Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29886 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29185-2018 proposto da:

M.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI BARBONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE NARBONE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 23429/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/10/2017 r.g.n. 6523/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato LUIGI BARBONE;

udito l’Avvocato FULVIO ROMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23429 del 6 ottobre 2017, ha respinto il ricorso proposto da M.F. ed ha confermato la sentenza della Corte di appello di Palermo che, adita per la revocazione della sentenza n. 1724 del 2010 della stessa Corte territoriale, pur emendato l’errore revocatorio commesso dalla sentenza impugnata, ha comunque riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda della M. tesa alla condanna dell’Azienda Sanitaria AUSL n. (OMISSIS) di Palermo, poi Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, al pagamento dell’indennità di esclusività spettante, ad avviso della lavoratrice, nell’importo indicato dall’art. 5, comma 3, punto secondo del c.c.n.l. dell’area della dirigenza sanitaria, professionale e tecnica, parte economica 2000-2001 e quantificata in Euro 21.879,00.

2. Avverso l’ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione M.F. affidato ad un unico motivo. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha opposto difese con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’ordinanza di cui si chiede la revocazione la Corte di Cassazione ha ritenuto, per quanto interessa, che gli importi dell’indennità di esclusività, prevista dall’art. 5 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell’Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale parte economica biennio 2000-2001, sono fissati al comma 3 della citata disposizione nel quale è indicata la misura lorda e si distingue tra Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (punto 1) e dirigenti con incarico di direzione di struttura semplice, ovvero con incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, consulenza, studio, ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (di cui all’art. 27, lett. b) o c) c.c.n.l. 8.6.2000). Con riguardo ai dirigenti di struttura semplice, poi, la Corte ha accertato che l’indennità di esclusività è differenziata nell’importo in relazione all’anzianità rivestita (superiore a 15 anni, tra 5 e 15 anni, meno di cinque anni). Esaminate quindi le pertinenti disposizioni del c.c.n.l. l’ordinanza della Cassazione ha osservato che con dichiarazione congiunta n. 3 del c.c.n.l. le parti hanno previsto che l’esperienza professionale richiesta dall’art. 11, comma 4 deve essere maturata “nel profilo di appartenenza anche ove questo sia articolato in più discipline” e, pertanto, solo in mansioni dirigenziali.

4. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, formulato ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la M. deduce che la Corte avrebbe trascurato di considerare il fatto, incontroverso e decisivo, che la lavoratrice, in servizio dal 16 dicembre 1974 ed inquadrata dal 1.1.1994 nella posizione funzionale di Dirigente 1 livello area tecnica amministrativa (dal 1.1.1994 al 9.7.1995 come Dirigente di primo livello fascia B ex pedagogista, quindi alle dipendenze della USL (OMISSIS) di Palermo dal 10.7.1995 al 5.12.1996 e dal 6.12.1996 in poi), nella sua precedente qualifica di coordinatore di ruolo di VII livello – presso la ex USL 61 prima come assistente sociale, dal 1.1.1983 al 31.3.1993; poi come pedagogista collaboratore di ruolo, dal 1.4.1993 al 31.12.1993 – aveva svolto le funzioni dirigenziali richieste ai fini della corresponsione dell’indennità nella misura massima richiesta.

4.1. Osserva che il percorso professionale indicato non è stato oggetto di contestazione e, a suo dire, era incontroversa la riconducibilità a funzioni dirigenziali della posizione rivestita sin dal 1983. Conseguentemente nell’ordinanza oggetto del presente ricorso la Corte territoriale, nel negare la prestazione chiesta, pur avendo interpretato correttamente il complesso normativo, sarebbe tuttavia incorsa nel denunciato errore revocatorio. L’attività di coordinamento propria della qualifica rivestita (assistente coordinatore di ruolo e poi pedagogista coordinatore di ruolo) infatti, avrebbe dovuto condurre il giudice ad inquadrare le mansioni espletate nella qualifica dirigenziale e, conseguentemente, il compenso chiesto doveva essere riconosciuto.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza o, come nella specie, dell’ordinanza anche della Corte di cassazione, deve: 1) consistere in un’errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Deve trattarsi di errore che deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità e per la sua constatazione non deve essere necessario ricorrere ad argomentazioni induttive o ad indagini ermeneutiche. In sostanza l’errore non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali. In tal caso si ricade nell’ipotesi di errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità della sentenza/ordinanza della Cassazione. Resta fuori dell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23608, Cass. Sez. U. 27/12/2017 n. 30994, Cass. 14/04/2017 n. 9673). In definitiva l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti risulti positivamente accertato di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti,

5.2. Non è perciò ravvisabile un errore revocatorio nell’errato apprezzamento di un motivo di ricorso (Cass. 15 giugno 2017, n. 14937) e dunque neppure nell’inesatta sussunzione delle mansioni accertate in giudizio in una qualifica piuttosto che in un’altra poichè si tratta di accertamento che presuppone una ricostruzione astratta della fattispecie prevista dalla norma collettiva ed una valutazione dei fatti accertati nel quadro così delineato. In sintesi, la combinazione dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione.

5.3. Nel caso in esame si deduce un’ errata interpretazione della natura delle mansioni svolte che nella specie non risulta affatto incontroversa ed anzi ha richiesto un procedimento di comparazione tra mansioni di coordinamento svolte in assenza di un superiore gerarchico e mansioni dirigenziali vere e proprie che è precluso in questa sede.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA