Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29889 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 05/03/2018, dep. 20/11/2018), n.29889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11931-2015 proposto da:

M.V., rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE, elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 184, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO CUGIA DI SANT’ORSOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOROTEA AGNOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2015 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata

il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

Con ricorso depositato il 9.7.2009, M.V. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Pieve di Cadore per violazione dell’art. 157 C.d.S., per aver sostato in area regolamentata a tempo senza indicare l’orario di inizio della sosta.

La M. lamentava che la contravvenzione sarebbe stata elevata sulla base di un provvedimento amministrativo nullo, perchè in violazione delle norme urbanistiche statali e regionali in materia di parcheggi, giusta l’indisponibilità del numero dei parcheggi a servizio delle attività commerciali e direzionali del condominio, dove ella svolgeva la propria attività professionale, nella cui area l’auto era stata parcheggiata. Deduceva che la doglianza non aveva ad oggetto le ordinanze sindacali che disciplinavano la sosta a disco orario negli stalli esistenti attorno al fabbricato condominiale, ma la nullità della convenzione stipulata tra il Comune Pieve di Cadore e la Milano Antelao s.a.s., proprietaria del fabbricato condominiale con cui era stata costituita una servitù di uso pubblico sulle aree destinate a parcheggio circostanti il fabbricato.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pieve di Cadore, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di Pace di Pieve di Cadore rigettava l’opposizione; la decisione veniva confermata dal Tribunale di Belluno in data 3.3.2016.

Il giudice d’appello rilevava che il verbale di accertamento era stato elevato sulla base di due ordinanze sindacali, mai impugnate dalla M., disciplinanti la zona a disco orario negli stalli esistenti attorno al fabbricato condominiale “ex Albergo (OMISSIS)” sulla base degli artt 6 e 7 CdS, in conformità a quanto stabilito con l’atto negoziale stipulato in data 25.2.2004. Quanto alla convenzione, con cui era stata costituita una servitù di uso pubblico nelle aree circostanti il condominio, il Tribunale rilevava che, da un lato, la M. aveva omesso di indicare la violazione degli standard urbanistici, dall’altro, il vincolo di riserva stabilito dalla L. n. 1150 del 1942 si applicava alle nuove costruzioni, mentre, nella fattispecie, si trattava di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente. Il Comune non era, pertanto, vincolato al rispetto della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies e, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali aveva realizzato aree di parcheggio attorno al condominio, dopo aver costituito la servitù di uso pubblico costituita con la citata convenzione. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il Comune Pieve di Cadore.

Diritto

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, che ha dedotto la nullità della notifica a mezzo PEC poichè nel messaggio di posta elettronica avrebbe dovuto indicare nell’oggetto “notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994″ e non invece la dicitura:” posta certificata: ricorso in cassazione”.

L’eccezione non è fondata.

L’art. 3 bis prevede che il messaggio debba indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”.

Trattasi, ad avviso del collegio di mera irregolarità, improduttiva di sanzioni processuali, tanto più che l’atto ha raggiunto gli effetti cui era destinato, con la costituzione del contro ricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Civ., sez. UU, del 18/04/2016, n. 7665; Cassazione civile, sez. 1^, 31/08/2017, n. 20625; Cass. Civ., sez. LL, del 04/11/2016, n. 22479; Cass. Civ., sez. 06, del 07/10/2016, n. 20307).

Con il primo motivo di ricorso si allega la violazione della L. n. 1150 del 1942, artt. 41 quinquies e 41 sexies per avere il giudice d’appello ritenuto che la riserva delle aree destinate a parcheggio fosse limitata alle nuove costruzioni e non agli interventi di ristrutturazione edilizia. Nell’ambito dello stesso motivo si deduce la falsa applicazione di legge per erronea interpretazione del concetto di nuova costruzione, nel quale rientrerebbe anche il concetto di ristrutturazione edilizia, qualora vi siano degli interventi di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio con diversa sagoma e volumetria. Al concetto di nuova costruzione la ricorrente collega la censura della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge nella valutazione dei documenti, ed in particolare della convenzione urbanistica, da cui risulterebbe che, una volta demolito il fabbricato, la nuova costruzione sarebbe stata diversa da quella preesistente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 122 del 1989 per avere il giudice d’appello applicato la disciplina della Legge Tognoli ai parcheggi pubblici mentre la normativa riguarderebbe i parcheggi privati.

Il motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

La ricorrente, che svolge la sua attività professionale nel “Condominio (OMISSIS) s.a.s.”, contesta che non siano state riservate a parcheggio, in favore del condominio, le aree esterne, sulle quali, in virtù di convenzione del 25.2.2004 tra il condominio e l'”Ex Albergo (OMISSIS)” è stata costituita una servitù di uso pubblico e regolamentato il parcheggio con disco orario.

Il ricorso difetta, in primo luogo, di specificità perchè la ricorrente non allega l’insufficienza delle aree di parcheggio interno di cui gode il condominio, necessaria per la verifica della sussistenza della violazione degli standard urbanistici.

La M. lamenta che la contravvenzione sarebbe stata elevata sulla base di un provvedimento amministrativo nullo, perchè in violazione delle norme urbanistiche statali e regionali in materia di parcheggi, giusta l’indisponibilità del numero dei parcheggi a servizio delle attività commerciali e direzionali del condominio, dove ella svolgeva la propria attività professionale.

Tuttavia, mai, nel lungo excursus sulla legislazione e sulla giurisprudenza in materia di parcheggi, indica gli standard urbanistici violati e, come in concreto avrebbe inciso sul numero di parcheggi da riservare al condominio, considerati i parcheggi interni di cui esso gode, come risulta dalla sentenza impugnata.

Nè può essere dedotta la nullità della convenzione del 25.2.2004 tra il condominio e l'”Ex Albergo (OMISSIS)” con cui è stata costituita una servitù di uso pubblico sulle aree attorno al condominio destinate a parcheggio, trattandosi di scelta che rientra nei poteri della pubblica amministrazione. Il Tribunale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto che la riserva per i parcheggi privati, di cui la ricorrente, si ribadisce, non indica l’entità, riguardi le nuove costruzioni e non gli interventi di recupero del patrimonio esistente, trattandosi di ristrutturazioni edilizie di immobile ricadente in un ambito territoriale assoggettato a piano di recupero del patrimonio esistente. In tale ambito il Comune, nell’ambito delle sue insindacabili scelte discrezionali ha deliberato di creare altre aree di parcheggio intorno al condominio, a seguito della costituzione della servitù di uso pubblico, stipulata con la Milano Antelao s.a.s. Da ciò discende l’emissione delle ordinanze sindacali con cui sono state regolamentate le aree di sosta ai sensi degli artt. 6 e 7 C.d.S., anch’esse oggetto della scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 900,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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