Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29888 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCI MAURO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso il provvedimento n. R.G. 15408/2010 del TRIBUNALE di ROMA,

pronunciato 11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. B.A.S. adiva il Tribunale di Roma chiedendo il ricalcolo della pensione di reversibilità in godimento e il pagamento dei ratei maturati (anno 2000). L’Inps, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, indicando come competente il Tribunale di Trieste.

Il Tribunale con ordinanza dichiarava la propria incompetenza, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Trieste. Al riguardo ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46 per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero. Ha osservato poi che, nella specie, la ricorrente risiedeva al momento in (OMISSIS), sita nella penisola (OMISSIS) che in precedenza aveva fatto parte del territorio italiano, e che luogo di ultima residenza era (OMISSIS), la cui sede Inps era compente per il pagamento. Riteneva quindi che si era in presenza di una situazione analoga a quello del trasferimento volontario di residenza previsto dalla richiamata norma processuale, sicchè doveva affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Trieste, alla cui circoscrizione era appartenuto in passato il luogo della residenza della ricorrente, come confermato dal fatto che la prestazione era stata gestita dalla sede Inps di Trieste.

2. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza, deducendo che arbitrariamente e in contrasto con la realtà il giudice di merito l’ha ritenuta residente nell’ambito della circoscrizione di (OMISSIS), prima del trasferimento all’estero, visto che ella in realtà era nata nell’attuale (OMISSIS), era ivi residente e mai era venuta materialmente in Italia. Inoltre, pur tenute presenti le vicende politiche relative al relativo territorio, non poteva parlarsi di un suo trasferimento all’estero e comunque non vi era stata una sua residenza in Italia secondo i confini attuali.

Chiede quindi che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

Del resto la trattazione della pratica da parte della sede Inps di Trieste dipendeva solo da disposizioni interne dell’Inps sulla trattazione delle posizioni di rilevanza internazionale.

3. L’Inps ha depositato procura difensiva.

4. Il proposto regolamento risulta fondato in quanto deve ritenersi erronea l’interpretazione data dal Tribunale dell’art. 444 c.p.c., comma 1, seconda parte, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46. Tale disposizione fa indubbiamente riferimento ad un reale trasferimento all’estero dell’attore e all’identificazione del tribunale competente in relazione al luogo di ultima residenza in Italia, secondo le vigenti tabelle sulle circoscrizioni giudiziarie.

L’ipotesi di perdita della sovranità italiana su determinati territori non da luogo ad un fenomeno analogo, ai fini dell’applicazione della disposizione in questione, al materiale trasferimento all’estero di soggetti precedentemente residenti in Italia, come è evidenziato anche dal fatto che in genere a seguito di quest’altro tipo di vicenda non è identificabile quale sia il tribunale competente in relazione al luogo di originaria residenza dell’interessato. Innanzitutto perchè non può farsi applicazione di una normativa sulle circoscrizioni giudiziarie non più vigente, proprio a seguito della sottrazione del territorio in questione alla sovranità italiana. In secondo luogo, anche facendo riferimento alla disciplina vigente prima della perdita della sovranità italiana, solo in un limitato numero di casi potrebbe farsi riferimento ad un tribunale con sede in Italia e operante nell’ambito del relativo ordinamento.

E’ opportuno anche tenere presenti le disposizioni interne dell’Inps, richiamate nel ricorso, sulla ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche pensionistiche dei residenti all’estero, che spiega la trattazione della pratica da parte della sede di Trieste.

5. Deve ritenersi quindi applicabile nella specie la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente sita in (OMISSIS)), come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 3273/1992), in caso di non operatività del criterio della residenza dell’attore, in analogia a quanto previsto per le controversie di lavoro in caso di non operatività dei fori speciali (ex art. 413 c.p.c., penultimo comma, il cui riferimento al foro generale delle persone fisiche non esclude, se del caso, l’applicabilità del foro generale delle persone giuridiche: cfr.

Cass. n. 9321/1996, 4707/1998).

6. Le spese di questo procedimento vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; condanna l’Inps a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro trenta/00 per esborsi ed Euro ottocento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA