Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29892 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 20/11/2018), n.29892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23554/2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14,

presso io studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO, che rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GULLO;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI di

(OMISSIS), persona del Presidente legale rappresentanti pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO PENNALISCO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO della SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA in

persona del Ministro pro tempore, PROCURATORE REPUBBLICA presso il

TRIBUNALE di MILANO;

– intimati –

avverso la decisione n. 53/2014 della COMM. CENTR. ESERC. PROFESSIONI

SANITARIE di ROMA, depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2018 dai Consigliere Dott.CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e

per l’assorbimento degli altri motivi del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA MANCUSO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE, difensore del controricorrente, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decisione depositata il 30 luglio 2015, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha rigettato il ricorso fatto valere dal Dott. G.M. contro la deliberazione del consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di (OMISSIS) del 25 gennaio 1995, con cui era stata respinta l’istanza di G. di iscrizione nell’albo degli odontoiatri. La deliberazione di rigetto del consiglio dell’Ordine era stata impugnata da G. prima davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e poi di fronte al Tribunale civile di Milano, che aveva dichiarato la giurisdizione speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (decisione confermata in appello e da questa Corte con pronuncia 4371/2013), Commissione centrale innanzi alla quale il giudizio è stato riassunto.

2. Avverso la decisione della Commissione centrale ricorre in cassazione G.M..

L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri resiste con controricorso con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza sia il ricorrente che il controricorrente, il quale, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 215/2016, domanda “che la pronuncia venga cassata con rinvio allo stesso giudice in legittima diversa composizione”.

Gli intimati Ministero della salute e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non hanno svolte difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono che della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie facciano parte, tra gli altri, due componenti designati dal Ministero della salute, per contrasto con gli artt. 3,24,102,111,117 Cost., anche in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il motivo è fondato. Con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), “nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale”. Per effetto della declaratoria del giudice delle leggi, l’impugnata decisione della Commissione risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che sono – come ha affermato la Corte costituzionale – “connotazioni imprescindibili dell’azione giurisdizionale”, sia essa esercitata dalla magistratura ordinaria ovvero dagli organi di giurisdizione speciale. La mancanza di indipendenza e imparzialità, pur se riferibile solo ad alcuni dei componenti, si trasferisce all’organo, con conseguente nullità della decisione assunta dalla Commissione (così, ex multis, Cass. 3524/2017).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, che lamentano contrasto tra la L. n. 409 del 1985, L. n. 471 del 1988, D.Lgs. n. 386 del 1998 e la normativa comunitaria in materia di diritti acquisiti; eccesso di potere; falsa applicazione della L. n. 409 del 1985 e omessa pronuncia.

2. La decisione impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in altra composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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