Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29890 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29890 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 3103-2017 proposto da:
FACCIOLI LUIGI in proprio e nella qualità di legale rappresentante
pro tempore della SPORTMAN SRL, elettivamente domiciliati in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CI,ODIA 29, presw lo t;wdio
ti,n„„,,uí BARBARA picCI N1 3 inhi r .1ire,;; dAll’Av-vs-lents-}
GIULIANO DALF1N I;

– ricorrenti contro
IMMOBILIARE FABRE SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LINA
CAVALIERI 76, presso lo studio dell’avvocato sETTINII0 CORBO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
MANINI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 1439/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella éamera di C6nSigli6 non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. N’ARCO

DELL’UTRI

Ric, 2017 n. 03103 sez. M3 – ud. 15-11-2017

rilevato che, con sentenza resa in data 22/6/2016, la Corte
d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
dalla Sportman s.r.l. e da Luigi Faccioli avverso la sentenza con la
quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dagli
attori per la condanna della Immobiliare Fabre s.r.l. al risarcimento
dei danni dagli stessi asseritamente subiti a seguito di taluni lavori di

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha
evidenziato la mancata individuazione, da parte degli appellanti, dei
passaggi argomentativi della sentenza di primo grado sottoposti a
censura critica, avendo gli stessi genericamente affermato di
impugnare la sentenza di primo grado nel suo complesso, senza
neppure individuare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal primo giudice, avendo trascurato ogni riferimento ai
fatti posti a fondamento della domanda e ai danni asseritamente
subiti;
che, avverso la sentenza d’appello, la Sportman s.r.l. e Luigi
Faccioli propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico
motivo d’impugnazione;
che la Immobiliare Fabre s.r.l. resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti hanno presentato memoria;
considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, i
ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione di legge (in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale
erroneamente rilevato l’inammissibilità dell’appello dagli stessi
proposto, atteso che le censure critiche avanzate nei confronti della
sentenza di primo grado impugnata erano state individuate con
sufficiente certezza, tenuto conto che il provvedimento del primo
giudice era caratterizzato da un unico, sostanziale nucleo
3

escavazione e di demolizione eseguiti dalla società convenuta;

argomentativo

(esaurito

nel

rilevare

l’insufficienza,

ai

fini

dell’accoglimento della domanda, della sola circostanza che la società
convenuta fosse proprietaria dell’immobile ristrutturato): nucleo
argomentativo, rispetto al quale le indicazioni avanzate in sede di
appello erano valse a integrare una confutazione critica
ragionevolmente determinata ai fini dell’esame nel merito del

alternativa, una serie di ragioni giuridiche sufficienti a giustificare (in
forza del principio iura novit curia) l’affermazione della responsabilità
della società proprietaria in relazione ai danni originariamente
denunciati;
che il ricorso è manifestamente infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel
rilevare l’inammissibilità dell’appello, si sia correttamente allineata al
consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, ai
sensi del quale, affinché un capo di sentenza possa ritenersi
validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia
manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia
contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla
motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata
censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Sez. U,
Sentenza n. 23299 del 09/11/2011, Rv. 620062 – 01);
che, in particolare, ai fini della valida proposizione dell’atto di
appello, è necessario che l’appellante, pur quando intenda censurare
la sentenza di primo grado nella sua interezza, provveda
all’illustrazione delle proprie contestazioni sulla base di ragioni dotate
di un sufficiente grado di specificità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 4068 del
19/02/2009, Rv. 607163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9244 del
18/04/2007, Rv. 597867 – 01);
che, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dagli
odierni ricorrenti (secondo cui la sentenza di primo grado consterebbe
4

gravame proposto, avendo gli appellati proposto, sia pure in via

di un ‘unico nucleo argomentativo’, asseritamente identificabile
nell’attestazione secondo cui la semplice condizione di proprietario
non sarebbe sufficiente al fine di riconoscere la relativa responsabilità
per i danni derivanti dalle attività di ristrutturazione dell’immobile
posseduto), il giudice di primo grado ha espressamente affermato
(cfr. le pagg. 2-4 dello stesso ricorso) l’impossibilità di riconoscere la

derivati dalla ristrutturazione di un proprio immobile) non avendo gli
attori contestualmente (e con chiarezza) individuato la condotta
colposa che alla stessa s’intendeva imputare e contestare, atteso che,
in corrispondenza di ciascuno dei titoli giuridici allegati dagli attori (ex
artt. 840 c.c.; 2043 c.c.; 2050 c.c.; etc.), occorreva pur sempre che
fossero specificate le condotte idonee a fondare la pretesa
responsabilità della controparte;
che, viceversa, secondo quanto affermato dal primo giudice, gli
originari attori, avendo costantemente legato il riconoscimento della
responsabilità della società convenuta alla sola ragione della relativa
qualità di proprietaria dell’immobile ristrutturato, si sono
costantemente sottratti al dovere di allegare (anche solo in via
ipotetica) il ricorso delle circostanze di fatto necessarie ad attivare la
valutazione circa la responsabilità della convenuta per i danni
denunciati (cfr. pag. 4 del ricorso);
che, ciò posto, la corte d’appello – nel rilevare come gli appellanti
si siano limitati, attraverso il proprio atto d’impugnazione, a reiterare
le sole ragioni giuridiche astratte dell’invocata responsabilità della
controparte, senza corroborare le prospettazioni giuridiche avanzate
attraverso il richiamo ai corrispondenti presupposti di fatto – ha
correttamente rilevato l’inammissibilità dell’appello, atteso che la
(rinnovata) radicale assenza di riferimenti concreti ai fatti costitutivi
posti a fondamento dell’originaria domanda degli attori (anche ad
eventuale confutazione di quanto asseverato nella pronuncia del
5

responsabilità della società proprietaria (per i danni asseritannente

primo giudice), esclude che possa ritenersi integrato il richiamato
requisito della specificità dei motivi d’appello;
che, al riguardo, neppure giova, ai fini dell’eventuale integrazione
(per altro verso) di tali motivi, il richiamo al principio iura novit curia,
attesa l’evidente limitazione di tale principio ai casi in cui i fatti
costitutivi della domanda siano già stati adeguatamente allegati e

qualificazione sul piano giuridico;
che, pertanto, non avendo gli appellanti

illo tempore

adeguatamente specificato le ragioni delle censure avanzate nei
confronti della decisione di primo grado, la sentenza d’appello
dichiarativa dell’inammissibilità del gravame deve ritenersi immune
dai vizi in questa sede denunciati dai ricorrenti;
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, rilevata la
complessiva infondatezza delle doglianze esaminate, dev’essere
pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti
al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui
dispositivo;

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come
per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
6

precisati dall’istante, spettando poi al giudice di operarne la corretta

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente

Adelaide Amendola

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