Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29887 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25166-2016 proposto da:

AGENZIA DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

E contro

TEATESERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 314/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI.

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone che ha

chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti gli

altri, emettendo le pronunzie conseguenti per legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento emesso da Teateservizi srl e concernente l’ICI dovuta al Comune di Chieti.

La CTP di Chieti, con sentenza n. 109/01/2012, ha accolto il ricorso.

La Teateservizi srl ha proposto appello.

L’Agenzia del Demanio ha resistito con appello incidentale.

La CTR di L’Aquila, Sez. dist. di Pescara, con sentenza n. 314/06/16, ha accolto l’appello principale e respinto quello incidentale.

L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Controparte non ha svolto difese.

La Procura generale ha depositato memorie, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia del Demanio contesta l’erronea applicazione del R.D. n. 215 del 1993, della L.R. Abruzzo n. 11 del 1983 e dell’art. 26 dell’istruzione per la conservazione del nuovo catasto, approvata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 1949 e dell’art. 979 c.c..

Essa sostiene che la CTR avrebbe errato nel considerare il compendio immobiliare oggetto di causa come rientrante nel Demanio dello Stato, in quanto la particella in questione identificava un palazzo di proprietà dell’Università (OMISSIS).

Inoltre, la sottostante area di sedime degli ex canali di bonifica su cui insisteva il menzionato fabbricato, pur di proprietà del Demanio, era oggetto di usufrutto in favore del Consorzio di Bonifica della zona, soggetto da qualificare alla stregua di un concessionario od usuario a titolo gratuito e, quindi, soggetto passivo dell’imposta in questione.

La doglianza è infondata.

Infatti, quanto alla posizione dell’Università (OMISSIS), si rileva che, come rilevato dalla CTR, l’immobile risulta intestato in Catasto al Demanio dello Stato.

Questa circostanza è di per sè sufficiente a fare ritenere il Demanio statale soggetto passivo dell’imposta in questione, in applicazione del più generale principio in base al quale presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l’iscrizione al catasto edilizio (Cass., Sez. 5, n. 11646 del 3 maggio 2019).

Inoltre, il giudice di appello ha valorizzato, ai fini del suo accertamento, il contenuto dell’atto di trasferimento della proprietà del bene in esame all’Università (OMISSIS) del 5 marzo 2007, dal quale ha desunto che l’immobile era, quindi, nel periodo di imposta che qui rileva, nella titolarità del Demanio dello Stato.

Le considerazioni della parte ricorrente relative al contenuto del contratto de quo non sono ammissibili nella presente sede, quantomeno perchè il testo di detto contratto non è riportato, nelle parti rilevanti, nel ricorso introduttivo.

In ordine alla posizione del Consorzio di Bonifica di Chieti, si sottolinea che, in effetti, in tema di imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’imposta, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 18, anche qualora non sia applicabile la L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 7, in quanto non titolari di un diritto di usufrutto che non può desumersi dalle mere risultanze catastali in assenza di un provvedimento amministrativo costitutivo di tale situazione giuridica (Cass., Sez. 6-5, n. 19015 del 24 settembre 2015).

Inoltre, si rileva che, dal combinato disposto del R.D. n. 215 del 1933, art. 54 e della L. n. 388 del 2000, art. 18, può evincersi che i Consorzi di Bonifica istituiti provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica che siano loro state affidate e che, in caso di concessioni su aree demaniali, sono tenu al pagamento dell’ICI in quanto concessionari dei beni.

Peraltro, la CTR, con un accertamento di merito che, essendo motivato, non può essere sindacato nella presente sede, ha rilevato che non era stata provata l’esistenza di alcun provvedimento formale di assegnazione delle aree in esame al Consorzio di Bonifica della zona.

In aggiunta a ciò, si evidenzia che non risulta dedotta da parte ricorrente la ricorrenza dei presupposti di fatto (che, peraltro, avrebbero dovuto essere accertati nei gradi precedenti) che potrebbero fare reputare esistente una concessione ex lege.

Al riguardo, l’unica verifica che è stata compiuta in appello attiene alla insussistenza di un diritto di usufrutto in capo al Consorzio di Bonifica, dovendosi considerare quello menzionato nel decreto di espropriazione del 24 gennaio 1967 ormai estinto per decorso del termine di cui all’art. 979 c.c., in base al quale l’usufrutto costituito in favore di una persona giuridica non può eccedere i trenta anni.

Neppure può sostenersi che il diritto attribuito ai Consorzi di Bonifica sulle aree oggetto della loro attività non possa essere qualificato come usufrutto ex art. 979 c.c..

Da un lato, questa affermazione non è corretta, essendo l’art. 979 c.c. una disposizione di carattere generale.

Dall’altro, nella specie, la CTR ha accertato nel merito la non ricorrenza di un titolo alternativo che potesse fare qualificare il Consorzio di Bonifica in esame quale concessionario.

Alcun rilievo può poi assumere la Circolare del Provveditorato Generale dello Stato n. 2 del 1937, trattandosi di atto non idoneo a derogare alla normativa di legge od a conferire concessioni.

Quanto al riferimento alla L.R. Abruzzo n. 11 del 1983, si rileva che non risulta, dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata, che, nei gradi precedenti, siano state dedotte e dimostrate le circostanze di fatto dalle quali discenderebbe la sua applicazione.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia del Demanio lamenta la violazione della L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 7, del R.D. n. 215 del 1933 e del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 86, in particolare perchè non sembrava ravvisabile un diritto di usufrutto in favore dei Consorzi di Bonifica avente ad oggetto i beni da loro gestiti, ma, eventualmente, un rapporto concessorio.

Al riguardo, si rileva che il motivo è infondato per le stesse ragioni indicate nell’esame della precedente doglianza.

Soprattutto, si sottolinea che deve essere esclusa l’esistenza di un diritto del Consorzio sugli immobili de quibus in base alla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 7, che, nel prevedere il trasferimento del diritto di proprietà di beni ed aree dallo Stato ad altri enti che ne curano la manutenzione e la conservazione, include nel suo ambito di previsione il trasferimento di proprietà dal Demanio all’ente usufruttuario dei “beni demaniali sui quali risulti costituito il diritto di usufrutto”. Infatti, non risulta accertata nella fattispecie la titolarità in capo al Consorzio in questione, all’epoca, di un diritto di usufrutto degli impianti, presupposto di applicabilità del cit. L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 7, e ciò prescindere dal fatto che, secondo parte ricorrente, i decreti di esproprio del 1967 e, di conseguenza, le risultanze catastali avrebbero dovuto indicare il detto Consorzio come usufruttuario, poichè una tale menzione avrebbe tratto origine non da un provvedimento amministrativo costitutivo del diritto, quanto, piuttosto, dalla circolare n. 2 del 31 gennaio 1937 del Provveditorato Generale dello Stato inviata alle Intendenze di Finanza del Regno in materia di Catasto e Servizi tecnici, la quale prevede che i beni consegnati al Consorzio devono essere a lui intestati catastalmente come usufruttuario e al Demanio come proprietario e ciò al solo scopo di riscuotere dal Consorzio i tributi fondiari.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 616 del 1977, art. 66 e della L.R. Abruzzo n. 35 del 1986, art. 1, perchè la CTR non avrebbe considerato che le particelle 5409 e 4639 erano nella titolarità del Demanio Armentizio regionale ed erano intestate catastalmente al Demanio Regionale Ramo Tratturi ed alla Regione Abruzzo (come sarebbe risultato dalle visure catastali allegate), nonostante nel medesimo catasto alla voce Demanio Regionale Ramo Tratturi fosse associato per errore il codice fiscale dell’Agenzia del Demanio.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., SU, n. 34469 del 27 dicembre 2019).

Nella specie, l’Agenzia del Demanio non ha riprodotto nell’atto di impugnazione il, contenuto della documentazione in esame, nè ha precisato dove si troverebbe, essendosi limitata a fare riferimento a delle visure catastali indicate, in maniera estremamente generica, come “All. 11”. In particolare, non è possibile stabilire, dalla lettura del ricorso, in quale grado o fase del giudizio dette visure sarebbero state depositate, nè il fascicolo ove sarebbero rinvenibili.

Pertanto, il Collegio non è stato messo nelle condizioni di valutare l’intero documento, così da accertare la sussistenza del dedotto errore della CTR e la sua decisività ai fini della decisione.

4. Il ricorso è, pertanto, respinto.

Alcuna statuizione va assunta sulle spese, attesa la condotta difensiva di controparte.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di soggetto ammesso alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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