Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29894 del 18/11/2019
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29894
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13691/2014 proposto da:
D.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DOMENICO DAMIANI;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO già ASL n. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 08/02/2014 R.G.N. 164/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CIMMINO Alessandro, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palermo aveva accolto l’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo avverso il decreto con il quale l’odierno ricorrente aveva ingiunto il pagamento degli onorari professionali maturati in relazione alla difesa dell’Ente in giudizi che si erano conclusi con la vittoria dell’Ente stesso e con la dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio.
2. La Corte territoriale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato tale sentenza.
3. Avverso questa sentenza D.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Azienda Sanitaria Provinciale – A.S.P. di Palermo è rimasta intimata.
4. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sintesi dei motivi.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c..
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del CCNL dirigenza non sanitaria 1994-1997.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (copertura finanziaria delle somme rivendicate in sede monitoria).
8. Come evidenziato innanzi (cfr. 4 di questa sentenza), successivamente alla notifica del ricorso è stato depositato l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in data 9 settembre 2019 dal ricorrente e dal suo difensore.
9. La rinuncia al ricorso è rituale ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dalla parte sicchè occorre prenderne atto e dichiarare l’estinzione del processo.
10. Non occorre pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, non essendovi soggetti intimati costituti.
11. Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
12. La disposizione non trova, infatti, applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019