Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29893 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 20/11/2018), n.29893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12378/2017 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO

7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di ROMA, VELLETRI e

CIVITAVECCHIA, in persona del suo Presidente pro tempore

elettivamente, domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE di CASSAZIONE e

presso la CORTE D’APPELLO di ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il

07.10.2016, Rep. n. 8000/2016, R.G.n. 6260/2015 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato GIAMMARIA COVINO, con delega dell’Avvocato FEDERICO

TEDESCHINI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, difensore del

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.D. ricorre per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’appello di Roma depositata il 7 ottobre 2016, che ha rigettato il reclamo dal medesimo fatto valere avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina sui notai del Lazio che gli aveva comminato la sanzione della sospensione per otto mesi avendolo dichiarato responsabile della violazione, in tema di personalità della prestazione e utilizzo di procacciatori di affari, di cui della Legge Notarile (L. n. 89 del 1913), art. 147, comma 1.

2. Il Consiglio notarile resiste con controricorso e ha depositato memoria con ribadisce l’eccezione, già fatta valere con il controricorso, di inammissibilità per tardività del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va accolta l’eccezione di tardività della proposizione del ricorso per cassazione.

L’impugnata ordinanza della Corte d’appello è stata depositata il 7 ottobre 2016 e il ricorso per cassazione è stato avviato alla notificazione a mezzo del servizio postale il 9 maggio 2017, quando era ormai decorso il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (il procedimento disciplinare a carico del ricorrente è stato avviato con richiesta del 31 luglio 2014), attesa l’abrogazione della L. n. 89 del 1913, art. 158-ter, come modificato dal D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 46, che prevedeva il termine lungo di un anno dal deposito, per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 30 (cfr. Cass. 23127/2015).

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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