Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29892 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29892 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
;ìul ricorso 3329 – 2017 propogto da!
VILLA RIDENTE CLUB SRL, in persona del legale rappruentante
pro tempore,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G
ANTONELLI 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIO
NIILITERNI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI
MARCHESE;
– ricorrente contro
COSTA MASSIMO;
– intimato avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 15/11/2016;
Data pubblicazione: 13/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL’UTRI.
Ric. 2017 n. 03329 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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rilevato che, con ordinanza resa in data 15/11/2016, la Corte
d’appello di Messina ha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c., dell’appello proposto dalla Villa Ridente Club
s.r.l. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, in
accoglimento della domanda proposta da Massimo Costa, ha
condannato la Villa Ridente Club s.r.l. all’esecuzione di lavori,
di compravendita concluso tra le parti;
che, avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza della corte
d’appello, la Villa Ridente Club s.r.l. propone ricorso per cassazione
sulla base di un’articolata serie di censure;
che Massimo Costa non ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti non hanno presentato memoria;
considerato
preliminarmente
che
dev’essere
rilevata
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, n, 3, c.p.c., avendo
il ricorrente provveduto alla redazione dell’atto di impugnazione
attraverso la tecnica dell’assemblaggio di diversi atti o di parti di essi;
che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,
in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto
superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di
tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per
altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica
esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo
averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia
informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai
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specificamente indicati in motivazione, in adempimento del contratto
motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv.
621813 – 01);
che, pertanto, il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio,
attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto
degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3),
c.p.c., che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure
(Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01; cfr.
altresì Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551 – 01);
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere
dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che, non avendo Massimo Costa svolto difese in questa sede, non
vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.
Il Presidente
Adelaide Amendola
essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi