Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29891 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. R.G. 7317/2014 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avv.to Angelo Contrino, dell’Avv.to Andrea

Bodrito e dall’Avv.to Francesco D’Ayala Valva, presso quest’ultimo

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parlali, n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/05/12, della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositate il 23 luglio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre

2020 dal Consigliere Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.G., dipendente della società Avio S.p.a., nel 2004 riceveva diritti di opzione per l’acquisto di azioni della società lussemburghese Aero Invest 1 S.A., controllante l’Avio S.p.a., ad un prezzo di Euro 74.375,00, pari al valore delle azioni al momento dell’offerta.

Nel corso del 2005, V.G. procedeva alla rivalutazione e in data 15.12.2006 esercitava il diritto di opzione, vendendo contestualmente le azioni ottenute ad un prezzo complessivo di Euro 432.284,40, importo che la società datrice di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 2, lett. g-bis (di seguito, t.u.i.r.), nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal D.L. 03 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286, assoggettava, per il periodo d’imposta 2006, alla ritenuta Irpef calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il valore delle azioni al momento della assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente.

Il contribuente, ritenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, secondo periodo, secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono, con conseguente applicabilità del diverso regime agevolato delle cd. “stock option” vigente al momento dell’assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, nel gennaio 2010 presentò istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l’IRPEF pagata sul differenziale “prezzo di vendita- prezzo di esercizio delle opzioni” e l’imposta sostitutiva del 12,50% applicabile sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto ed ottenne ragione dalla Commissione tributaria provinciale di Torino.

Interposto appello principale dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale (di seguito CTR), con la sentenza n. 41/05/2012, depositata il 23/07/2012, respingeva l’appello dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale del contribuente, condannando l’Agenzia delle entrate al rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste il contribuente mediante controricorso che ha, altresì, presentato memoria ex art. 380 bisl c.p.c.

Diritto

RILEVATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, secondo periodo, in relazione all’art. 51 t.u.i.r., comma 2, lett. g-bis e 2 bis, nella formulazione ratione tempore applicabile. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata è errata in diritto, nella parte in cui ha applicato alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 51 t.u.i.r., comma 2, lett. g-bis), nel testo anteriore alle modifiche succedutesi nel 2006.

2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione di legge (art. 81 t.u.i.r., comma 1, lett c) e c bis), L. 448 del 2001, art. 5) nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che la stock option può generare plusvalenza ed tenuto conto del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione del valore dei diritti di opzione con perizia asseverata di stima effettuata dal contribuente.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

3.1. La questione attiene alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro attribuzione, anche in considerazione del mutamento del quadro normativo di riferimento.

3.2. La norma di riferimento è l’art. 51 t.u.i.r., comma 2, lett. g-bis che, nel caso, e cioè al momento dell’offerta dei diritti di opzione dalla società al dipendente sulle azioni di propria controllante (avvenuta, nel caso in esame, nel 2004), escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l’incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di opzione, scontando la tassazione prevista del 12,50% per capita gains, e l’accesso al regime agevolativo era subordinato all’esistenza di due condizioni, ossia: a) che l’ammontare corrisposto dal beneficiario per l’esercizio dell’opzione fosse “almeno pari” al valore delle azioni al momento dell’offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

3.3. Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di diversi interventi di modifica e, da ultimo, è stata modificata dal D.L. 03 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286, che, nell’innesto modificativo dell’originaria disposizione ha mantenuto le due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell’originario regime, ma ha, nel contempo, introdotto ulteriori tre condizioni: 1) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; 2) l’esercitabilità dell’opzione “non prima” che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 3) la quotazione delle azioni oggetto delle stock option quando l’opzione diviene esercitabile.

4. Tenuto conto del cambiamento del quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente affermato, con intento nomofilattico, i seguenti principi diritto, cui s’intende dare seguito (da Sez. 5, Sentenza, n. 6118, del 01/03/2019, Rv. 653037-02, recepita, in continuità, da Sez. 5, Sentenza, n. 24269 del 20/09/2019 e da Sez. 5, Ordinanza n. 17695 del 02/07/2019, Rv. 654704-01):

a) “In tema di determinazione del reddito imponibile, della L. n. 448 del 2001, art. 5 – cui rinvia del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 4, conv., con modif., in L. n. 248 del 2005 – nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), con la conseguenza che non è applicabile alle cd. “stock options” correlate all’imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente”.

b) “In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l’imputazione della plusvalenza per le cd. “stock options” ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. g-bis), nella formulazione introdotta dal D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, non soggiace all’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l’imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicchè detta disciplina non contrasta con i principi dell’affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilità delle previsioni agevolative”.

5. Tali principi hanno perimetrato, in maniera chiara ed inequivocabile, la disciplina di tassazione applicabile alle stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, continuando il solco della giurisprudenza precedente che, a sua volta, aveva non solo evidenziato la necessità di distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione (quello di esercizio dello stesso e, dunque, quello dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli), ma aveva già ritenuto – sul presupposto che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l’opzione venga esercitata o ceduta – che la disciplina applicabile andasse individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui fosse stata offerta l’opzione (cfr. Sez. 5, Ordinanza, 12/04/2017, n. 9465; Sez. 5, ordinanza 20/06/2018, n. 16227; Sez. 5, 17/07/2018, n. 18917; con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore alle modifiche intervenute nel 2006, cfr. Sez. 5, 03/06/2015, n. 11413; e, da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 17695 del 02/07/2019, Rv. 654704-01).

6. Nel caso in esame è pacifico che al momento dell’assegnazione (ovvero dell’esercizio del diritto di opzione e del trasferimento di titolarità di azioni), cioè alla data del 15 dicembre 2006, era già in vigore (dal 3 ottobre 2006) il D.L. n. 262 del 2006, che aveva aggiunto alle due originarie condizioni per fruire della tassazione agevolata del 12,50% del capital gain, le ulteriori tre condizioni sopra indicate, queste ultime pacificamente non ricorrenti nel caso di specie.

6.1. In considerazione dei principi esposti, e segnatamente del principio di diritto riportato sub b), la decisione impugnata risulta erronea nella parte in cui, recependo la tesi del contribuente, ha ritenuto che l’efficacia della norma sopravvenuta era da considerarsi differita all’anno successivo di imposta per effetto della norma generale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, secondo periodo, non derogata da disposizione espressa. Viceversa, la disciplina applicabile alle stock option è quella vigente alla data dell’esercizio del diritto di opzione e non quella della loro attribuzione, senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento del contribuente, poichè questi, al momento dell’offerta, non ha certezza del futuro incremento delle azioni e della immutabilità della disciplina agevolativa.

7. I principi di diritto sopra riportati superano anche le tesi difensive del controricorrente riferite ad una presunta violazione del divieto di retroattività della norma tributaria, poichè l’operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta ad imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, e che è rimesso alla libera scelta del beneficiario, il quale può o meno esercitarlo secondo le modalità ed i tempi che riterrà opportuni, alla stregua delle proprie insindacabili valutazioni (cfr. Sez. 5, Ordinanza, 12/04/2017, n. 9465).

8. Nè i suddetti principi pongono problemi di compatibilità con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (cfr., Sez. U. 19/06/2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilità della disciplina agevolativa.

9. Anche il secondo mezzo, col quale l’Agenzia delle entrate deduce la violazione di legge (art. 81 t.u.i.r., comma 1, lett c) e c bis), L. 448 del 2001, art. 5) nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che la stock option può generare plusvalenza, è fondato.

9.1. Va escluso – in relazione al principio di diritto sopra riportato sub a) che debba tenersi conto della rivalutazione effettuata dal contribuente nel 2005, in quanto si verte in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente, mentre la rivalutazione in questione (art. 81 t.u.i.r.), ha rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi. Ciò impediva al contribuente di poter far valere il pagamento dell’imposta sostitutiva.

9.2. Priva di pregio è anche l’argomentazione difensiva del controricorrente riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui all’art. 163 t.u.i.r., considerato che il contribuente potrà agire comunque per il rimborso del pagamento dell’imposta sostitutiva.

10. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, dovendosi dichiarare la legittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del contribuente.

11. Il recente consolidarsi del succitato indirizzo interpretativo giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito. Le spese del presente giudizio si pongono a carico del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti delle spese dei giudizi di merito.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella causa di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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