Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29885 del 30/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 30/12/2020), n.29885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23586-2014 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA COLLESCIPOLI SOCIETA’ SEMPLICE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 27, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE TERNI, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso
la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO GENNARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2014 della COMM. TRIB. PROV. di PERUGIA,
depositata il 07/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2020 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Azienda Agricola Collescipoli società semplice ha proposto ricorso contro cinque avvisi di accertamento emessi dal Comune di Terni con i quali era stata contestata l’omessa dichiarazione ICI e il mancato pagamento di tale imposta.
La CTP di Terni, con sentenza n. 160/04/10, ha respinto il ricorso.
La società contribuente ha proposto appello contro la menzionata decisione che la CTR di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 160/03/14, ha respinto.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Il Comune di Terni si è difeso con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società contribuente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, al quale ha espressamente aderito il difensore del Comune di Terni.
Tale rinuncia è intervenuta prima dell’udienza, come la relativa accettazione, con la conseguenza che va dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. (Cass., SU, n. 34429 del 24 dicembre 2019).
Le spese di lite sono interamente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto.
In ragione dell’esito del giudizio, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020