Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29889 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29889 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 2950-2017 proposto da:
SOC GRUPPO NIANARA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROI, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GUIDO CHIODELLI;

– ricorrente contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI 97099470581, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 2386/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 21/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. N’ARCO

Rtc. 2017 n. 02950 sez. M3 – ud. 15-11-2017

DELL’UTRI.

rilevato che, con sentenza resa in data 21/10/2016, la Corte

d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla Manara
Sementi s.r.l. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo
grado, in accoglimento della domanda proposta dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali – Istituto sperimentale per il tabacco, ha

dell’azienda autonoma attrice, per avere la società convenuta fornito
a quest’ultima un prodotto diserbante inadatto alla coltivazione del
tabacco cui lo stesso era destinato secondo le previsioni delle parti,
con la conseguente verificazione di gravi danni alle coltivazioni in
atto;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha
evidenziato come la società Manara non potesse non essere a
conoscenza del fatto che il prodotto fosse destinato prevalentemente
alla coltivazione del tabacco, e della circostanza secondo cui il
prodotto fornito fosse del tutto incompatibile con tale coltura, con la
conseguente responsabilità dei danni provocati in ragione della
mancata informazione della controparte;
che, con la stessa decisione, la corte territoriale ha sottolineato di
condividere le valutazioni del tribunale in relazione alla
quantificazione del danno liquidato, ad esse rinviando in toto;
che avverso la sentenza d’appello, la Società Gruppo Manara
s.p.a. (già Manara Sementi s.r.I.) propone ricorso per cassazione
sulla base di tre motivi d’impugnazione;
che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Istituto
sperimentale per il tabacco, ora Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura, resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti hanno presentato memoria;

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condannato la società Manara al risarcimento dei danni in favore

considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente
censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi
controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte
territoriale omesso ogni esame in relazione alla circostanza relativa
all’esatta quantificazione del danno rivendicato dalla controparte,
nella specie riconosciuto in assenza di alcuna indicazione di elementi

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corte
territoriale confermato la liquidazione del danno operata dal giudice di
primo grado omettendo ogni indicazione di carattere motivazionale in
ordine al proprio convincimento, trascurando di procedere ad alcuna
disamina logico-giuridica dei motivi di censura sollevata in sede
d’appello;
che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.,
nonché dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per
avere la corte territoriale riconosciuto un importo a titolo di
risarcimento del danno in assenza di elementi di prova idonea a
comprovare i presupposti indispensabili ai fini della relativa
liquidazione;
che il secondo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di
assorbire la rilevanza delle restanti censure;
che,

al

riguardo,

costituisce

principio

consolidato

nella

giurisprudenza di legittimità quello in forza del quale la sentenza
pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per
relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni
del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della
conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione
proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le
sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto,
4

di fatto utili ai fini del controllo della relativa correttezza;

ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed
agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e
della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata,
mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad
aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun
modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la

n. 14786 del 19/07/2016, Rv. 640759 – 01);
che, in tale ultimo caso, ai fini della corretta censura della
sentenza d’appello in sede di legittimità, occorre – anche al fine di
ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. – che la doglianza del
ricorrente identifichi il tenore della motivazione del primo giudice
specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad
essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per
evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado
ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (Sez. U – , Sentenza n.
7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01);
che, nel caso di specie, con l’odierna impugnazione, la società
ricorrente ha espressamente dedotto di aver sottoposto al giudice
d’appello l’esame critico della sentenza di primo grado (riportando i
termini delle censure d’appello), evidenziando come il primo giudice
fosse pervenuto alla liquidazione dei danni riconosciuti in favore della
controparte in assenza di alcun accertamento, unicamente sulla base
di indicazioni unilaterali del consulente della parte avversaria
tempestivamente e ritualmente contestate (cfr. pagg. 12-13 del
ricorso);
che la stessa corte territoriale, nella descrizione dello
svolgimento del processo illustrato in sentenza, ha evidenziato come
l’appellante avesse lamentato, in dissenso rispetto al primo giudice, la
mancata verificazione di alcun danno a carico di controparte;

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valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 1, Sentenza

che, a fronte di tali premesse, la corte territoriale, richiesta di
esprimere una propria valutazione sul contestato ragionamento
probatorio del primo giudice, si è laconicamente limitata
all’affermazione secondo cui “la Corte condivide completamente le
valutazioni del tribunale cui ritiene di fare completo riferimento”;

che tale motivazione per relationem, nella misura in cui omette

logico-giuridico attraverso il quale il giudice d’appello sia giunto
all’accertamento dell’infondatezza del motivo di gravame proposto
dall’appellante, deve ritenersi meramente apparente e, come tale,
inesistente, in violazione della norma di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c.;
che, infatti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di
questa Corte, deve ritenersi nulla per mancanza (sotto il profilo sia
formale che sostanziale) del requisito di cui all’art. 132, comma 1, n.
4), c.p.c., la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare
sufficienti i motivi esposti in un atto richiamato, senza riprodurne le
parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la
ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del
rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere (cfr. Sez. 3 – , Sentenza
n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692 – 02);
che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, in
accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti,
dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte
d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti
motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

6

totalmente di esplicitare, sia pure in modo sintetico, il percorso

rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche
ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente

(,(

Adelaide Amendola

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