riguardo all’individuazione dei profili di responsabilità

con la Rizzani, in ragione della ritenuta sostanziale modificazione dei
termini essenziali delle intese precontrattuali sino a quel momento
raggiunte tra le parti, con il conseguente riconoscimento del carattere
giustificato del recesso della Rizzani dal rapporto precontrattuale tra
le stesse intercorso;
che, allo stesso modo, la contestata incongruenza della
motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento del negato
riconoscimento dell’indennità ex art. 2041 c.c. in favore della Cosmo
vale unicamente a rivelare – di là dalla manifesta infondatezza della
denunciata estraneità, alla fattispecie giuridica dedotta, delle
argomentazioni concretamente spese dai giudici d’appello – i termini
di un irriducibile dissenso interpretativo manifestato dalla ricorrente
in ordine alla qualificabilità delle opere poste in essere dalla Cosmo (e
asseritamente godute dalla Rizzani) alla stregua di un ‘arricchimento’
in senso proprio: qualificazione negata, in punto di fatto, dal giudice
di secondo grado (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) e in questa
sede viceversa rivendicata, sulla base di un’alternativa rilettura degli
indici istruttori acquisiti, dall’odierna società ricorrente;
che l’accento di simili impostazioni critiche appare con evidenza
risolversi nella censura di una (tipica) erronea ricognizione
delle fattispecie concrete, da parte del giudice a quo, di necessità
mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di
causa; e pertanto sui termini di una tipica censura diretta a

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della stessa Cosmo nel dar causa al fallimento delle trattative avviate

denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il
provvedimento impugnato;
che, ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono
ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare
come violazione di norme di diritto, e non come vizio di motivazione,
errori in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella

sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del
18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011,
Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti
minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della
legittimità della motivazione, nella prospettiva della riconoscibilità dei
suoi minimi costituzionali o dell’omesso esame di fatti decisivi
controversi tra le parti;
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna
della società ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle
spese del giudizio legittimità, secondo la liquidazione di cui al
dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,
e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
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ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.
Il Presidente

Adelaide Amendola
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