Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29887 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29887 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 26007-2016 proposto da:

MY WAY SRI„ in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 11-1 MINIA n. 362, presso
lo studio dell’avvocato FABIO ROCCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
PV! UNIBO ANTONIO, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA
G I USI PPI FI RIZARI n. 11, presso lo studio dell’avvocato
MASSINIO TIRONI, che lo rappresenta e difende;

– con troricorrente nonché contro
FOX IT.\LIA SRL:,

Data pubblicazione: 13/12/2017

- intimata avverso la sentenza n. 4006/2016 della CORIT, D’Ani I i X) di
ROMA, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. l’,NRICO

SCODITT1.

Ric. 2016 n. 26007 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:
Antonio Palumbo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Roma My Way s.r.I., nonché Fox Italia s.r.l. originaria conduttrice
dell’immobile, chiedendo la risoluzione di diritto sulla base di clausola
risolutiva espressa, ed in subordine per inadempimento, del contratto
di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, con

Il Tribunale adito accolse la domanda subordinata di risoluzione per
inadempimento con le domande accessorie. Avverso detta sentenza
propose appello My Way s.r.I.. Con sentenza di data 19 luglio 2016 la
Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che la domanda di risoluzione per
inadempimento considerava non solo il tardivo pagamento della
mensilità di dicembre 2012 e gennaio 2013 (in realtà mai pervenuto
– il conduttore aveva assunto il rischio di ritardi o disguidi spedendo
l’assegno a mezzo raccomandata), ma anche di febbraio 2013,
successivo alla missiva del 8 gennaio 2013 con cui il locatore aveva
manifestato l’attuale interesse all’osservanza delle previsioni pattizie
circa la tempestività del pagamento, e che tardivo era stato il
pagamento della mensilità di marzo 2013, successiva al deposito del
ricorso (compreso il pagamento di gennaio 2013, avvenuto solo il 19
aprile 2013), sicché l’inadempimento del conduttore si era aggravato
posteriormente al deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 18500 del 2012).
Aggiunse che l’estinzione dell’obbligazione era subordinata alla
puntuale riscossione del canone nel termine previsto e che era stata
pagata con ritardo anche la mensilità successiva all’instaurazione del
giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione My Way s.r.l. sulla base di due
motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

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condanna al rilascio dell’immobile e pagamento del saldo dei canoni.

La ricorrente ha presentato istanza di rimessione in termini per il
deposito di memoria producendo certificazione medica di data 2
novembre 2017.
Considerato che:
va preliminarmente disattesa l’istanza di rimessione in termini in
quanto la certificazione medica reca la data di un giorno prima della

2017).
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1453 e 1455
cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva il ricorrente che di scarsa importanza era l’inadempimento
cagionato dal ritardo nel pagamento di due mensilità, atteso che il
locatore aveva sempre tollerato il ricevimento del canone oltre il
termine stabilito e che il giudice di appello non aveva tenuto conto
delle reciproche inadempienze, avuto riguardo alle continue
infiltrazioni di acqua in parte dell’immobile locato.
Il motivo è inammissibile. In materia di responsabilità
contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini
della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi
dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui
valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del
merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da
motivazione non viziata (Cass. 30 marzo 2015, n. 6401; 28 giugno
2006, n. 14974). Peraltro l’esame del motivo imporrebbe un
sindacato di merito, precluso nella presente sede di legittimità, non
avendo il giudice di merito accertato la circostanza di fatto delle
lamentate infiltrazioni.
Non può darsi poi rilievo alla circostanza della tolleranza del
locatore in relazione al tardivo pagamento dei canoni. E’ pur vero che
non può non tenersi conto, al fine di stabilire se sussista o meno
un inadempimento colpevole di non scarsa importanza avuto riguardo

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scadenza del termine per il deposito della memoria (3 novembre

all’interesse del locatore, del fatto che il pagamento non tempestivo
sia stato per lungo tempo accettato e tollerato dal locatore. (cfr.
Cass. 20 marzo 1980, n. 1853). Il giudice di merito ha però
accertato, in sede di valutazione dell’appello incidentale proposto dal
locatore, che quest’ultimo aveva tollerato la circostanza che
«pacificamente la conduttrice aveva sempre corrisposto con ritardo

escludeva la ricorrenza dei presupposti di operatività della clausola
risolutiva espressa. Il pagamento tollerato era quindi quello
comunque corrisposto entro il mese di riferimento del canone. Il
giudice di appello non solo, con riferimento alle inadempienze
lamentate, non ha accertato che il tardivo pagamento era avvenuto
comunque entro il mese di riferimento del debito, ma anche ha
considerato che l’inadempimento successivo al gennaio 2013 si era
verificato dopo che con la missiva del 8 gennaio 2013 il locatore
aveva manifestato l’attuale interesse all’osservanza delle previsioni
pattizie circa la tempestività del pagamento, facendo così venire
meno il rilievo della circostanza della tolleranza del ritardo
nell’adempimento.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente
che la motivazione è apparente per ciò che concerne il
comportamento globale tenuto dalla conduttrice, la scarsa importanza
dell’inadempimento e gli indici di valutazione e che la corte territoriale
non aveva risposto alle precise doglianze sollevate in appello.
Il motivo è inammissibile. Avuto riguardo all’epoca dell’appello
trova applicazione l’art. 348 ter cod. proc. civ. Nell’ipotesi di “doppia
conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ.,
il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di
cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto
poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base

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sia pure entro il mese di riferimento i canoni», circostanza che

della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra
loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 27 settembre 2016, n.
19001; 22 dicembre 2016, n. 26774). Tale onere processuale non
risulta assolto.
Non è inutile aggiungere che la ricorrente denuncia nelle forme
del vizio motivazionale la nullità della sentenza per carenza del

fatto controverso e decisivo, come richiesto dall’art. 360, comma 1,
n. 5 cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1

quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017

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requisito legale della motivazione e non denuncia l’omesso esame di

Il Presidente

Dott. ssa Adelaide Amendola

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