Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29889 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14919-2010 proposto da:

IPOST – ISTITUO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del

Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5131/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15.6.09, depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da L.C. nei confronti dell’IPOST- Gestione Commissariale Fondo buonuscita lavoratori Poste, dopo avere rigettato le domande dirette ad un diverso computo, rispetto alla somma corrisposta dal suindicato ente, dell’indennità di buonuscita componente del complessivo trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, riconosceva il diritto di quest’ultimo agli interessi e alla rivalutazione maturati dalla data della cessazione del rapporto a quella della corresponsione di tale componente del trattamento di fine rapporto.

Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi. Memoria della medesima Gestione.

2. Il primo motivo, deducendo la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione, lamenta che la domanda accolta in realtà non corrisponde ad alcuna domanda formulata dal ricorrente, che aveva chiesto la riliquidazione della buonuscita in base all’ultimo stipendio e in subordine la sua rivalutazione e gli interessi a far tempo dal 28.2.1998, vale a dire dalla data della privatizzazione dell’Ente Poste Italiane.

Il motivo appare manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello si è limitata ad accogliere parzialmente la domanda subordinata, senza che risulti neanche un mutamento della causa petendi, evidentemente basata sul principio della rivalutazione dei crediti di lavoro tra il momento della loro maturazione e quello del pagamento.

3. Il secondo motivo lamentando violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3 convertito in L. n. 140 del 1997, della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le previsioni dell’art. 3 cit. sui tempi del pagamento del trattamento di fine servizio si applicano ai pagamenti in favore dei dipendenti postali a carico dell’Ipost anche successivamente alla trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni.

Il motivo è qualificabile come manifestamente fondato, giacchè la legge in questione si applica a tutti i trattamenti di fine servizio erogati da un ente pubblico, e quindi anche all’IPOST, il quale è espressamente menzionato perchè il rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stato in precedenza privatizzato (Cass. n. 17987/2009, seguita da numerosi pronunce conformi, quali Cass. n. 16882/2010, 22007/2010 e 25805/2010, anche a superamento della diversa impostazione di cui a Cass. n. 4366/2009). D’altra parte, la vicenda normativa che ha caratterizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti postali esclude, come rilevato da Corte cost. nella sentenza n. 366/2006, che la loro posizione possa compararsi a quella dei dipendenti privati in genere.

4. In conclusione. Il primo motivo deve essere rigettato e il secondo deve essere accolto. Dalla stessa impostazione della domanda – nel ricorso introduttivo è precisato che il rapporto di lavoro è cessato il 31.12.2001 e il trattamento di fine rapporto, comprensivo della quota di indennità di buonuscita, è stato corrisposto il 1.3.2002 – deriva l’infondatezza della domanda di pagamento di accessori per il ritardo, in quanto il pagamento è intervenuto prima del decorso del termine più breve di pagamento, previsto per l’ipotesi di ricorrenza di determinate causali di cessazione del rapporto (raggiungimento dei limiti di età, inabilità o decesso del dipendente, ecc), per le quali il D.L. n. 79 del 1997, art. 3, comma 5 (nel testo vigente all’epoca) prevede il complessivo termine di 105 giorni. La causa può quindi essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di pagamento di interessi e rivalutazione.

5. Le spese del giudizio sono regolate quanto al giudizio di cassazione in base al criterio della soccombenza, mentre si ritiene che le spese relative al giudizio di merito possano restare regolate nei termini di cui alle sentenze di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di interessi e rivalutazione. Condanna il L. a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, in Euro trenta/00 per esborsi ed Euro ottocento/00 per onorari, oltre accessori di legge, e conferma le statuizioni sulle spese dei giudici di merito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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