Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29894 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI

ROMEO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce a

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

23/06/09, depositata il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Brunetti Romeo difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce

alla relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. T.N., dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del suo passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di Venezia.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione, a cui resiste il Ministero dell’istruzione. La lavoratrice ha poi depositato memoria illustrativa nell’ambito del procedimento camerale.

4. Il ricorso, deducendo violazione del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, dell’art. 142 c.c.n.l. 24.7.2003, dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. 4.8.1995, dell’art. 8 c.c.n.l. 15.3.2001, degli artt. 1362 e 1363 c.c., ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

5. L’Impugnazione è qualificabile come manifestamente infondata in relazione alle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione a cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:

“In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (cfr. Cass. n. 20894/2011 e numerose altre sentenze deliberate alla medesima udienza del 7 luglio 2011).

La tesi, formulata dalla ricorrente con la memoria, secondo cui il trattamento subito dalla ricorrenti e gli altri lavoratori cui si applica la medesima disciplina comporti la violazione del diritto di proprietà tutelato dal protocollo n. 1 annesso alla CEDU (Carta europea dei diritti dell’uomo), configurabile anche nel caso di lesione di diritti di credito acquisiti al patrimonio del soggetto, non appare minimamente plausibile., poichè nella specie non è stato inciso alcun diritto acquisito dei lavoratori. Non vi è certo un disconoscimento dell’anzianità maturata dai medesimi, ma solo è stato previsto, in relazione ad una promozione, un’incidenza solo parziale della medesima anzianità ai fine del calcolo dell’incremento retributivo comunque assicurato dalla promozione stessa. Nelle richiamate sentenze deliberate all’udienza del 7 luglio 2011 in particolare si è osservato:

“(…) deve rilevarsi che il ccnl per il quadriennio normativo 1998- 2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il ccnl sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del ccnl del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del ccnl del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione”.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), per quanto riguarda la solidarietà trova applicazione l’art. 97 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro duemila/00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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