Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29885 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. II, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23406/09) proposto da:

F.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Lubiana Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. IOPPOLO Domenico, in Roma, via Ottaviano, n. 32,

int. 13;

– ricorrente –

contro

S.L. (C.F.: (OMISSIS)) e T.

D., entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Servello Gaetano ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Sergio

Scicchitano, in Roma, alla via Faà di Bruno, n. 4;

– controricorrenti-

e

ST.Pa. (C.F.: (OMISSIS)) e TR.

R.M. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 591 del 2008, depositata il 26 agosto 2008 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 30

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Gaetano Servello per i controricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

constatato che il difensore dei controricorrenti ha depositato, prima

della suddetta relazione, comunicazione del Consiglio dell’Ordine

degli avvocati di Vibo Valentia (del 19 settembre 2011) dalla quale

si evince che l’avv. Lubiana Salvatore, unico difensore di fiducia

del ricorrente, è stato sospeso in via cautelare, con effetto

immediato e con inibizione allo stesso dell’esercizio dell’attività

professionale a tempo indeterminato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il collegio ha disposto procedersi alla trattazione del ricorso, riservandosi ogni provvedimento in ordine alla suddetta produzione documentale;

considerato che, pur non potendo il predetto evento della sospensione del difensore del ricorrente sortire efficacia interruttiva (ai sensi dell’art. 301 c.p.c.) nel presente giudizio di legittimità (siccome governato dall’impulso d’ufficio), si impone, tuttavia, l’esigenza, in osservanza del necessario rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (cfr., per riferimenti, Cass. n. 17065 del 2007 e, ancorchè con riguardo all’evento della morte dell’unico difensore, Cass., S.U., n. 477 del 2006), di garantire alla parte ricorrente la possibilità di munirsi di altro difensore (ove la causa di sospensione del precedente dovesse ancora permanere fino alla fissazione della prossima udienza di discussione, della quale deve essere data comunicazione direttamente alla parte personalmente);

ritenuto, pertanto, che, in tal caso, dovendo essere garantita l’inviolabilità dei suddetti diritti anche nel giudizio di cassazione, in cui l’udienza di discussione rappresenta un momento essenziale del suo svolgimento, si impone il differimento della causa a nuovo ruolo con obbligo della cancelleria di procedere alla esecuzione della relativa comunicazione in favore del ricorrente personalmente, il quale, una volta ricevutala, ove rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, determinerà la caducazione dei presupposti per la reiterazione degli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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