Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29891 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ZAMPARDI MARCELLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GRANOZZI GAETANO, giusta procura a margine del controricorso e del

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1148/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

15/07/2010, depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dei 15 – 21.7.2010 la Corte d’Appello di Palermo confermò, con diversa motivazione, la pronuncia di prime cure reiettiva della domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto concluso tra C.T. e la Poste Italiane spa per il periodo 17.10.1998 – 31.1.1999, poi prorogato al 15.5.1999;

esclusa la sussistenza, ritenuta dal primo Giudice, della intervenuta risoluzione consensuale per mutuo consenso, la Corte territoriale, per quanto qui specificamente rileva, osservò che il contratto stipulato fra le parti, in quanto a part time, rientrava nel limite temporale (31.12.1998) fissato dall’accordo del settembre 1998 (addendum all’art. 7 del CCNL 26.11.1994);

avverso tale sentenza della Corte territoriale C.T. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

l’intimata Poste Italiane spa ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo;

i ricorsi sono stati riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.); a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, nonchè dell’art. 8 CCNL 26.11.1994 e dell’accordo sindacale del 25.9.1997, deducendo che devono ritenersi illegittime le assunzioni a termine cadute dopo il 30.4.1998, giusta quanto previsto da richiamato accordo sindacale del 25.9.1997; secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (cfr, ex plurimis, Cass., n. 359/2005);

nel caso che ne occupa il motivo svolto dalla ricorrente principale non presenta i suddetti requisiti, non contrastando in modo specifico le ragioni (possibilità di conclusione di contratti a pari time fino al 31.12.1998, in applicazione dell’accordo sindacale del settembre 1998) poste a sostegno della sentenza impugnata;

3. in definitiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile, restando assorbito quello incidentale;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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