Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29885 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23406/09) proposto da:
F.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e
difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Lubiana Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’Avv. IOPPOLO Domenico, in Roma, via Ottaviano, n. 32,
int. 13;
– ricorrente –
contro
S.L. (C.F.: (OMISSIS)) e T.
D., entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Servello Gaetano ed
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Sergio
Scicchitano, in Roma, alla via Faà di Bruno, n. 4;
– controricorrenti-
e
ST.Pa. (C.F.: (OMISSIS)) e TR.
R.M. (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro
n. 591 del 2008, depositata il 26 agosto 2008 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30
novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Gaetano Servello per i controricorrenti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
constatato che il difensore dei controricorrenti ha depositato, prima
della suddetta relazione, comunicazione del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Vibo Valentia (del 19 settembre 2011) dalla quale
si evince che l’avv. Lubiana Salvatore, unico difensore di fiducia
del ricorrente, è stato sospeso in via cautelare, con effetto
immediato e con inibizione allo stesso dell’esercizio dell’attività
professionale a tempo indeterminato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il collegio ha disposto procedersi alla trattazione del ricorso, riservandosi ogni provvedimento in ordine alla suddetta produzione documentale;
considerato che, pur non potendo il predetto evento della sospensione del difensore del ricorrente sortire efficacia interruttiva (ai sensi dell’art. 301 c.p.c.) nel presente giudizio di legittimità (siccome governato dall’impulso d’ufficio), si impone, tuttavia, l’esigenza, in osservanza del necessario rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (cfr., per riferimenti, Cass. n. 17065 del 2007 e, ancorchè con riguardo all’evento della morte dell’unico difensore, Cass., S.U., n. 477 del 2006), di garantire alla parte ricorrente la possibilità di munirsi di altro difensore (ove la causa di sospensione del precedente dovesse ancora permanere fino alla fissazione della prossima udienza di discussione, della quale deve essere data comunicazione direttamente alla parte personalmente);
ritenuto, pertanto, che, in tal caso, dovendo essere garantita l’inviolabilità dei suddetti diritti anche nel giudizio di cassazione, in cui l’udienza di discussione rappresenta un momento essenziale del suo svolgimento, si impone il differimento della causa a nuovo ruolo con obbligo della cancelleria di procedere alla esecuzione della relativa comunicazione in favore del ricorrente personalmente, il quale, una volta ricevutala, ove rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, determinerà la caducazione dei presupposti per la reiterazione degli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011