Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29888 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29888 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 23773-2015 proposto da:
BUONO NICOLA, SALERNO ROSSANA, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA AMBROSINI 1, presso lo studio dell’avvocato
GUIDO GUERRA, rappresentati e difesi dall’avvocato UGO DELLA
MONICA;

– ricorrenti contro
RENDINA FILIBERTO, CARBONE ROCCO, CARBONE
MARIO, CARBONE LUISA, EDILFAB SRL IN LIQUIDAZIONE,
UNIPOL SAI SPA, DOLGIMA ROSANNA, ESPOSITO ROSA,
DOLGETTA NLARGHERITA;

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTF,
ALV,RNO, derg,sie.ta ii 23/02/20-15;

intimati

\PPFIJA) di

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Ì7\

partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI:

Ric. 2015 n. 23773 sez. M3 – uc.1. 1541-2017
-2-

rilevato che, con sentenza resa in data 23/2/2015, la Corte di
appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio a seguito di
annullamento da parte della Corte di cassazione, in accoglimento
dell’appello proposto dalla Edilfab s.r.l. in liquidazione, e in riforma
della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da
Rocco Carbone, Mario Carbone e Luisa Carbone nei confronti della

distanze tra fabbricati, con la condanna degli originari attori al
rimborso, in favore di controparte, delle spese di tutti i gradi e le fasi
del giudizio;
che, con la medesima pronuncia, la corte territoriale ha
condannato, tra gli altri, Nicola Buono e Rosanna Salerno al rimborso,
in favore di Rocco Carbone, Mario Carbone e Luisa Carbone (e, per
questi, del relativo procuratore antistatario, Filiberto Rendina), delle
spese del secondo grado di giudizio, nonché di quello di legittimità,
attesa l’avvenuta dichiarazione di inammissibilità degli atti con i quali
il Buono e la Salerno erano intervenuti in adesione delle ragioni della
Edilfab s.r.l. nei ridetti grado e fase del giudizio;
che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, Nicola Buono e
Rosanna Salerno propongono ricorso per cassazione sulla base di un
unico motivo d’impugnazione;
che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;
che, con ordinanza interlocutoria resa in data 2/3/2017, la Sesta
Sezione Civile della Corte di cassazione ha ordinato la rinnovazione
della notificazione del ricorso nei confronti di Rocco Carbone, Mario
Carbone e Luisa Carbone: adempimento successivamente eseguito
su istanza del difensore dei ricorrenti;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis
Nicola Buono ha presentato memoria;

3

società convenuta, in relazione a una controversia in materia di

considerato

che, con il motivo d’impugnazione proposto, i

ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt.
91, 105, co. 2, e 111 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per
avere il giudice del rinvio erroneamente condannato i ricorrenti al
rimborso delle spese relative al giudizio d’appello in favore delle
controparti, giacché la ragione posta a fondamento di tale

intervento adesivo spiegato dai ricorrenti in sede d’appello come
conseguenza della rilevata inammissibilità dell’appello principale
proposto dalla Edilfab s.r.I.), doveva ritenersi superato dall’avvenuto
accoglimento, in sede di rinvio a seguito della cassazione della
sentenza d’appello, del ridetto appello principale proposto dalla
Edilfab s.r.I., come tale suscettibile di travolgere anche
l’inammissibilità dell’atto di intervento spiegato dagli odierni ricorrenti
in quella stessa sede d’appello, con la conseguente rimozione di alcun
profilo di soccombenza degli stessi rispetto alle controparti;
che la censura è manifestamente fondata;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del
consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,
spetta al giudice del rinvio, anche d’ufficio, il compito di provvedere
alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di
merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare
unitariamente all’esito finale della causa; in particolare, in caso di
riforma della sentenza di primo grado, egli ha il potere di rinnovare
totalmente la regolamentazione delle spese sulla base dell’esito finale
della lite, ed in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può
pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese
dell’intero giudizio, mentre, se rigetta l’appello, è tenuto a provvedere
alle sole spese della fase di impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3,
Sentenza n. 9690 del 18/06/2003, Rv. 564361 – 01);

4

provvedimento (ossia la pronunciata inammissibilità dell’atto di

che la decisione del giudice di merito in materia di spese
processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della
violazione di legge nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in
parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, con la precisazione
che il criterio di individuazione della soccombenza deve essere
unitario e globale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,

processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va
sempre operata in relazione all’esito complessivo e finale della lite
(cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 6522 del 20/03/2014, Rv.
630212 – 01);
che, nel caso di specie, il giudice d’appello non ha fatto buon
governo dei principi indicati, disattendendo il criterio di individuazione
della soccombenza, poiché ha finito per porre, sia pure in parte,
l’onere delle spese a carico degli interventori che, all’esito del
giudizio, sono risultati totalmente vittoriosi, così come la società
Edilfab s.r.I., nei confronti degli originari attori;
che, valutando la posizione processuale degli interventori, ai fini
della regolamentazione delle spese, la Corte d’appello non avrebbe
dovuto attribuire alcun rilievo alla pronuncia di inammissibilità
dell’intervento (peraltro venuta meno a seguito dell’ordinanza della
Corte di Cassazione n. 27860/11, in quanto conseguente alla
pronuncia di inammissibilità dell’appello della società, che questa
Corte ha cassato) ed, a rigore, nemmeno alla pronuncia di
inammissibilità del ricorso incidentale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2634
del 07/02/2007, Rv. 594750 – 01);
che il ricorso dev’essere pertanto accolto, limitatamente al capo
della sentenza contraddistinto col n. 4, non essendo stato impugnato
il capo contraddistinto col n. 5 (col quale gli interventori sono stati
condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità);

5

Rv. 603368 – 01) e quindi la regolamentazione delle spese in un

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della
sentenza impugnata, nei limiti indicati, e il rinvio alla Corte d’appello
di Salerno, al quale è altresì rimesso di provvedere alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

specificati in motivazione e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in
diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente
Adelaide Amendola

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti

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