Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2989 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2989 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA
sul ricorso 21115-2011 proposto da:
ALTOMONTE

SANTA

(TMSNT46D51H224S)

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO INGHIRAMI 24,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PAOLO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
319

INA ASSITALIA SPA, impresa designata per il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento

di Assicurazioni

Generali Spa, ed appartenente al Gruppo Generali, in
persona dell’amministratore delegato elettivamente

Data pubblicazione: 07/02/2013

f

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, che lao
rappresenta e difende giusta procura alle liti per
atto Notaio Carlo Marchetti di Milano del 29 gennaio
2010, rep. n. 6352 allegata in atti;

avverso la sentenza n. 650/2010 del TRIBUNALE di
REGGIO CALABRIA del 24/05/2010, depositata il
27/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Piccioli Tiziana, (delega avvocato
Fedeli Valentino) difensore della controricorrente
che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna a
spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che condivide la relazione.

– controricorrenti

22) R. G. n. 21115/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — La sentenza impugnata (Trib. Reggio Calabria, 27/05/2010),
confermando quella di primo grado, ha respinto l’appello principale della
Altomonte e confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla

in quanto le dichiarazioni dell’unico teste presente erano per un verso
generiche e per l’altro non del tutto collimanti con l’assunto della pretesa
danneggiata (quale desumibile dall’atto introduttivo).
2 — L’ Altomonte ricorre per cassazione, deducendo:
2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.),
lamentando gli errori interpretativi e le contraddizioni in cui sarebbe incorso
il giudice di appello.
2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 19 i. n. 990/1969
e vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere detto giudice
considerato prevalenti alcuni emergenze istruttorie a scapito di altre o
fondato il proprio convincimento solo su alcune di esse.
2.4. L’INA Assitalia resiste con controricorso.
3 Le censure — da trattarsi congiuntamente avendo tutte ad oggetto la
questione della prova della sussistenza del sinistro – sono manifestamente
prive di pregio.
3.1 Si deve, al riguardo ribadire che ,in tema di incidenti stradali la
ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte
dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti
coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della
esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei
singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito,
come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a
base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto
concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito
3

stessa, ritenendo che non potesse ritenersi certa la prova del sinistro in lite,

la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 25 .
gennaio 2012 n. 1028; 5 giugno 2007 n. 13085; 23 febbraio 2006 n. 4009;
I O agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio
2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. li novembre 2002, n.
15809). Pacifico quanto precede, atteso che parte ricorrente, lungi dal
prospettare con i due motivi ora in esame, vizi logici o giuridici posti in
essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360

sono i ristretti limiti del giudizio di legittimità, il quale, contrariamente a
quanto reputa la difesa di parte ricorrente non è un giudizio di merito di
terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di
causa – a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa è palese
la inammissibilità dei motivi di ricorso in esame.
3.2. Nella specie, invero, la motivazione è congrua e corretta e le censure
non specificano le ragioni che la renderebbero inidonea a sorreggere la
decisione. La violazione di legge di cui al primo motivo, solo genericamente
prospettata, è inammissibilmente dedotta, essendo la censura rivolta solo ad
invocare una diversa lettura delle risultanze di causa.
4. — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il rigetto
dello stesso”.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per
onorario, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, il 16 gennaio 2013
Il Presidente

r

c.p.c., nn. 3 e 5, si limitano – eontra legem e cercando di superare quelli che

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