Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29887 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Amato Filippo e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Peritore Marcella in virtù di procura speciale in calce

alla copia notificata del ricorso ed elettivamente domiciliata, in

Roma, alla v. Ugo De Carolis, n. 87, presso lo studio dell’Avv.

Antonio Ielo;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n.

580 del 2009, depositata il 31 marzo 2009 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Antonio Ielo (per delega) nell’interesse della

controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità

del ricorso principale con il conseguente assorbimento del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 21 febbraio 2002, il sig. C. G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento per sentir dichiarare il suo avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), riportato in catasto al foglio 127, particella 212 sub 8. Nella costituzione della convenuta, il Tribunale adito, con sentenza del 9.2-27.10.2005, rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese giudiziali. Interposto appello da parte del C. e nella resistenza dell’appellata Azienda Sanitaria, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 580 del 2009 (depositata il 31 marzo 2009), rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 13 maggio 2010 e depositato l’11 giugno successivo) il C., articolato in due motivi, in ordine al quale si è costituita in questa fase, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, l’intimata Azienda Sanitaria. Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione dell’art. 1141 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversta (in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Rileva il collegio che – al di là della sanatoria del vizio di notificazione del ricorso in relazione all’assunta violazione dell’art. 330 c.p.c. eccepito dalla controricorrente Azienda sanitaria (che si è, infatti, comunque costituita in questa fase) – il ricorso stesso è improcedibile per manifesta violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1. Invero, per come evincibile dagli atti processuali e dalle relative annotazioni della Cancelleria di questa Corte, il ricorso risulta notificato il 13 maggio 2010 ma depositato l’11 giugno successivo, e, pertanto, tardivamente rispetto al termine perentorio di venti giorni prescritto, a pena di improcedibilità (rilevabile pacificamente anche d’ufficio: cfr., ad es., Cass. n. 20183/2004; Cass. n. 1635/2006 e Cass. n. 4356/2010), dal citato comma 1 dell’ari 369 del codice di rito, la cui declaratoria prevale su qualsiasi altra eventuale causa di inammissibilità (oltretutto, nella specie, ricorrente in ordine alla evidente violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis” in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non avendo il C. individuato alcun idoneo quesito di diritto a supporto del primo motivo e nessuna sintesi del vizio motivazionale, congiuntamente alla chiara indicazione del fatto controverso, a corredo della seconda formulata doglianza). In virtù della ravvisata improcedibilità del ricorso principale rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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