Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2989 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 07/02/2011), n.2989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato PIETROLUCCI ANDREA, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E.F.M.E. – CENTRO PER LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE EDILI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE, 114, presso lo studio

dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5441/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2006 R.G.N. 2959/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PIETROLUCCI ANDREA;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in

subordine rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Roma n. 8700 del 7.4.2000 era stata dichiarata l’illegittimita’ di licenziamento intimato al M. O. con telegramma del 1.4.1999 dal CFEME e fatto ordine all’associazione di riassumerlo entro tre giorni o, in alternativa, a corrispondergli, a titolo risarcitorio una somma corrispondente a tre mensilita’, condannandosi, altresi’, il datore al pagamento di L. 23.368.152 per differenze retributive ed indennita’ sostitutiva del preavviso. Era stata ritenuta l’applicabilita’ della L. n. 108 del 1990, art. 4 escludendosi la tutela reale per il licenziamento intimato dall’associazione non riconosciuta, ritenuta ente di tendenza senza scopo di lucro e sul rilievo che l’attivita’ da essa svolta rientrasse tra quelle indicate dalla norma derogatoria.

Con sentenza resa il 30.6/11.12.2006 della Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado – confermata nel resto – l’associazione veniva condannata al pagamento di una indennita’ risarcitoria L. n. 604 del 1966, art. 8 di importo maggiore, pari a 10 mensilita’ (valutati l’anzianita’ del lavoratore, il numero dei dipendenti dell’associazione e la non eccessiva gravita’ del fatto contestato), compensandosi tra le parti in parte le spese di lite e per il residuo posto a carico del CEFME. Propone ricorso per cassazione il M., affidato a due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso, ritualmente notificato, il CEFME ed entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l’appellante, con il primo motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 108 del 1990, art. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che la gestione del CEFME risponde ai criteri di economicita’ e non rileva in senso contrario che l’ente possa godere anche di sovvenzioni pubbliche; che non assume significato la circostanza che l’attivita’ sia fornita unicamente agli iscritti e che l’associazione non operi a favore di terzi; peraltro, tale ultima circostanza era anche smentita da documenti e, in particolare dallo statuto della associazione. Osserva ulteriormente che la operativita’ della tutela legale anche da altro punto di vista non possa escludersi, essendo le mansioni svolte dal M. di natura neutra rispetto ai fini associativi. Pone al riguardo quesiti di diritto riferiti ai vari profili evidenziati nel motivo di impugnativa.

Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 108 del 1990, art. 4 artt. 99, 112, 115, 414 e 418 c.p.c. nonche’ dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omessa,. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che e’ onere del datore provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 108 del 1990 per sottrarsi alla tutela reale e rileva la carenza di allegazioni e di elementi probatori al riguardo, non avendo mai affermato, peraltro, il CEFME, che l’attivita’ era resa solo in favore degli iscritti.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di tematiche tra loro strettamente interdipendenti, sono inammissibili.

Al riguardo va osservato in primo luogo che i suddetti motivi risultano inammissibili perche’ non sono correttamente enunciati i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi come formulati non rispondono ai canoni di cui al codice di rito. Ed invero, in essi e’ esposta solo una richiesta generica di accertamento della violazione della norma di legge, laddove il quesito di diritto deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata dal provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in quanto la mancanza di una sola delle suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr, ex plurimis, Cass. 30 novembre 2008 n. 24339, cui adde, piu’ di recente, Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044, che ribadisce che il quesito di diritto deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto).

Per di piu’ nel ricorso difetta il requisito dell’autosufficienza.

Al di la’ della pur assorbente considerazione che lo statuto del C.E.F.M.E. non risulta allegato al ricorso, in questo non e’ stato riportato neanche l’intero contenuto dello statuto necessario per identificare la natura del Centro di Formazione. Piu’ specificatamente il citato documento e’ stato richiamato genericamente perche’ sono stati indicati in esso unicamente i passi funzionali alla tesi sostenuta, senza tuttavia evidenziare i vizi della motivazione della impugnata sentenza.

Corollario di quanto ora esposto e’ che il provvedimento della Corte territoriale ha – con motivazione congrua e priva di salti logici – espressamente rilevato come dalle risultanze istruttorie si evinca che l’attivita’ espletata dall’ente sia rivolta agli iscritti nei cui confronti garantisce una forma di assistenza, quale consulenza ed altro, o comunque di sostegno alla attivita’ professionale delle categorie rappresentate, con esclusione di ogni attivita’, anche analoga, a favore di terzi “clienti” e come per tali ragioni non possa trovare applicazione la tutela reale, data la natura del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili, rientrante nella vasta categoria delle organizzazioni di tendenza.

Ne’, per concludere, puo’ sottacersi – a conforto della soluzione da accogliere e nel doveroso rispetto dei compiti di nomofilachia devoluti alla Corte di Cassazione – che e’ devoluto unicamente al giudice di merito il concreto accertamento della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza (cfr., tra le altre, Cass. 14 agosto 2008 n. 21685; Cass. 21 settembre 2006 n. 20442) (e che proprio perche’ applicativa anche di corretti principi giuridici – secondo i quali in caso di licenziamento va esclusa la tutela reale di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le cosiddette organizzazioni di tendenza giusta il disposto della L. n. 108 del 1990, art. 4 (cfr. in tali sensi, tre le molte: Cass. 20 novembre 2007 n. 24043; Cass. 14 agosto 2008 n. 21685 cit.) – la decisione del giudice di appello si sottrae a tutte le censure che le sono state mosse.

Il ricorso non puo’, dunque, trovare ingresso in questa sede di legittimita’ per essere – e’ bene ribadirlo ancora una volta – la sentenza della Corte di Appello di Roma fondata su un iter argomentativo congruo, logico e per avere fatto corretto governo dei principi giuridici applicabili in materiali licenziamento nelle organizzazioni di tendenza.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 35,00 per esborsi, nonche’ Euro 3000,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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