Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29886 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 20/11/2018), n.29886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22188-2017 proposto da:

C.C., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Pierluigi MUCCARI, presso lo studio legale,

sito in Roma, alla via Po, n. 9, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei

Portoghesi;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6237/07/2017 della Commissione tributaria

regionale della CANIPANIA, depositata il 3/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7711/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2010, emesso dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze di indagini bancarie condotta sui conti correnti intestati o comunque riconducibili al contribuente, C.C., di professione fisioterapista, la CTR con la sentenza impugnata dichiara inammissibile l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per specificità dei motivi di impugnazione, rilevando, inoltre, l’infondatezza del “principale assunto difensivo del contribuente, e cioè l’aver dato ampia giustificazione delle movimentazioni bancarie”;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimata che si limita a depositare istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendosi che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto il ricorso in appello proposto dal contribuente carente del requisito di specificità dei motivi;

– che al riguardo deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata” (Cass. n. 15936 del 2003); Cass. n. 9083 del 2017 ha peraltro precisato che “nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018);

– che, così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti ai suddetti principi giurisprudenziali, perchè dal contenuto dell’appello, riprodotto nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza imposto dall’art. 366 c.p.c., emerge che l’appellante non si è affatto limitato a riproporre pedissequamente le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, “prescindendo completamente (dal contenuto) della sentenza appellata”, come erroneamente sostiene la CIR, ma ha mosso alla statuizione di primo grado una serie di censure specifiche, come è dimostrato da quanto riportato nel ricorso in esame alle pagine 9 (ove si legge che “la sentenza sposa la tesi dell’ufficio accertatore, affermando erroneamente che la parte non avrebbe dimostrato le movimentazioni bancarie addebitate”) e 10 (ove si legge, in relazione alla documentazione prodotta in sede di accertamento ed allegata al p.v.c. che “tale documentazione formante parte integrante e sostanziale del PVC non è stata tenuta in debita considerazione dai primi Giudici, i quali hanno apoditticamente motivato che la parte non ha dimostrato che i movimenti bancari predetti sono stati conteggiati nella dichiarazione annuale o sono ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione” e che “La predetta motivazione (della sentenza di primo grado) è palesemente erronea”); è ben evidente, dalle sole parti dell’appello sopra trascritte che, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla fondatezza delle censure, queste erano chiaramente dirette a minare le fondamenta della sentenza di primo grado e, dunque, avrebbero dovuto indurre la CTR a ritenere sussistente il requisito di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e procedere all’esame nel merito dell’appello;

– che il primo motivo è quindi fondato e va accolto;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in connessione con gli artt. 115e 116 c.p.c., sostenendosi che aveva errato la CTR nel ritenere carente le allegazioni difensive del contribuente che, invece, aveva regolarmente assolto l’onere di fornire analitica prova contraria alle movimentazioni bancarie contestate;

– che il motivo è inammissibile alla stregua del principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte e seguito da numerose successive pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”;

– conclusivamente va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo, quindi la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà ad emettere nuova pronuncia esaminando nel merito l’appello del contribuente erroneamente dichiarato inammissibile e regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvio la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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