Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2989 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2989 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7637-2015 proposto da:
GLOBAL STARNET LTD (già B PLUS GIOCOLEGALE LTD), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARMELO
BARRECA ed ANDREA SCUDERI;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/02/2018

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– con troricorrente nonchè contro

IL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI;

– intimata avverso la sentenza n. 1086/2014 della CORTE DEI CONTI – I^
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA,
depositata il 18/09/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Stefano Vinti, Carmelo Barreca ed Andrea Scuderi.

La Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio ha
convenuto in giudizio la società ricorrente nella sua qualità di
concessionaria (autorità concedente: Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato), del servizio pubblico di attivazione e conduzione
operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con
vincite di denaro mediante apparecchi di cui all’art. 110 comma 6
T.U.L.P.S, per aver constatato l’infruttuosa consumazione del termine
di 120 giorni per il deposito dei conti giudiziali, relativi agli esercizi
2004 e 2005 nonché i successivi. Il termine definitivo era decorso alla
data del 19 maggio 2009.

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PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER

E’ stata, pertanto, richiesta la condanna al pagamento di sanzioni
pecuniarie relative ai diversi esercizi ai quali si riferivano le
inadempienze e la formazione d’ufficio del conto a spese dell’agente
contabile inadempiente.
La sentenza di primo grado ha rigettato l’istanza introduttiva del

Su appello della Procura regionale al quale ha resistito con appello
incidentale la società ricorrente, la sezione prima giurisdizionale ha
affermato:
la società ricorrente, concessionaria è agente contabile e
conseguentemente è tenuta alla resa del conto giudiziale. La
qualificazione giuridica è stata confermata da due pronunce delle S.U.
della Corte di Cassazione (n. 13330/2010 e 14891/2010), secondo le
quali condizioni sufficienti sono il carattere pubblico dell’ente per il
quale il soggetto agisce e del denaro o bene oggetto della gestione
mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta. Può
certamente trarre origine da una concessione amministrativa.
Nella specie la società ricorrente è concessionaria
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l’attivazione
e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco lecito ed è tenuta ad assicurare che la rete telematica affidatale
contabilizzi le somme giocate, le vincite e il prelievo erariale unico,
nonché la trasmissione periodica delle informazioni al sistema
centrale.
Essa, pertanto, riveste la qualifica di agente per la riscossione tenuto
al versamento di quanto riscosso e, dunque, al controllo giudiziale
degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del
gioco lecito compreso il compenso al concessionario.
Ciò determina l’assoggettamento al giudizio di conto. Le attività
svolte in virtù di una concessione ed in adempimento degli obblighi da
essa scaturenti sono in funzione dell’interesse pubblico perseguito,

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giudizio.

cosicché il concessionario è organo indiretto dell’Amministrazione
medesima.
La sottoposizione al prelievo erariale unico non incide sulla natura di
agente contabile perché si tratta soltanto di una modalità con la quale
l’Amministrazione ottiene il versamento da parte del concessionario di

qualifica di contabile , per avere maneggio delle somme di denaro su
cui deve calcolarsi il prelievo.
Al riguardo è univoco l’orientamento della Corte dei Conti. In
particolare, in fattispecie analoghe è stato affermato che la
apprensione di denaro di pertinenza pubblica, quale quello in
questione, reso tale dal titolo di legittimazione alla giocata derivante
da una prescrizione di legge, (I.n. 236 del 2003 di conversione del d.l.
n. 269 del 2003) senza la quale il gioco d’azzardo non sarebbe lecito,
determina l’obbligo di rendere il conto.
Alla medesima conclusione la Corte dei Conti è pervenuta anche in
sede di parere reso dalle sezioni Riunite il 31/10/2012, nel quale è
espressamente affermato che i concessionari della rete telematica
rivestono la qualifica di agenti contabili e sono tenuti alla resa del
conto giudiziale.
In conclusione non può escludersi la colpa grave per la ritardata
ovvero omessa presentazione del conto a fronte di un preciso ordine
del giudice e della disponibilità.
Nel quantum le sanzioni richieste sono state ridotte in modo
significativo in considerazione delle difficoltà interpretative emerse e
delle concorrenti responsabilità delle amministrazioni concedenti che
non hanno precisato in sede convenzionale gli obblighi in questione,
della mancanza di un modello e dell’inesistenza di casistica.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la s.r.l. Global Starnet,
accompagnato da memoria. Ha resistito con controricorso la Procura
generale della Corte dei Conti.

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somme da calcolarsi però su conti da rendersi da chi rivesta la

Nel primo motivo viene dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per
violazione del principio generale di legalità per essere stato ritenuto,
nella sentenza impugnata, che la società ricorrente rivestisse la
qualifica di agente contabile senza considerare che il prelievo unico
erariale è un obbligo diretto e proprio del concessionario in quanto

riscosso dal concessionario. Si aggiunga che la società ricorrente è
tenuta al versamento anche del non riscosso non potendo, pertanto,
qualificarsi agente di riscossione.
In conclusione alla luce della normativa relativa agli agenti di
riscossione deve escludersi che la società ricorrente abbia ricevuto in
concessione il maneggio di denaro pubblico né il compito di esigere
somme che abbiano tale natura.
Nelle ordinanze delle sezioni unite della Corte di cassazione è stato
erroneamente ritenuto che le somme riscosse dalle società
concessionarie siano pagate in nome e per conto dello Stato così
confondendo questa categoria di giochi con quelli “centralizzati” come
il lotto o gli altri a totalizzatore nazionale. L’obbligo della resa del
conto vige solo per questa ultima categoria di giochi ma non in ordine
alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto caratterizzata dal fatto
che il concessionario non percepisce alcun compenso
dall’Amministrazione ma realizza un proprio utile d’impresa.
Nel secondo motivo viene dedotto il difetto di giurisdizione per
violazione del diritto dell’Unione e conseguente eccesso di potere
giurisdizionale.
La affermazione secondo cui la riserva statale in materia di giochi
(altrimenti illeciti) e la conseguente affidabilità degli stessi a terzi solo
tramite concessione traslativa di pubblici poteri e funzioni pubbliche
rende automaticamente pubbliche ed appartenenti allo Stato tutte le
somme raccolte nell’attività concessoria contrasta con il diritto
dell’Unione.

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soggetto passivo d’imposta e non un versamento di denaro altrui,

La sottoposizione del concessionario al ruolo e funzioni di agente
contabile ne aggrava i compiti in un modo che non si riscontra in
nessun altro paese europeo ponendosi in contrasto con l’art. 49 TFUE
che vieta le restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento nonché
con l’art. 56 del TFUE, riguardante il divieto di restrizione nella libera

Secondo la Corte di Giustizia la gestione dei giochi di sorte o
d’azzardo è un’attività economica. La “riserva di Stato” e la
conseguente possibilità di affidarne lo svolgimento a terzi mediante
concessioni derivative, si giustifica solo in funzione di ragioni di ordine
pubblico e di contrasto alla criminalità organizzata. Ci vogliono
esigenze imperative di interesse generale :ordine pubblico, pubblica
sicurezza, sanità pubblica.
Al riguardo la parte ricorrente richiama la sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea del 6/11/2003 (caso C-243), meglio
conosciuta come sentenza Gambelli nella quale si chiarisce che, con
riferimento al gioco d’azzardo, non è possibile addurre finalità fiscali o
l’esigenza di finanziare attività sociali per giustificare l’adozione di
politiche restrittive della libertà d’impresa (punto n. 67). Del resto lo
Stato italiano da un lato favorisce il gioco dall’altro vuole limitarne la
propensione. Questa contraddizione è incompatibile con i motivi di
ordine pubblico che potrebbero sostenere le norme restrittive, le quali
hanno solo finalità fiscali e per questo sono in contrasto con la
giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Risulta, pertanto, evidente, come l’adozione del sistema concessorio
per l’attribuzione dello svolgimento dell’attività di operatore di gioco,
laddove impone necessariamente l’assunzione del ruolo di “agente
contabile” con le relative sanzione, imponendo che tutti i proventi
della raccolta di gioco siano ritenuti denaro “pubblico” disincentiva ed
ostacola fortemente la libertà di stabilimento e si pone in contrasto
con i principi del Trattato.

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prestazione di servizi.

Non si può ritenere che il ruolo di agente contabile imposto ai
concessionari di gioco dagli artt. 178 e 610 del R.D. n. 827 del 1924
persegua scopi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità
pubblica, dal momento che tali norme tutelano soltanto ragioni
erariali. Ne consegue la disapplicazione di esse per contrasto con gli

giurisdizione in ordine al giudizio di conto.
Infine, ove persistano dubbi argomentativi la parte ricorrente sollecita
il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea delle
norme interne sopramenzionate con gli artt. 49,50,54,56 e 106 del
TFUE nonché 106 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea se interpretati nel senso d’imporre di assumere il ruolo e le
mansioni di agenti contabili a chi intenda svolgere in Italia attività
economiche nel settore di offerta e raccolta del gioco e di
conseguenza di verificare se tutto ciò si ponga in contrasto con i
principi di libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi contenute
negli artt. 43-49 e 50 del TFUE.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del principio di
personalità e di difetto di difesa in relazione all’art. 6 CEDU, agli
artt.47 e 49 della Carta di Nizza per non essere stato dichiarato il
difetto di legittimazione della LTD B Plus Gioco legale (attualmente
denominato Global Starnet) la quale nel periodo contestato non era
titolare del rapporto concessorio. La B Plus è un soggetto del tutto
nuovo e non è il risultato della trasformazione dalla precedente
concessionaria ATI Atlantis World Group of Companies N.V.
Inoltre viene rilevato dalla parte ricorrente che il principio della
personalità proprio della responsabilità erariale non può essere esteso
alle persone giuridiche che subentrano in un rapporto concessorio
precedentemente garantito da terzi soggetti. Sotto quest’ultimo
profilo risulta violato l’art. 1 del protocollo Cedu. La cd. successione a
titolo universale non è idonea a trasferire la responsabilità erariale

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artt. 43-49 e 50 del TFUE con conseguente difetto assoluto di

ove si rilevi che tale responsabilità è al apri di quella penale
indisponibile ed intrasferibile.
Alla luce dell’esame dei motivi del ricorso e dell’illustrazione dei temi
d’indagine approfonditi nella memoria di parte ricorrente nonché
dell’ampia discussione tenutasi nell’udienza pubblica le Sezioni Unite

Massimario e del Ruolo, relativo:
1.all’esatta ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione
ed alla qualificazione giuridica dell’agente contabile (art. 178 r.d. n.
827 del 1923) nonché del suo assoggettamento alla giurisdizione
della Corte dei Conti (art. 74 r.d. n. 2440 del 1923);
2. all’enucleazione della normativa specifica e del regime fiscale
relativo alle società concessionarie del servizio pubblico di attivazione
e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco
lecito;
3.all’assoggettabilità delle stesse al regime giuridico degli “agenti
contabili” tenuto conto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di
questa Corte, in particolare in sede di regolamento di giurisdizione e
della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell’Unione
Europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea in relazione alla libertà di stabilimento ed alla libertà di
prestazione dei servizi.
Al fine di svolgere la relazione richiesta, il Collegio dispone il rinvio del
giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo con richiesta di relazione all’ufficio del
Massimario, in ordine alle questioni indicate in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2017

ritengono necessario un approfondimento, da affidare all’ufficio del

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