Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2989 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., C.G., C.M.C., Co.

G., C.S., C.L., D.M.A.,

c.g., C.P., C.I., S.

E., elett.te dom.to in Roma, alla via Valsesia 40, presso lo

studio dell’avv. D’AMBROSIO Aniello Maria, dal quale e’ rapp.to e

difeso, unitamente all’avv. d’Ambrosio Gaetano, giusta procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Centrale n. 7371/2007/00 depositata il 27/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.A., C.G., C.M.C., Co.Gi., C.S., C. L., D.M.A., c.g., C. P., C.I., S.E., contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio.

Il ricorso proposto dai contribuenti si articola in unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6 in relazione alla L. n. 516 del 1982, e all’art. 1306 c.c..

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Quanto dedotto dai ricorrenti in sede di memoria – circa la sussistenza, nel corpo del ricorso, della riassuntiva esposizione dei fatti e della regola di diritto applicata e da applicare- non contraddice la riscontrata assenza di tali elementi nel quesito di diritto formulato.

Il ricorso e’ altresi’ viziato sotto il profilo dell’autosufficienza non risultando sviluppate le circostanze di fatto che dovrebbero portare a determinare un minor valore dell’appezzamento alienato, a fronte di una efficacia quanto meno presuntiva, del valore stesso, nell’ammontare definito mediante “condono” da parte dell’acquirente.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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