Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29894 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 20/11/2018), n.29894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21221-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

PACINOTTI 5/D, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIEFAR,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LISI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE di MODENA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, cee lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BISI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione regionale di disciplina dell’Emilia Romagna, con provvedimento 27 gennaio 2016, dichiarava che il notaio B.M. era responsabile, in relazione a un atto di donazione, della violazione di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29,comma 1-bis per la mancata apposizione delle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetri degli immobili oggetto della donazione, e lo condannava alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000; lo assolveva invece dagli ulteriori rilievi disciplinari denunciati (dichiarazione di conformità inserita in modo incompleto in sessanta atti) perchè in ipotesi di nullità non inequivoca.

2. Avverso la deliberazione ricorreva il Ministero della giustizia – Archivio notarile di Modena, lamentando che in sede ispettiva B. era stato censurato perchè, in sessanta atti aventi ad oggetto il trasferimento di unità immobiliari, la dichiarazione di conformità oggettiva risultava carente sotto il profilo del mancato, espresso, riferimento della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e chiedeva che venisse irrogata a B. l’ulteriore sanzione di Euro 10.000. La Corte d’appello di Bologna – con ordinanza 9 febbraio 2017, n. 1037 – ha accolto l’appello: ha così modificato il provvedimento impugnato e ha condannato B.M. alla aggiuntiva sanzione pecuniaria di Euro 10.000 “per le sessanta violazioni disciplinari a lui contestate”.

Contro l’ordinanza della Corte d’appello ricorre per cassazione B.M..

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia-Archivio notarile di Modena.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi:

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis per avere la Corte d’appello non ritenuto sufficiente, ai fini dell’osservanza della norma, le dichiarazioni di conformità allo stato di fatto delle planimetrie dell’immobile.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha seguito la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la dichiarazione richiesta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali” (così Cass. 8611/2014).

b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 28 (Legge Notarile) e della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis per non avere la decisione escluso la responsabilità del notaio quando, trattandosi di ipotesi di nullità non inequivoca, non trova applicazione il dettato del richiamato art. 28 che vieta al notaio di ricevere gli atti “espressamente proibiti dalla legge”.

Il motivo è infondato. Ad avviso di questa Corte, “il rilievo che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca e indiscutibile, dovendosi intendere l’avverbio “espressamente” che nel citato art. 28 qualifica la categoria degli “atti proibiti dalla legge” come “inequivocabilmente”” non entra in gioco nel caso di specie in quanto “la nullità è espressamente comminata dalla legge e dunque risulta superfluo a tal fine ogni particolare sforzo interpretativo” (ancora Cass. 8611/2014 nonchè, ex multis, Cass. 11507/2016).

c) Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-ter e dell’art. 28 Legge Notarile: dato che – per espressa previsione di legge – l’atto nullo, che non ha rispettato la disciplina in tema di conformità catastale di cui all’art. 29, comma 1 bis può essere confermato da una sola delle parti mediante atto successivo, la nullità è sanabile, così che verrebbe meno il presupposto di applicabilità della sanzione.

Il motivo è infondato.

Dopo la pronuncia della Corte d’appello, la L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, ha avuto l’aggiunta di un comma 1-ter, ad opera della L. n. 96 del 2017, di conversione del D.L. n. 50 del 2017. La disposizione prevede che se la mancanza “della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (..) non sia dipesa dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi”.

Il legislatore ha reso quindi l’atto, nullo ai sensi del comma 1-bis, oggetto di possibile conferma. L’utilizzo della conferma quale strumento di recupero del negozio giuridico invalido – conferma che il c.c. riserva alle disposizioni nulle contenute nel testamento e nella donazione – non costituisce una novità nella legislazione speciale, avendo in particolare trovato applicazione in materia urbanistica (cfr. il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 46 e, in precedenza, la L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40).

Occorre stabilire quali conseguenze comporta, sulla responsabilità disciplinare del notaio, la possibilità di una successiva conferma dell’atto. Ad avviso del ricorrente, essendo la nullità divenuta sanabile, non potrebbe trovare applicazione l’art. 28 Legge Notarile, a norma del quale al notaio è vietato ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”. L’argomento del ricorrente non può essere accolto. In relazione al divieto di cui all’art. 28, questa Corte ha affermato che esso “attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell’atto, con esclusione dei vizi che diano luogo solo all’annullabilità o all’inefficacia dell’atto ovvero alla nullità relativa”, in quanto gli “atti proibiti dalla legge sono, in sostanza, gli atti nulli” (così Cass. 21493/2005). Il fatto che, nel caso di specie, l’atto invalido possa essere oggetto di successiva conferma non rende l’atto viziato da mera annullabilità o inefficacia; neppure si può parlare di nullità relativa, perchè il citato art. 29, comma 1-bis, è norma che ha “una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale”, mentre le nullità relative, “pure denominate nullità speciali o di protezione, sono caratterizzate dalla finalità di una tutela limitata agli interessi soltanto di determinati soggetti (come ad esempio i contraenti deboli)” (Cass. 8611/2014).

I sessanta atti, privi della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, erano pertanto atti affetti da nullità che B., ai sensi dell’art. 28 Legge Notarile, aveva il divieto di ricevere. Sono però atti che, alla luce del menzionato nuovo comma 1-ter della L. n. 52 del 1985, art. 29 potevano essere oggetto di conferma, conferma condizionata alla circostanza che la mancanza della dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali non fosse dipesa dalla sostanziale difformità dello stato di fatto rispetto ai dati catastali, ma da un difetto formale del titolo. In presenza della conferma si ha il recupero dell’atto nullo, con la sanatoria della nullità, con la conseguenza – come si è sottolineato in dottrina – del venir meno, ex post, della responsabilità disciplinare del notaio. Affinchè, però, tale responsabilità venga meno occorre che, già nel procedimento disciplinare o comunque davanti al giudice, il notaio dia prova sia che sia stato posto in essere l’atto di conferma sia che al momento del compimento dell’atto nullo sussisteva la conformità allo stato di fatto dei dati catastali. Chè altrimenti, come si è sottolineato, se si escludesse la responsabilità del notaio in mancanza di effettiva conferma e quindi di sanatoria della nullità dell’atto, si avrebbe la conseguenza di avere un atto nullo, privo di effetti, e, malgrado ciò, si sancirebbe l’irresponsabilità del notaio.

Nel caso in esame, il ricorrente non allega che gli atti invalidi da egli ricevuti fossero confermabili e siano in concreto stati oggetto di conferma. Pertanto, è corretta la pronuncia della Corte d’appello laddove ha ritenuto, in relazione ai suddetti atti, il notaio B. responsabile dell’illecito disciplinare di cui all’art. 28 Legge Notarile.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Considerata la novità della questione sollevata dalla introduzione del comma 1-ter della L. n. 52 del 1985, art. 29 le spese del giudizio di cassazione sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda seconda civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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