Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29892 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19716-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI (studio Legale

Sinagra-Sabatini-Sanci), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/01/2014 R.G.N. 1435/2012.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per undici giorni irrogata nei confronti di C.S. per avere svolto attività remunerate incompatibili con il servizio quale pubblico dipendente;

la Corte territoriale riteneva l’illegittimità della sanzione per il fatto che la contestazione era stata eseguita il 2.12.2009 dal Direttore Generale per l’Abruzzo nonostante fosse a quella data entrata in vigore la nuova disciplina della c.d. riforma Brunetta che avrebbe imposto, secondo la Corte, la nomina di un nuovo Ufficio per i procedimenti disciplinari, avvenuta in realtà solo il giorno dopo, ovverosia il 3.12.2009;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito con controricorso dal C. ed entrambe le parti hanno depositato infine memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 7, comma 2, e del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 69 anche in relazione all’art. 12 preleggi, sostenendo che non vi fosse ragione per ritenere invalido il procedimento solo perchè condotto da un U.P.D. nominato secondo la vecchia normativa;

il motivo è fondato;

in fatto è pacifico che la contestazione sia stata spiccata in data 2.12.2009, allorquando già era in vigore la novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, da parte dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) nominato nella pendenza della previgente disciplina;

il nuovo U.P.D. fu infatti individuato il giorno successivo, ovverosia il 3.12.2009;

la previsione della nomina da parte della P.A. di un U.P.D. per la contestazione ed applicazione delle sanzioni più gravi tuttavia era già contenuta nel D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59, comma 4 come introdotto dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 27, nonchè poi nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, nel testo antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009;

nè, come giustamente osserva la ricorrente, l’art. 55-bis, quale introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 209, prevede per la costituzione dell’U.P.D. criteri o requisiti sostanziali in grado di differenziarlo ontologicamente dall’omologo ufficio preesistente;

già questa Corte ha affermato che “l’identificazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale, in armonia con la vigente disciplina regolamentare dell’ente, nella specie Agenzie delle Entrate, garantisce, attesa la posizione di vertice di tale organo, il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente autore dell’infrazione, e dunque la terzietà dell’ufficio disciplinare, nel rispetto dell’esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell’ambito dell’ufficio di appartenenza del lavoratore” (Cass. 29 luglio 2019, n. 20417);

l’art. 55-bis, diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente, non prevede poi una composizione collegiale dell’U.P.D. (così ancora, esplicitamente Cass. 2047/2019 cit.), nè che la competenza sia attribuita ad organo “monofunzionale”, essendosi osservato che “il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all’ordinamento proprio di ciascuna, ha inteso sottolineare la necessità di procedere alla individuazione dell’UPD” nel rispetto delle “esigenze organizzative di ciascun ente”, senza imporre “requisiti particolari per i soggetti chiamati a comporre l’ufficio medesimo” diversi da quelli meramente finalizzati ad assicurare la richiesta terzietà rispetto alla struttura di appartenenza nell’esercizio dell’attività di lavoro (Cass. 16706/2018, 5317/2017, 22487/2016);

il fatto dunque che la contestazione sia stata fatta nel caso di specie dal Direttore Regionale in base a nomina antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009 è del tutto irrilevante;

nulla questio poi sugli atti successivi di irrogazione della sanzione, pacificamente posti in essere dal medesimo Direttore, medio tempore nominato in attuazione anche del predetto D.Lgs. di riforma;

il ricorso va dunque accolto con rinvio per il nuovo esame della controversia alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA