Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29893 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1514/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata

– ricorrente –

contro

IMPIANTI TESSILI ALEA S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avv.ti Paolo Puccioni e Alessandro Bellofiore Briottone, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Puccioni, in Roma, via

G. Zanardelli, n. 36;

– controricorrente –

e

D.A., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dagli avv.ti Paolo Puccioni e Alessandro Bellofiore

Briottone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Puccioni,

in Roma, via G. Zanardelli, n. 36;

– controricorrente –

e

T.S., rappresentata e difesa, giusta delega in calce al

controricorso, dagli avv.ti Cristina Nalini e Alessandro Bozza, con

domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via

Nazionale, n. 204;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia n.

74/2/13 depositata in data 16 maggio 2013

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa

Mastroberardino Paola, che ha chiesto dichiararsi il ricorso

inammissibile.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, all’esito di accesso presso la società Impianti Tessili Alea s.r.l., emetteva avviso di accertamento con il quale procedeva al recupero di IRAP e IRES, in relazione all’anno 2004, rilevando: a) maggiori ricavi non contabilizzati per un totale di Euro 148.413,12, di cui Euro 63.000,00 relativi all’omessa fatturazione della commessa n. 4/006 avente ad oggetto macchinari ed Euro 85.413,12 relativi a versamenti effettuati da soci; b) perdite su crediti non deducibili per Euro 107.145,00; c) costi non di competenza dell’esercizio per Euro 310.659,00; d) ammortamenti non deducibili per Euro 142.071,00; e) costi non deducibili per compensi all’amministratore per Euro 100.000,00; notificava, altresì, alla società altro avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2005, con il quale riprendeva a tassazione, ai fini IRAP e IRES, ricavi non contabilizzati per Euro 846.825,00, costi non deducibili per Euro 142.071,00 e, ai fini I.V.A, l’importo di Euro 310.659,00 riferito a commesse per impianti consegnati nell’esercizio successivo.

2. Avendo la verifica nei confronti della società fatto emergere che i soci avevano effettuato versamenti e prelevamenti in contanti, registrati nei conti della società denominati “Soci c/finanziamenti” e “Terzi c/finanziamenti”, l’Ufficio notificava al socio D.A., per gli anni di imposta 2004 e 2005, due distinti avvisi di accertamento, recuperando maggiore imponibile ai fini IRPEF, sul presupposto che dalla distribuzione di utili extra-bilancio operata dalla società fosse derivato un incasso “in nero di dividendi extra-bilancio” a favore del socio.

3. Essendo emerso dalle indagini svolte sui movimenti rilevati sul conto corrente intestato al D. che quest’ultimo aveva effettuato, a favore del socio T.S., bonifici per un totale di Euro 20.325,00 e che quest’ultima, in data 1 dicembre 2005, aveva versato alla società, a titolo di finanziamento, l’importo di Euro 236.824,99, somma che era rientrata nella sua disponibilità in data 28 dicembre 2005, a titolo di restituzione dello stesso finanziamento, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, per l’anno 2005, anche a carico di T.S. ai fini del recupero di maggiore imponibile IRPEF, ritenendo che le somme incassate costituissero compensi conseguiti e non dichiarati per prestazioni rese nell’ambito della sua attività professionale.

4. Proposti autonomi ricorsi dalla società e dai soci, la Commissione tributaria provinciale li accoglieva e la decisione, impugnata dall’Agenzia delle entrate, previa riunione dei ricorsi, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Dato atto che la società aveva espresso acquiescenza alla ripresa relativa alle perdite per Euro 107.145,00 ed ai costi non di competenza per Euro 310.659,00, i giudici di appello, con riguardo all’anno 2004, ritenevano deducibili gli ammortamenti per Euro 142.071,15, legittimamente appostati perchè relativi a progetti di ricerche e sviluppo regolarmente iscritti al libro cespiti, ed illegittime sia la ripresa dell’importo di Euro 63.000,00, trattandosi di costi relativi ad una commessa completata e consegnata nel 2005, sia quella dell’importo di Euro 85.413,12, non avente natura di corrispettivo percepito in nero, ma di finanziamento soci; disattendevano altresì l’eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente, ritenendo prevalente il principio di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost..

Con riferimento all’anno 2005, i giudici regionali annullavano la ripresa di maggiori ricavi per Euro 846.825,00, rilevando che non si trattava di “incassi in nero”, ma di finanziamenti da parte dei soci, e, quanto all’imputazione ai singoli soci di ricavi occulti, affermavano che l’Ufficio non aveva offerto elementi precisi e idonei a supportare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili da parte della società a ristretta base azionaria in favore dei soci.

5. Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate, con quattro motivi, cui resistono, con separati controricorsi, la società Impianti Tessili Alea s.r.l. ed i soci D.A. e T.S..

In prossimità dell’adunanza camerale i contribuenti hanno depositato distinte memorie ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare la società controricorrente ed il socio D.A. sollevano eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, facendo rilevare che la decisione impugnata, non notificata, è stata depositata il 16 maggio 2013, con la conseguenza che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 gennaio 2014, mentre la notifica è giunta alla società ed al socio soltanto in data 7 gennaio 2014.

A sostegno della eccezione sottolineano che parte della giurisprudenza esclude che il principio secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e per il destinatario alla data della sua conoscenza possa applicarsi alla notifica eseguita a mezzo posta dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, dovendosi, in tale caso, avere riguardo non alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ma alla data di spedizione del piego raccomandato, con conseguente perfezionamento della notifica, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto.

In applicazione di tale principio, ad avviso dei contribuenti, il ricorso risulta tardivamente proposto, poichè la consegna è avvenuta il 3 gennaio 2014, e, quindi, il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

1.1. La eccezione è infondata.

1.2. Il principio enunciato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, secondo cui la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario soltanto alla data di ricezione dell’atto, ha portata generale e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essendo irrilevante il dato soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (Cass., sez. 1, 30/07/2009, n. 17748; Cass., sez. 3, 20/02/2013, n. 4242).

Dalla scheda di accettazione della raccomandata, allegata al ricorso per cassazione, e dal timbro postale sulla stessa apposto, si evince che l’atto da notificare è stato spedito in data 2 gennaio 2014, coincidente con l’ultimo giorno utile per l’impugnazione e, quindi, nei termini di legge.

2. Con il primo motivo la difesa erariale censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102 e 109, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 1, lett. d) e art. 2697 c.c., nonchè per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Assume, in particolare, che:

1) il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102 disciplina l’ammortamento dei beni materiali ed impone ai contribuenti di provare, con adeguata documentazione, la quantificazione originaria di detti costi, sicchè la mancata produzione di tale documentazione legittima l’Ufficio a ritenere indeducibile il relativo costo;

2) il rilievo concernente i ricavi, pari ad Euro 85.413,12 per l’anno 2004 e ad Euro 846.825,00 per l’anno 2005, trova fondamento nella mera applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per cui i giudici di appello hanno errato laddove hanno escluso che i presunti versamenti in contanti effettuati dal socio T. e contabilizzati nel conto “soci c/finanziamenti” nascondano corrispettivi in nero della società;

3) quanto ai ricavi per Euro 63.000,00, il reddito di impresa va determinato nel rispetto del principio di competenza, per cui assume rilevanza il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell’incasso o del pagamento.

Addebita, inoltre, alla Commissione regionale di non avere fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema di tempestiva esibizione dei documenti, e di non avere tenuto conto degli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti dedotti sia in sede amministrativa che nelle difese in giudizio.

3. In controricorso la società contribuente ha dedotto l’inammissibilità del motivo laddove si denunciano vizi di violazione di legge, sottolineando che l’Ufficio non individua le parti della sentenza impugnata che violano le norme indicate, nè indica le affermazioni di diritto contenute nella sentenza che si assumono in contrasto con le norme richiamate e con l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità; parimenti inammissibile, ad avviso della controricorrente, risulta il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella sostanziale richiesta di un riesame del materiale probatorio.

4. Il primo motivo, riguardante gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, è infondato.

4.1. I giudici regionali, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, con riferimento all’anno 2004, hanno accertato che la ripresa concernente i ricavi asseritamente non dichiarati per l’importo di Euro 63.000,00 si riferiva ad una commessa che era stata completata e consegnata nel marzo 2005 e che i presunti “incassi in nero” per Euro 85.413,12 avevano natura di finanziamento da parte dei soci.

4.2. Relativamente al primo rilievo hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, che, al fine della determinazione dell’esercizio cui imputare i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili (nel caso di specie macchinari), stabilisce il criterio generale ed oggettivo della “data di consegna” o “spedizione” dei medesimi beni, intesa come trasferimento della detenzione della cosa, presupponendo che la consegna intervenga, di norma, quando si è già verificato l’effetto traslativo della proprietà del bene in forza del negozio di cessione che ne è alla base (Cass., sez. 5, 11/09/2001, n. 11604; Cass., sez. 6-5, 28/02/2013, n. 5030). Trattandosi nel caso di specie di consegna avvenuta nel 2005, il saldo della commessa è stato correttamente fatturato nel 2005 ed imputato a tale esercizio, anzichè all’anno 2004.

4.3. Quanto all’altra ripresa, la Commissione regionale ha richiamato a supporto della decisione la scheda contabile intestata al conto “soci conto finanziamenti”, allegata dalla società contribuente al ricorso introduttivo, accertando che dalla stessa emergeva che i finanziamenti effettuati erano stati destinati alla copertura di perdite di esercizio e che i rimborsi erano stati limitati a circa Euro 10.000,00, con conseguente inoperatività della prova presuntiva offerta dall’Ufficio.

4.4. A fronte dell’apprezzamento espresso dai giudici di merito – ai quali spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza – la censura articolata dalla ricorrente non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, in quanto denuncia errori di giustificazione della decisione sul fatto e pone un duplice problema: quello della selezione dei dati offerti o comunque disponibili e quello dei limiti del controllo del giudice di legittimità sulla estensione della motivazione della decisione impugnata.

4.4.1. Sotto il primo profilo, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., sez. L, 20/02/2006, n. 3601). Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass., sez. 1, 13/01/2005, n. 520). In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchè tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, l’odierna censura della ricorrente di non avere preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Il che esula dai poteri del giudice di legittimità (Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961).

4.4.2. Sul secondo tema, riguardante i confini del controllo del giudice di legittimità sull’apparato motivazionale, è prevalente nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che il vizio di motivazione sia censurabile unicamente nella misura in cui risulti dal testo della decisione gravata dal ricorso. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., sez. L, 5/03/2002, n. 3161). Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un punto decisivo (Cass., sez. L, 6/03/2006, n. 4766). Sicchè, come si è detto in dottrina, “il controllo di legittimità è davvero incompatibile con un controllo sull’estensione della motivazione, perchè il significato delle prove lo deve stabilire il giudice di merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale del ricorso”. Nè a ciò soccorre il principio di autosufficienza poichè “il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione” e, dunque, “non ha una funzione solo logistica, che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione”, così eludendo la esclusiva devoluzione al giudice di merito della selezione delle prove (Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961).

Deve, quindi, escludersi che la decisione impugnata, in relazione alla ripresa a tassazione concernente presunti ricavi “in nero” non dichiarati nell’anno 2004, sia incorsa nei vizi denunciati, in quanto le critiche mosse, sotto l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove già vagliate dai giudici di appello (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).

4.5. I giudici regionali hanno pure riconosciuto la deducibilità degli ammortamenti, in relazione ad entrambi gli anni d’imposta, sul presupposto che essi riguardavano costi, aventi natura pluriennale, di ricerca e sviluppo inerenti tre distinti progetti, regolarmente appostati nel libro cespiti, che la società aveva provveduto ad ammortizzare nei cinque anni; hanno, quindi, disatteso l’eccezione, pure fatta valere dall’Ufficio, di tardività della produzione documentale giustificativa esibita in sede giudiziale dalla contribuente, ma non prodotta nel corso della verifica nonostante la specifica richiesta dei verificatori, escludendo l’applicazione della sanzione di inutilizzabilità prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4.

4.5.1. La questione sollevata riguarda la ricorrenza o meno, a seguito della notifica di apposito invito o questionario, della preclusione processuale prevista dal citato art. 32 che, secondo la ricorrente, è maturata per omessa produzione dei documenti in fase precontenziosa.

Secondo la parte controricorrente, la preclusione non potrebbe, in ogni caso, operare in quanto durante le operazioni di verifica il responsabile amministrativo della società (rag. Pantano) era ammalato, come documentato nel giudizio di primo grado, e l’amministratore unico non era stato in grado di trovare tutta la documentazione amministrativa richiesta.

4.5.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di accertamento fiscale, la sanzione dell’inutilizzabilità della produzione in sede contenziosa, prevista dal richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass., sez. 6-5, 26/05/2014, n. 11765; Cass., sez. 5, 27/09/2013, n. 22126).

Si tratta di divieto ritenuto dalla Corte Costituzionale tale da non menomare il principio di capacità contributiva (ordinanza n. 181 del 2007), dovendo la ratio della preclusione essere rinvenuta nell’ostacolo frapposto dalla condotta omissiva del contribuente all’immediata esecuzione di un accertamento, senza che possa assumere rilievo l’atteggiamento psicologico del contribuente (Cass., sez. 5, 30/12/2009, n. 28049, sulla notifica del questionario in prossimità delle ferie).

Si è pertanto ripetutamente affermato che il divieto di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, le scritture e i documenti di cui si è rifiutata l’esibizione, opera sia nell’ipotesi di rifiuto – per definizione “doloso” – dell’esibizione, sia nei casi in cui il contribuente trascuri l’esibizione della documentazione in suo possesso, non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e quindi, per colpa (Cass., sez. 5, 26/03/2009, n. 7269; Cass., sez. 5, 14/10/2009, n. 21768; Cass., sez. 5, 27/09/2013, n. 22126).

4.5.3. La decisione impugnata, nell’affrontare la questione si è limitata ad osservare che “per l’art. 24 Cost. la inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento comporta che i diritti nascenti dal predetto principio non possono essere compressi, per cui l’eccezione dell’Ufficio non è costituzionalmente accoglibile”; tuttavia, la doglianza fatta valere dall’Agenzia delle entrate risulta generica e non rispettosa del principio di autosufficienza, in quanto non chiarisce quali documenti sono stati prodotti dalla parte contribuente nel giudizio di merito, nè quali di essi siano stati considerati utilizzabili e decisivi dalla Commissione regionale ai fini dell’annullamento della ripresa a tassazione, nè tanto meno specifica se era stata richiesta l’esibizione dei medesimi documenti nella fase precontenziosa.

Ne discende che, anche con riferimento alla denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, la censura va dichiarata inammissibile.

5. Con riferimento all’esercizio 2005, i giudici di appello hanno confermato la sentenza di primo grado laddove annullava la ripresa a tassazione di presunti maggiori ricavi per Euro 846.825,00, motivando che, diversamente da quanto contestato dall’Amministrazione finanziaria, le somme oggetto di rilievo non costituivano “incassi in nero”, bensì finanziamenti da parte dei soci e rientravano legittimamente nelle voci di bilancio “soci c/finanziamenti e terzi c/finanziamenti”.

Nella ricostruzione operata la Commissione regionale, a supporto del proprio convincimento, ha posto la scheda contabile relativa al conto “soci conto finanziamento e terzi conto finanziamento”, sulla base della quale ha rilevato la presenza di bonifici bancari effettuati dai soci, ed ha ritenuto che i modesti redditi dichiarati dai soci non fossero incompatibili con i versamenti effettuati a titolo di finanziamento, considerato che le somme da questi utilizzate potevano essere riferite a quelle dagli stessi in precedenza percepite nell’ambito del concordato preventivo Alea s.p.a.

Ha, quindi, escluso la fondatezza dell’assunto dell’Agenzia delle entrate secondo cui la società Tessili Atea s.r.l., tramite l’amministratore unico, avrebbe conseguito ricavi extracontabili, derivanti da sottofatturazione, successivamente distribuiti ai soci ed ai terzi sotto forma di restituzione dei finanziamenti effettuati in precedenza.

Anche la censura formulata dall’Agenzia delle entrate in ordine a tale ripresa a tassazione, riguardante presunti ricavi non contabilizzati e dichiarati nell’anno 2005, è inammissibile per le ragioni già esposte ai p. 4.4), 4.4.1), 4.4.2.), poichè, pur prospettando vizi di violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi, tende in realtà ad una rivisitazione del merito della controversia, non consentita a questa Corte.

5. Con il secondo motivo, concernente l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio D.A., l’Ufficio deduce, per l’anno 2004, violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 47 del t.u.i.r. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata, omettendo di valutare adeguatamente le risultanze istruttorie, ha erroneamente escluso la distribuzione di utili extracontabili al socio, trascurando di considerare che il D. non è stato in grado di spiegare ai verificatori le ragioni che lo hanno spinto a versare somme ingenti alla società negli anni dal 2003 al 2006, in concomitanza con l’emissione o l’incasso di fatture relative ad importanti commesse, ottenendone poi a breve distanza di tempo il rimborso.

In particolare, si duole che la Commissione regionale, con riguardo a tale avviso di accertamento, non abbia ritenuto che integrasse distribuzione di utili, e non restituzione di finanziamento soci, l’incasso in contanti, da parte del D., nell’anno 2004, dell’importo di Euro 50.000,00, e sostiene che il recupero a tassazione è del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa tributaria (artt. 44 e s.s. t.u.i.r.) in materia di attribuzione di redditi di capitale percepiti da persona fisica, in ragione della presenza di utili extra-bilancio accertati in capo alla società.

6. Con il terzo motivo, concernente l’avviso di accertamento emesso a carico del socio D.A. per l’anno 2005, la difesa erariale denuncia la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 6-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, art. 51, comma 2, n. 6-bis e 7 e dell’art. 2697 c.c. e per correlato vizio di motivazione.

Premesso che per l’annualità in esame era stata acquisita copia delle movimentazioni effettuate sui conti correnti intestati al socio, dalle quali emergeva che i soci avevano complessivamente versato in favore della società la somma di Euro 846.824,99, l’Ufficio ribadisce che detti versamenti dovevano essere considerati utili extracontabili conseguiti dalla società e alla stessa imputabili, con conseguente accertamento, in capo al socio, di maggior reddito imponibile; addebita, quindi, alla Commissione tributaria di non avere verificato se i movimenti bancari riscontrati fossero giustificati e se gli stessi confermassero la percezione, da parte del socio, di somme di denaro provenienti dalla società, di cui egli era amministratore e socio, derivanti da utili “in nero”.

7. Con il quarto motivo, riguardante l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio T.S., si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 47 t.u.i.r., oltre che per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, le somme ricevute dalla T. a titolo di rimborso di finanziamento dovevano considerarsi compensi conseguiti e non dichiarati per prestazioni rese nell’ambito della sua attività professionale; si duole, pertanto, della mancata considerazione degli esiti degli accertamenti svolti sui quali la Commissione regionale non avrebbe adeguatamente motivato, incorrendo nei vizi denunciati.

7.1. Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono infondati e vanno rigettati.

7.2. I giudici di merito, all’esito dell’esame di tutta la documentazione prodotta, ivi compresa quella richiesta dall’Amministrazione agli istituti bancari, hanno ritenuto non riconducibili a distribuzione di utili occultati le somme restituite ai soci a titolo di rimborso di finanziamenti effettuati in precedenza. In particolare, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, data la ristretta base azionaria della società, deve presumersi che gli utili occultati siano stati distribuiti ai singoli soci in misura proporzionale alla loro quota, la Commissione regionale ha ritenuto raggiunta la prova che le somme versate dai soci rappresentino finanziamenti in favore della società, piuttosto che ricavi extracontabili derivanti da sottofatturazione, ed ha, di conseguenza, considerato non dimostrata la distribuzione, da parte della società, di presunti ricavi non contabilizzati in favore dei soci.

7.3. La decisione impugnata va esente dalle censure ad essa rivolte con i mezzi in esame. L’accertamento che coinvolge la società si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica rispetto all’accertamento in capo ai soci emessi “per trasparenza” quale atto presupposto che ne condiziona la legittimità. Ne discende che, stante la identità della ricchezza ripresa a tassazione, soltanto la definitività dell’accertamento del reddito extra bilancio della società partecipata può costituire il presupposto logico imprescindibile su cui poggiare il ragionamento presuntivo.

Come correttamente rilevato dalla C.T.R., in assenza di accertamento di redditi non contabilizzati in capo alla società, viene a mancare, di riflesso, la giustificazione per la ripresa a tassazione nei confronti dei soci, retrocedendo la ristretta base azionaria a mero indizio della contestata occulta ripartizione.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Impianti Tessili Alea s.r.l., della somma di Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di D.A., della somma di Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di T.S. della somma di Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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